CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 17188/2023
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n conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. Numero sezionale 2007/2023Numero di raccolta generale 17188/2023 24395 del 3 novembre 2020). Data pubblicazione 15/06/2023 1.b) Né miglior sorte il mezzo può avere per la parte riguardante la violazione dell’onere probatorio, posto che la Corte d’appello ha avallato le conclusioni del geom. Mannolini, che conducevano univocamente alla determinazione del confine tra le aree estrattive attraverso le mappe catastali. Nessun altro elemento di segno diverso è stato oggetto di istruzione probatoria. La pretesa violazione dei piani di coltivazione approvati dal Comune di Carrara è inammissibile, giacché, per un verso, la questione non risulta essere stata sollevata nei gradi di merito e, per altro verso, la ricorrente neppure ne ha illustrato il contenuto. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la F.B. Cave deduce la violazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l’art. 2043 c.c. rispetto ai frutti percepiti prima della domanda giudiziale, non essendo ascrivibile alla ricorrente un comportamento antigiuridico, doloso o colposo. Ai fini della buona fede, avrebbero dovuto essere valutati una serie di elementi, fra cui anche il modesto sconfinamento dovuto all’utilizzazione delle macchine operatrici. Il motivo è inammissibile. 2.a) La sentenza impugnata ha chiarito che “le lavorazioni della F. B. Cave non hanno nemmeno rispettato la linea confinaria ricavabile dai tre segni gialli reperibili in loco”, per poi aggiungere “non sembra pertanto che il Tribunale sia incorso in alcuna errata, incongrua o parziale lettura delle risultanze istruttorie laddove reputava insussistente la buona fede della convenuta e ravvisava sostanzialmente atti illeciti ex art. 2043 c.c. nella di lei condotta estrattiva sviluppatasi con evidenti sconfinamenti all’interno degli agri marmiferi in proprietà e/o concessione delle società attrici; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 Numero sezionale 2007/2023 d’altro canto, la sussistenza e la progressione nel corso del tempo Numero di raccolta generale 17188/2023Data pubblicazione 15/06/2023 degli sconfinamenti e delle escavazioni della F.B. Cave sono, per così dire, documentati dagli attendibili esiti delle indagini tecniche d’ufficio summenzionate e già emergevano (con consistenza allora più contenuta ma destinata ad espandersi successivamente) nell’accertamento tecnico preventivo del 1994 del geom. Mannolini”. La doglianza non evidenzia violazioni di legge né particolari lacune probatorie, ma si limita a criticare la ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito. 2.b) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito. 2.c) Per il resto, va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 ragioni del proprio convincimento, senza essere tenut Numero sezionale 2007/2023Numero di raccolta generale 17188/2023o a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, Data pubblicazione 15/06/2023 dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.d) È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019). E tanto a voler sottacere che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16 novembre 2022). 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 111 Cost., 113, 114 e 116 c.p.c., relativamente alla necessità di indicare le ragioni del prudente apprezzamento del giudice nell’accertamento dei fatti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ed, in via subordinata, “la violazione dell’art. 1226 (o 2056) c.c., per omissione totale di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 Numero sezionale 2007/2023 motivazione sull’impossibilità di determinare l’ammontare dei danni Numero di raccolta generale 17188/2023Data pubblicazione 15/06/2023 subiti dalle società resistenti”. Non sarebbe stato possibile individuare le argomentazioni in forza delle quali la Corte ligure aveva ritenuto di quantificare il materiale estratto, né la sentenza impugnata avrebbe considerato gli esiti della CTP. 3.a) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione dell’art.113 c.p.c., relativo all’obbligo del giudice di pronunziare secondo diritto, dell’art. 2697 c.c., sulla regola di giudizio dell’onere della prova, dell’art. 116 c.p.c. relativo all’obbligo del giudice di indicare le ragioni del prudente apprezzamento, alla cui stregua aveva accertato i fatti e la mancata risposta alle critiche della CTP: il tutto con riferimento ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.; violazione dell’art. 1226 c.c. dei capi della sentenza che avevano accertato l’entità dei danni che la società ricorrente avrebbe causato alle controparti. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della resa e dei costi necessari per l’estrazione e dei valori medi di mercato, limitandosi a recepire le valutazioni della CTU. 3.b) I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attaccano l’impostazione probatoria della sentenza impugnata, sono inammissibili. 3.c) Va in proposito ricordato che il giudizio positivo espresso dal giudice di merito circa la congruità del metodo d'indagine tecnica adottato in concreto dal consulente d'ufficio costituisce un apprezzamento di fatto ed è adeguatamente motivato ove si fondi su considerazioni inerenti all'intrinseca essenza del metodo stesso o intese, comunque, a dimostrare che ha condotto a risultati convincenti e decisivi, non essendo indispensabile una valutazione comparativa con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 altro metodo eventualmente possibile, allo scopo di stabilire quale Numero sezionale 2007/2023Numero di raccolta generale 17188/2023 sia preferibile (Sez. 1, n. 22117 del 29 ottobre 2015). Data pubblicazione 15/06/2023 3.d) In ogni caso, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 3.e) Per il resto, con riguardo al profilo di critica alla ricostruzione del fatto, si tratta di una differente lettura proposta dalla ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 3.f) In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 25034/2018 delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute Numero sezionale 2007/2023Numero di raccolta generale 17188/2023 idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta Data pubblicazione 15/06/2023 delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) La quinta censura attiene alla violazione della disciplina sostanziale sul diritto del soggetto danneggiato a percepire gli interessi e la rivalutazione, nonché, in subordine, alla violazione dell’art. 2043 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 c.p.c. Le attrici avrebbero richiesto al Tribunale di Massa una tutela di mero accertamento della linea di confine, per cui i danni pretesi ex adverso non avrebbero potuto essere accordati, se non dalla data di notifica dell’atto introduttivo. Tale eccezione, dedotta nell’atto di appello, non sarebbe stata presa in considerazione dai giudici di secondo grado. Il motivo è inammissibile. 4.a) In realtà, già nell’atto di citazione le attrici avevano richiesto anche la quantificazione dell’entità dei danni e la condanna al loro risarcimento, con rivalutazione ed interessi, come emerge da un controllo sugli atti eseguito da questa Corte. 4.b) Non è quindi possibile capire la concludenza della censura, anche perché, nella giurisprudenza di questa Corte, è ormai consolidato il principio per cui, in presenza di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0