CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 41054/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/3/2021 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che insiste per dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecce impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Brindisi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione, per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso il 12 agosto 2017. Denuncia la carenza di / / motivazione sul punto di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, vieppiù contraddittoria alla stregua della motivazione con la quale ., esclusa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha valorizzato il comportamento reiterato di rifiuto dell'imputato alla esibizione dei documenti personali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va rilevata la carenza totale di motivazione sul punto di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non potendo ritenersi che il generico riferimento alle circostanze dell'azione criminosa e all'entità dei fatti, sia idoneo a sorreggere la motivazione delle circostanze innominate anche tenuto conto che il Tribunale ha disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. evocando la piena lesione al bene tutelato dalla norma incriminatrice e le modalità reiterative della condotta. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. deve essere ancorata ad una motivazione che dia conto, in positivo, delle ragioni poste a fondamento della scelta di mitigare il trattamento sanzionatorio e che, a fronte della necessità di adeguamento della sanzione alle peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'insussistenza e, quando ne affermi l'esistenza, di dare apposita motivazione per fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). La sentenza impugnata deve per queste ragioni essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi. Va rilevato, infatti, che in seguito alle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 11 del 06/02/2018, in vigore dal 06/03/2018, il Pubblico ministero può appellare le sentenze di condanna solo quando modifichino il titolo del reato o escludano la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (art.593 cod. proc. pen.); il Procuratore Generale, dal canto suo, è titolato all'appello soltanto nei casi di avocazione o nei casi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Poiché nel caso in esame non vengono in rilievo tali ultime ipotesi, non si applica l'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., che prevede il rinvio al giudice di appello nel caso di ricorso per cassazione c.d. per saltum, essendo l'impugnazione per cassazione l'unico rimedio "soggettivamente" esperibile, sicché, in caso di annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione, il rinvio va disposto non al giudice competente per l'appello, come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 13808 del 18/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279075) per un nuovo esame di questo punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brindisi. Così deciso il 19 ottobre 2021 Il Consigliere\relatore [OSCURATO:PERSONA] te Emilia A