Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 19508/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30516/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE- A DER -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 391/2018 depositata il19/04/2018 - R.G. n. 857/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza pubblicata il 19 aprile 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo di rigetto del ricorso in opposizione a cartella esattoriale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza eGeometri (d’ora in avanti CIPAG) e di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la pretesa della Cassa di ottenere il pagamento dei contributi in ragione della iscrizione d’ufficiodel professionista per l ’anno 2013 ; la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto legittima l’iscrizione d'ufficio del Corsetti alla Cassa e sussistente il credito vantato da quest'ultima, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto,in quanto geometra iscritto all’ordine professionale che svolgeva attività congrua a quella professionale, definita dal R.D. 274/1929, quale socio ed amministratore di una società che aveva ad oggetto l’esecuzione, in tutto o in parte, per conto proprio o di terzi, di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria, agraria, forestale o di verde pubblico, di impianti industriali e di attività ausiliarie alle precedenti; ristrutturazione, restauro, recupero, risanamento e la manutenzione di edifici civili,e industriale; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a cinque motivi di ricorsoed a successiva memoria; la Cassa ha depositato tempestivo controricorsoed ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale; CONSIDERATO che: il primomotivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma n. 3), denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 773 del 1980 in quanto, violando ild.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 ss., ha ritenuto legittimo l’art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27 febbraio 2003; si denuncia, in primo luogo l’erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata relativa alla tardività delle difese sollevate dal ricorrente sui limiti della cd. delegificazione in favore delle Casse professionali, trattandosi di premessa logica dell’interpretazione poi adottata e, quindi, l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe consentito all’autonomiaregolamentare della Cassa di modificare i criteri di legge per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti, nel caso non presenti; con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione sempre del citato art. 22, comma 2, legge n. 773 del 1982, in relazione alla interpretazione che la Corte territoriale aveva adottato in tema di mera facoltatività dell’iscrizione a CIPAG nella ipotesi in cui il geometra, che eserciti comunque in via continuativa la professione, sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso di specie era avvenuto con iscrizione presso la gestione artigiani dell’INPS; con il terzo motivo di ricorso, si denuncia “la violazione dell’art. 22l. n. 773 del 1982 […] per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui il Giudice d’appello ha omesso la verifica dell’effettiva attività di geometra svolta dal Corsetti ai fini del versamento del contributo alla Cassa; con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1 d.l. n. 103 del 1996 per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che viene ravvisato nella parte di motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato i contenuti di Cass. n. 27125 del 2017, in tema di obbligo contributivo derivante comunque dalla percezione di compensi derivanti dall’attività professionale, cosa da escludersi nel caso di specie giacché nessun compenso era stato corrisposto per l’attività svolta in favore della società di cui il ricorrente era socio ed amministratore; i motivi,al netto della scorretta tecnica di proposizione che fonde, anche se solo nella mera enunciazione della rubrica, nel vizio di violazione di legge anche quello di omesso esame di un fatto decisivo, possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, e non meritano accoglimento; questa Corte ha esaminato questionidel tutto analoghe a quelle poste dalla presente causa ed ha affermato (Cass. n. 28188 del 28/09/2022; Cass.nn. 6694/2023; 4155/2023; 318/2023; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021, Cass. n. 4154 del 10/02/2023 ) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti; tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presenti nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svol ta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra; da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare; è pure del tutto evidente che non incrinano tale quadro interpretativo le considerazioni svolte in memoria dal ricorrente in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 2 novembre 2022in materia di realizzazione del PNRR, se non altro ratione temporis, oltre che per la peculiarità delle nuove disposizioni; la sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi; ne deriva il rigetto del ricorso; spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30516/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] GEOMETRI, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE- A DER -intimato- avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 391/2018 depositata il19/04/2018 - R.G. n. 857/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza pubblicata il 19 aprile 2018, ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo di rigetto del ricorso in opposizione a cartella esattoriale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza eGeometri (d’ora in avanti CIPAG) e di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la pretesa della Cassa di ottenere il pagamento dei contributi in ragione della iscrizione d’ufficiodel professionista per l ’anno 2013 ; la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto legittima l’iscrizione d'ufficio del Corsetti alla Cassa e sussistente il credito vantato da quest'ultima, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto,in quanto geometra iscritto all’ordine professionale che svolgeva attività congrua a quella professionale, definita dal R.D. 274/1929, quale socio ed amministratore di una società che aveva ad oggetto l’esecuzione, in tutto o in parte, per conto proprio o di terzi, di opere di ingegneria civile, di sistemazione fondiaria, agraria, forestale o di verde pubblico, di impianti industriali e di attività ausiliarie alle precedenti; ristrutturazione, restauro, recupero, risanamento e la manutenzione di edifici civili,e industriale; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a cinque motivi di ricorsoed a successiva memoria; la Cassa ha depositato tempestivo controricorsoed ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale; CONSIDERATO che: il primomotivo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma n. 3), denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22 legge n. 773 del 1980 in quanto, violando ild.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 ss., ha ritenuto legittimo l’art. 5 Statuto CIPAG approvato con D.M. 27 febbraio 2003; si denuncia, in primo luogo l’erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata relativa alla tardività delle difese sollevate dal ricorrente sui limiti della cd. delegificazione in favore delle Casse professionali, trattandosi di premessa logica dell’interpretazione poi adottata e, quindi, l'erronea applicazione, da parte della Corte d'appello, delle norme generali in materia d'iscrizione alla Cassa e dei principi posti a base del potere impositivo ad essa riservato dal legislatore; la disciplina vigente, secondo la tesi del ricorrente, non avrebbe consentito all’autonomiaregolamentare della Cassa di modificare i criteri di legge per l'iscrizione e la disciplina degli obblighi contributivi a carico degli iscritti, nel caso non presenti; con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione sempre del citato art. 22, comma 2, legge n. 773 del 1982, in relazione alla interpretazione che la Corte territoriale aveva adottato in tema di mera facoltatività dell’iscrizione a CIPAG nella ipotesi in cui il geometra, che eserciti comunque in via continuativa la professione, sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso di specie era avvenuto con iscrizione presso la gestione artigiani dell’INPS; con il terzo motivo di ricorso, si denuncia “la violazione dell’art. 22l. n. 773 del 1982 […] per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti nella parte in cui il Giudice d’appello ha omesso la verifica dell’effettiva attività di geometra svolta dal Corsetti ai fini del versamento del contributo alla Cassa; con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1 d.l. n. 103 del 1996 per l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che viene ravvisato nella parte di motivazione della sentenza impugnata che ha richiamato i contenuti di Cass. n. 27125 del 2017, in tema di obbligo contributivo derivante comunque dalla percezione di compensi derivanti dall’attività professionale, cosa da escludersi nel caso di specie giacché nessun compenso era stato corrisposto per l’attività svolta in favore della società di cui il ricorrente era socio ed amministratore; i motivi,al netto della scorretta tecnica di proposizione che fonde, anche se solo nella mera enunciazione della rubrica, nel vizio di violazione di legge anche quello di omesso esame di un fatto decisivo, possono essere valutati congiuntamente per la loro evidente connessione, e non meritano accoglimento; questa Corte ha esaminato questionidel tutto analoghe a quelle poste dalla presente causa ed ha affermato (Cass. n. 28188 del 28/09/2022; Cass.nn. 6694/2023; 4155/2023; 318/2023; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022; 35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021; 23633/2021, Cass. n. 4154 del 10/02/2023 ) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti; tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presenti nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svol ta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra; da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare; è pure del tutto evidente che non incrinano tale quadro interpretativo le considerazioni svolte in memoria dal ricorrente in considerazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 256 del 2 novembre 2022in materia di realizzazione del PNRR, se non altro ratione temporis, oltre che per la peculiarità delle nuove disposizioni; la sentenza impugnata, nell'affermare nella specie gli obblighi contributivi del professionista, si è attenuta ai su estesi principi; ne deriva il rigetto del ricorso; spese secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 19508/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris