CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2010 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la bì HOtPJA sentenza del .iismelat.""Isieuurann11111:911:2 sei 29 giugno 2020, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 712 cod.pen., così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la sentenza impugnata aveva ritenuto l'imputato responsabile solo in base alle sue dichiarazioni, senza considerare che la mancata richiesta di documenti ai venditori non era elemento da cui inferire la colpa, trattandosi unicamente di un comportamento volto ad evitare resposnabilità penali 1.2 Il difensore osserva inoltre che il giudice di primo grado aveva ritenuto la richiesta di oblazione tardiva, malgrado fosse stata presentata prima della discussione finale, ritenendo che dovesse essere presentata prima che il pubblico ministero inziasse la requisitoria. 1.3 II difensore depositava poi memoria difensiva, con la quale rilevava che nel corso del dibattimento era stata richiesta la riqualificazione del fatto e, all'esito di ciò, l'ammissione dell'imputato all'oblazione e che il Tribunale, pur accogliendo la richiesta di riqualificazione, aveva ritenuto la richiesta di oblazione tardiva; richiama sul punto la sentenza di questa Corte n. 32351/2014 resa a Sezioni Unite, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv..254584). Nel caso in esame, il prirW,,ari2o' rso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente sulla colpa in capo all'imputato, consistente nella mancanza di documentazione sul pagamento del prezzo delle biciclette oggetto di furto e nel mancato accertamento della provenienza di quanto stava acquistando, considerazioni di merito sulle quali non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, l'art. 162 bis comma 5 cod.pen. prevede che "la domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado", ponendo quindi un preciso sbarramento temporale; per inizio della discussione deve necessariamente intendersi il momento in cui prende la parola il Pubblico Ministero, posto che l'art. 523 cod.proc.pen. (il cui titolo è "svolgimento della discussione") prevede appunto che una volta esaurita l'assunzione delle prove, prendano la parola il pubblico ministero (ed è quindi in quel momento che "inizia" la discussione) e poi le altre parti; sul punto si veda anche la sentenza Sez. 3, Sentenza n. 43770 del 11/10/2012, Bua e altri, Rv. 253608 - 01, secondo cui "L'istanza di oblazione già respinta può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado, sicché è tardiva la richiesta formulata dall'imputato successivamente alle conclusioni del pubblico ministero.", nella cui motivazione si legge che non vi è "ragione di concludere che il pubblico ministero al termine dell'istruzione dibattimentale possa prendere la parola e concludere nel merito senza avere contezza di una richiesta dell'imputato potenzialmente decisiva." Manifestamente infondato,, è la censura secondo la quale l'istanza di oblazione sarebbe stata proposto nel corso del dibattimento: questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che una tale istanza non è mai stata presentata (fermo restando che era onere del ricorrente indicare a quale udienza risalirebbe la richiesta). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]