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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 24312/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Chieti che, in data 23.9.2022, gli ha applicato, per i reati di truffa e utilizzo indebito di carta di credito la pena di anni 2 di recl. ed € 1000,00 di multa deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000„00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] SECONDIlsetriggALE [OSCURATO:PERSONA] li funzt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Chieti che, in data 23.9.2022, gli ha applicato, per i reati di truffa e utilizzo indebito di carta di credito la pena di anni 2 di recl. ed € 1000,00 di multa deducendo mancanza di motivazione in ordine alla presenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. La L. n. 103 del 2017 ha stabilito (art. 1 co 51) che per le istanze di applicazione pena presentate, come quella in esame, dopo il 3.8.2017 non sarà più possibile impugnare la sentenza ex art. 444 ss. per tutti i casi di ricorso previsti dall'art. 606, ma limitatamente a motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile perché presentato per motivo non previsto dalla legge Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000„00 in favore della Cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] R [OSCURATO:PERSONA] SECONDIlsetriggALE [OSCURATO:PERSONA] li funzt
Sentenza Cassazione n. 24312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris