CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 08607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 marzo 2023 il Tribunale di Torino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato dell'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Con ordinanza dell'il. luglio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato, in quanto con l'atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; infatti, contrariamente a quanto prospettato dal difensore appellante, come risulta da verbale di udienza del 27 marzo 2023, l'elezione di domicilio risulta effettuata prima che il Tribunale si ritirasse in camera di consiglio per deliberare, e non successivamente alla lettura del dispositivo. /() 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore. Con unico motivo deduce violazione di legge, perché l'imputato era stato giudicato in presenza e la norma dell'ad 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non chiede che l'elezione di domicilio sia effettuata dopo la pronuncia della sentenza, al contrario della norma dell'ad. 581, comma 1-quater, che regola il caso dell'imputato assente; è stata, dunque, dichiarata l'inammissibilità per una causa non prevista dalla legge. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La questione sottoposta alla Corte di legittimità nell'unico motivo di ricorso attiene al nuovo onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell'impugnazione. Nel caso in esame, l'elezione di domicilio è stata effettuata in corso di procedimento (in particolare, nel corso dell'ultima udienza del giudizio di primo grado). La Corte di appello ha ritenuto questa elezione di domicilio non idonea agli effetti del comma 1-ter citato, in quanto resa nel corso del procedimento, e non dopo l'emissione del provvedimento che si intende impugnare. Il ricorso sostiene che questa lettura non è corretta, atteso che la disposizione del comma 1-ter non prevede che la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere successiva al provvedimento da impugnare, a differenza di quanto dispone il comma 1-quater della stessa norma quando disciplina gli oneri di allegazione della impugnazione presentata per conto dell'imputato assente. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter della norma in esame debba essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare (Sez. 5, Sentenza n. 46831 del 26/09/2023, Iacuzio, n.m.). E' vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater è espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalità delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater è identica, ovvero quella di evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (v. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano. n. m., che, con riferimento alla previsione del comma 1-quater, evidenzia che "il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'assente "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione"). Come evidenziato, infatti, anche nella pronuncia Iacuzio citata, soltanto l'obbligo di una nuova dichiarazione di volontà da parte dell'imputato garantisce la certezza che egli abbia piena consapevolezza che viene presentata una impugnazione per suo conto. Per garantire unità al sistema processuale, pertanto, la norma dell'art. 581, comma 1-ter, deve essere letta in combinato con quella del successivo comma 1- quater, nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio, che è necessaria per proporre impugnazione, debba essere successiva alla pronuncia della decisione impugnata. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della