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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 16463/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. commessi il 21 gennaio 2015 quando, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, non si fermava al fermo • intimatogli dai carabinieri e, incitando il conducente, tentava di investire ì carabinieri, sfuggiti all'aggressione solo perché riparatisi dietro la vettura di servizio, dopo un inseguimento con speronamento (e conseguente danneggiamento) dell'auto di servizio

2. Con motivi di ricorso, tra loro collegati, il difensore denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello svoltosi il 4 maggio 2022 con trattazione scritta, poiché la notifica veniva eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante notifica al difensore di ufficio in mancanza di un tentativo di notifica della citazione all'imputato nel luogo di residenza da questi dichiarato.

Rileva, in particolare, che la notifica del decreto di citazione all'udienza di appello veniva eseguita presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, luogo effettivamente indicato dall'imputato all'atto della sua scarcerazione dell'8 marzo 2015; che, effettivamente presso tale luogo l'imputato non veniva rinvenuto né venivano rinvenute persone in grado di riferire sul luogo ove si trovasse; che tuttavia nel procedimento è versata la precedente dichiarazione di domicilio nella quale è indicato il numero di box del campo nomadi (ove non risulta sia stato ricercato) perché la indicazione recata sulla richiesta di notifica della Corte di appello era incompleta.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul punto che concerneva la devoluzione della questione alla Corte di appello che, in sostanza, l'aveva travisata trascurando che il difensore aveva lamentato la genericità e incompletezza delle indicazioni della Corte in ordine al domicilio presso il quale eseguire la notifica e individuato in quello, incompleto, da ultimo dichiarato.

3. Il ricorso, dopo il rinvio alla sezione ordinaria dall'udienza del 9 gennaio 2023 in Settima Sezione, è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso pone una questione che la Corte di appello ha risolto applicando, in apparenza, un principio non controverso ma sulla scorta di circostanze di fatto che non giustificavano il rigetto dell'eccezione difensiva.E' pacifico, in fatto, che la notifica del decreto di citazione all'imputato per l'udienza del 4 maggio 2022 veniva disposta presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, sulla scorta della dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua scarcerazione e non presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, settore K, box 64, domicilio dichiarato in sede di udienza di convalida.

Effettivamente, nel giudizio di primo grado, andavano a buon fine le notifiche (eseguite presso il box n. 64), contrariamente alla notifica del decreto di citazione in appello poiché l'imputato risultava sconosciuto e non venivano rinvenute sul posto persone in grado di riferire sue notizie.

Da qui la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia.

La Corte di appello ha disatteso l'eccezione difensiva facendo applicazione del principio secondo cui ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma (Sez. 3, n. 11775 del 02/10/1998, Civitelli, Rv. 212175).

In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto valida l'ultima dichiarazione di domicilio proveniente dall'imputato.

Questa Corte ha ritenuto che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693).

Tale previsione è stata generalmente applicata ai casi in cui non era stata neppure tentata la notifica del decreto di citazione all'imputato poiché, nel precedente grado, le notifiche non avevano potuto essere eseguite e non a fattispecie, nelle quali, come nel caso in esame, la notifica è stata tentata ma non ha raggiunto il suo risultato per incompletezza della dichiarazione dell'imputato.

Il rilievo della partecipazione personale dell'imputato all'udienza a suo carico, in attuazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, avrebbe reso necessaria maggiore attenzione dell'ufficio della Corte di appello preposto alla notifica del decreto di citazione, funzionale a rendere operativi questi principi, essendo, all'evidenza, incompleto il domicilio presso il quale la notifica è stata disposta.

Tale incompletezza, rilevabile con immediatezza, è stata eccepita, con argomenti affatto pretestuosi, dal difensore deducendo la illegittimità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente fondatezza dell'eccezione di nullità della notifica eseguita al difensore.( Deve, nondimeno essere rilevata, la prescrizione del reato che, in mancanza di sospensioni, è intervenuta il 21 luglio 2022.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato in anni due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. commessi il 21 gennaio 2015 quando, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, non si fermava al fermo • intimatogli dai carabinieri e, incitando il conducente, tentava di investire ì carabinieri, sfuggiti all'aggressione solo perché riparatisi dietro la vettura di servizio, dopo un inseguimento con speronamento (e conseguente danneggiamento) dell'auto di servizio 2. Con motivi di ricorso, tra loro collegati, il difensore denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa citazione dell'imputato al giudizio di appello svoltosi il 4 maggio 2022 con trattazione scritta, poiché la notifica veniva eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. mediante notifica al difensore di ufficio in mancanza di un tentativo di notifica della citazione all'imputato nel luogo di residenza da questi dichiarato. Rileva, in particolare, che la notifica del decreto di citazione all'udienza di appello veniva eseguita presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, luogo effettivamente indicato dall'imputato all'atto della sua scarcerazione dell'8 marzo 2015; che, effettivamente presso tale luogo l'imputato non veniva rinvenuto né venivano rinvenute persone in grado di riferire sul luogo ove si trovasse; che tuttavia nel procedimento è versata la precedente dichiarazione di domicilio nella quale è indicato il numero di box del campo nomadi (ove non risulta sia stato ricercato) perché la indicazione recata sulla richiesta di notifica della Corte di appello era incompleta. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione sul punto che concerneva la devoluzione della questione alla Corte di appello che, in sostanza, l'aveva travisata trascurando che il difensore aveva lamentato la genericità e incompletezza delle indicazioni della Corte in ordine al domicilio presso il quale eseguire la notifica e individuato in quello, incompleto, da ultimo dichiarato. 3. Il ricorso, dopo il rinvio alla sezione ordinaria dall'udienza del 9 gennaio 2023 in Settima Sezione, è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga al 30 giugno 2023 disposta con l'art. 94 del Igs. n. 150 del 2022 e del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022 convertito, con modificazioni, dall'art. 5-duodecies della legge 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone una questione che la Corte di appello ha risolto applicando, in apparenza, un principio non controverso ma sulla scorta di circostanze di fatto che non giustificavano il rigetto dell'eccezione difensiva.E' pacifico, in fatto, che la notifica del decreto di citazione all'imputato per l'udienza del 4 maggio 2022 veniva disposta presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, sulla scorta della dichiarazione di domicilio effettuata dall'imputato al momento della sua scarcerazione e non presso il [OSCURATO:PERSONA] di via Pontina, settore K, box 64, domicilio dichiarato in sede di udienza di convalida. Effettivamente, nel giudizio di primo grado, andavano a buon fine le notifiche (eseguite presso il box n. 64), contrariamente alla notifica del decreto di citazione in appello poiché l'imputato risultava sconosciuto e non venivano rinvenute sul posto persone in grado di riferire sue notizie. Da qui la notifica eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia. La Corte di appello ha disatteso l'eccezione difensiva facendo applicazione del principio secondo cui ogni mutamento della dichiarazione o elezione di domicilio, ritualmente comunicato all'autorità procedente, comporta revoca della precedente dichiarazione o elezione, senza possibilità di elezione plurima, che sarebbe in contrasto con lo spirito, la lettera e le finalità della norma (Sez. 3, n. 11775 del 02/10/1998, Civitelli, Rv. 212175). In sintesi, la Corte di appello ha ritenuto valida l'ultima dichiarazione di domicilio proveniente dall'imputato. Questa Corte ha ritenuto che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693). Tale previsione è stata generalmente applicata ai casi in cui non era stata neppure tentata la notifica del decreto di citazione all'imputato poiché, nel precedente grado, le notifiche non avevano potuto essere eseguite e non a fattispecie, nelle quali, come nel caso in esame, la notifica è stata tentata ma non ha raggiunto il suo risultato per incompletezza della dichiarazione dell'imputato. Il rilievo della partecipazione personale dell'imputato all'udienza a suo carico, in attuazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, avrebbe reso necessaria maggiore attenzione dell'ufficio della Corte di appello preposto alla notifica del decreto di citazione, funzionale a rendere operativi questi principi, essendo, all'evidenza, incompleto il domicilio presso il quale la notifica è stata disposta. Tale incompletezza, rilevabile con immediatezza, è stata eccepita, con argomenti affatto pretestuosi, dal difensore deducendo la illegittimità della notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente fondatezza dell'eccezione di nullità della notifica eseguita al difensore.( Deve, nondimeno essere rilevata, la prescrizione del reato che, in mancanza di sospensioni, è intervenuta il 21 luglio 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es
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