CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 gennaio 1944
Cassazione n. 51299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Ischia (Na) il 13/1/1944 avverso l'ordinanza del 25/5/2023 del Tribunale di Napoli, sezione di staccata di Ischia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche a mezzo di memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25/5/2023, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, revocava la sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con la pronuncia emessa dallo stesso Ufficio il 14/12/2018, irrevocabile il 18/5/2022. 2. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi:- violazione e falsa applicazione dell'art. 168 cod. pen. Si premette che la sentenza di condanna sarebbe passata in giudicato il 18/5/2022 e che la ricorrente ne avrebbe avuto conoscenza soltanto il 2/1/2023; pertanto, il termine di 90 giorni per procedere alla demolizione sarebbe spirato il 3/4/2023. Tanto premesso, si afferma che - quanto al locale tecnico di 6,90 mq. (opera n. 2) - la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attivata tempestivamente, recandosi sul posto ma subendo l'opposizione del fratello, detentore del locale, che avrebbe impedito la demolizione, come da documentazione prodotta in sede esecutiva. Da queste circostanze - che il Giudice non avrebbe valutato - emergerebbe, dunque, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto quanto possibile per demolire il manufatto, non riuscendovi solo per causa di forza maggiore (e con ricorso al TAR contro il silenzio-rifiuto opposto dal Comune alla richiesta demolizione a cura dello stesso ente); - nullità della statuizione per violazione degli artt. 36 e 45, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; violazione degli artt. 662, 670 e 674 cod. proc. pen. Con riguardo alle opere di cui ai punti nn. 1, 3 e 4, si contesta che il Giudice non avrebbe considerato che il relativo ordine di demolizione avrebbe dovuto essere revocato, dato che le stesse opere avrebbero ottenuto sanatoria urbanistica ed ambientale - ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001 e del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42 - prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ossia il 16/5/2022. L'avvenuto accertamento di conformità paesaggistica ed urbanistica, dunque, avrebbe determinato la caducazione del reato e delle sanzioni penali, ed il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare l'ordine di demolizione, come peraltro espressamente richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al manufatto di cui al punto 2), oggetto del primo motivo, il Collegio osserva che la sentenza di condanna della [OSCURATO:PERSONA] è divenuta esecutiva il 18/5/2022, e che le iniziative della stessa nei confronti del fratello Ferdinando, detentore del bene, sono state intraprese il 18/1/2023, con l'invito a consentire la demolizione; a quella data, dunque, risultava evidentemente spirato il termine di 90 giorni (dal passaggio in giudicato della sentenza) entro il quale procedere alla demolizione medesima, così da imporsi la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, come correttamente affermato dal Tribunale. In senso contrario, peraltro, non può valere la circostanza (offerta al Giudice dell'esecuzione e ribadita in questa sede) secondo cui la ricorrente, in realtà, avrebbe avuto conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza soltanto il 2/1/2023, poiché tale affermazione risulta sprovvista di qualunque riscontro (tanto da essere 2.5 ancorata - apoditticamente - alla notifica dell'avviso per l'udienza camerale del 18/1/2023). 5.1. Il Tribunale di Napoli, pertanto, ha correttamente revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 14/12/2018. 6. In ordine, poi, alle ulteriori opere (di cui ai punti 1, 3 e 4), il Collegio osserva che, in effetti, il Giudice non ha valutato l'avvenuto rilascio di un'autorizzazione paesaggistica a data 16/5/2022 ed il successivo rilascio di sanatoria urbanistica - peraltro non documentato - ai sensi dell'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001; questa omissione, tuttavia, non produce effetti sul provvedimento impugnato. 6.1. Deve essere ribadito in questa sede, infatti, che in tema di reati edilizi il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (tra le molte, Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, Casà, Rv. 284058; tra le non massimate, Sez. 3, n. 35851 del 17/5/2023, Cassisi). Ebbene, la ricorrente non afferma - né tantomeno sostiene di aver documentato - di aver ottenuto tale autorizzazione (la cui mancanza ha costituito uno dei motivi della condanna), con l'effetto che il permesso di costruire in sanatoria non avrebbe potuto esser legittimamente rilasciato dal Comune; contrariamente a quanto affermato nel ricorso, quindi, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe avuto l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione, non ricorrendo i presupposti per ritenerlo "decaduto" prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. L'impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M