CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 41754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] L'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16 novembre 2022, pronunciata ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. Avverso la sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 493-ter, comma 2, cod. pen. Lamenta la mancata confisca della somma che l'imputato aveva indebitamente prelevato (euro 14.900,00), utilizzando la carta bancomat della persona offesa. Tale somma, a parere del ricorrente, andava confiscata ai sensi dell'art. 493-ter, comma 2, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, in generale, «in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2 - bis cod. proc. pen., volto a denunciare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria ..., nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria» (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896). Nel caso di specie, tuttavia, osta al provvedimento ablatorio lo stesso art. 493-bis, comma 2, cod. pen., che esclude la confisca del profitto o del prodotto del reato, quando appartengano a persona estranea al reato. Ebbene, nel caso in esame, dalla stessa imputazione, emerge che le somme appartenevano a persona estranea al reato, alla quale il denaro, se ancora in sequestro, va restituito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così