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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25121/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni delle parti civili presenti che si sono riportate alle conclusioni scritte depositate; Udita la discussione dei difensori : avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è associato alle richieste del P.G. e in sostituzione Oell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è associato alla richiesta del P.G.; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è riportato al ricorso ed ai motivi nuovi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 4.2.2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso di cui ai capi aa),b) e ac), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha riqualificato le condotte a lui ascritte ai capi a), I), u) e ab) ( art. 314 c.p.), ai sensi dell'art. 646, 61 n. 11, c.p. ed ha dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi h), I), n), p), q), u),z) rideterminando la pena in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa, per l'appropriazione indebita di cui al capo a) ed in anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui ai capi s) e ab).

Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha ridotto la pena per il reato di cui al capo a) ( art.314c.p.), riqualificato ai sensi degli artt. 646, 61 n. 11, c,p, in anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ed ha confermato quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i delitti di riciclaggio a loro rispettivamente ascritti ai capi c), d) e g), l'impugnata sentenza.

La Corte territoriale in accoglimento delle censure difensive in punto di qualificazione giuridica delle condotte di peculato, che ha inquadrato nella fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646, 61 n. 11 c.p., affermando che il dipendente di Poste italiane s.p.a. che svolge attività di tipo bancaria (cosiddetto bancoposta), non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, ha condiviso, nel resto, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado ed ha respinto i motivi di appello in punto di sussistenza della responsabilità degli imputati, sia con riferimento ai delitti di appropriazione indebita che di riciclaggio.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. [OSCURATO:PERSONA] : violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 648 bis c.p.

La Corte d'appello ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio avendo rilevato l'esecuzione, da parte dello stesso, di una serie di operazioni dirette ad impedire l'identificazione della provenienza illecita di somme di denaro: il ricorrente avrebbe utilizzato, per l'acquisto di un'autovettura, una soenma di denaro ( euro 5.000,00), parte di un vaglia circolare (di euro 70.000,00) e ricevuto due vaglia postali del valore di euro 50.000,00 ciascuno, facenti parte della provvista di oltre un milione di euro sottratta a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un libretto postale aperto presso l'Ufficio postale di Parabita in cui operava [OSCURATO:PERSONA], appropriazione realizzata mediante la falsa richiesta di disponibilità della intera somma, (capo a) posta in essere, in concorso tra loro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabile della sala consulenze dell'Ufficio postale di Parabíta.La conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una ricostruzione arbitraria che non considera gli elementi favorevoli forniti dalla difesa, in particolare il fatto che l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura BMW presso l'autosalone dei fratelli Paesano, era stata posta in essere a titolo di cortesia verso il correo [OSCURATO:PERSONA] il quale, per ragioni di lontananza territoriale, non poteva ritirare l'auto.

Evidenzia la difesa che fu [OSCURATO:PERSONA] a versare il saldo per l'acquisto della vettura, riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] una somma a titolo di ricompensa per la cortesia ricevuta, tale circostanza, secondo la difesa, escluderebbe il delitto di riciclaggio.

Con il secondo motivo chiede la derubricazione della condotta di riciclaggio in quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p., mancando il dolo specifico.

Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in termini di equivalenza che di prevalenza sulla contestata recidiva e contesta l'eccessività della pena.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile alla sua.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, in relazione all'art. 548, co. 2, c.p.p.

Il difensore lamenta che la sentenza di appello non è stata a lui notificata pur essendo egli subentrato, di fatto, quale difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, depositando due memorie.

Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione in relazione agli argomenti difensivi versati nelle predette memorie con le quali si chiedeva la derubricazione del reato di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p.

Lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente dovute per il comportamento processuale tenuto e per il ruolo assunto nell'intera vicenda.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 2, co. 4, c.p. e 646 c.p.

La Corte d'Appello nel riqualificare il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 646 c.p., avrebbe applicato una pena (anni 5 e mesi 5 di reclusione ed euro 3000,00 di multa), superiore al massimo edittale previsto per il delitto di cui all'art. 646 c.p., punito, al momento della consumazione del reato (anno 2012), con la pena della reclusione sino a tre anni.

Aggiunge che se anche la Corte d'appello avesse ritenuto sussistenti due circostanze aggravanti ed aumentato la pena ai sensi dell'art. 63 n. 2 c.p., la sentenza sarebbe viziata da carenza di motivazione non essendo stato esplicitato il criterio che ha portato alla determinazione della pena, sicuramente superiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge ( art. 606 lett.b) c.p.p.) in relazione agli artt. 2, co. 4, c.p. e 646 c.p. , il motivo riproduce la censura poc'anzi illustrata a proposito di [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 646 c.p.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita pur mancando, in capo a [OSCURATO:PERSONA], un potere di controllo autonomo del denaro e avendo egli agito sotto la vigilanza e dietro autorizzazione dei suoi superiori e senza conseguire alcun profitto.

Difetterebbe, poi, l'elemento soggettivo del reato non avendo [OSCURATO:PERSONA] agito con l'intento di appropriarsi del denaro altrui.

Con il terzo motivo eccepisce il vizio di motivazione sia per quanto riguarda l'ascrivibilità della condotta materiale, sia per quanto riguarda la ritenuta sussistenza del dolo posto che, secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] versava in buona fede quando eseguì le operazioni di trasferimento della somma di denaro dal libretto postale di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere che le circostanze valorizzate dal giudice di appello e cioè la l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenza postale e l'autonomia gestionale di [OSCURATO:PERSONA] nella movimentazione del denaro, siano idonee supportare la sentenza considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai conseguito alcun profitto.

Eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato posto che i delitti contestati risultano consumati nell'anno 2012.

2.5. Silvestri deduce violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art. 648 bis c.p.

La Corte territoriale non avrebbe considerato che la ricezione del vaglia dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], quale denaro proveniente dal reato di appropriazione indebita di cui al capo a), non ha procurato un incremento effettivo del patrimonio del ricorrente poiché la somma venne contestualmente, nuovamente girata a [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che detta somma pervenne al ricorrente a titolo di donazione.

La tracciabilità dell'operazione sostenuta da una causale sottostante esplicita, escluderebbe l'offensività della condotta non essendovi la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza della somma stessa.

Quanto al secondo episodio e cioè la ricezione di una ingente somma di denaro proveniente dalla Silvestri , il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio pur in mancanza dell'elemento soggettivo tipico e cioè del dolo specifico rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Assume la difesa, infatti, che il profitto altrui, nella specie della sorella del ricorrente, non è idoneo a integrare il reato occorrendo che il fine di profitto interessi un soggetto diverso dall'autore del reato.

Conclude invocando la derubricazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p.

La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi.

Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. .

Il ricorrente contesta la configurabilità del riciclaggio avendo il Silvestri concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita; con il secondo rileva come essendo intervenuta la riqualificazione del reato di cui al capo a), ai sensi dell'art. 646 c.p., tenuto conto della pena edittale per esso prevista, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 648 bis, co. 3, c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri sono basati su motivi manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quello di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e per il resto infondato.

2. Partendo dalla valutazione dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri coinvolti nella vicenda in esame per ciò che riguarda la fase della ripulitura del denaro oggetto di condotta appropriativa di cui al capo a), occorre innanzi tutto sgombrare il campo dalla censura di natura processuale sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce che non sarebbe stata correttamente eseguita la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello ai sensi dell'art. 548, co. 2, c.p.p.

Invero, nel caso di specie, alcuna notifica era dovuta al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata solo in data 8 novembre 2021 e cioè successivamente al deposito della sentenza avvenuto il 23 settembre 2021, a nulla rilevando che il predetto difensore avesse assunto, di fatto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] in appello, depositando due memorie poiché, come affermato da tempo da questa Corte a Sezioni Unite, unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. ( S. Unite n. 22 del 11/11/1994, Rv.199398).

Ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] che "il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria.

Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta.

2.1. Quanto alle questioni di merito sollevate dai tre ricorrenti, i giudici di primo e secondo grado, con pronunce conformi, hanno ritenuto provata la loro penale responsabilità in ordine ai delitti di riciclaggio per avere eseguito distinte operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro di cui erano consapevoli, giudicando così integrato il reato di cui all'art. 648 bis c.p., di conseguenza, escludendo quello meno grave di favoreggiamento.

I ricorrenti non si confrontano con la dettagliata motivazione della Corte d'appello che ( pag 8 e segg.) ha indicato i plurimi elementi dai quali desumere la loro partecipazione consapevole all'attività di ripulitura del denaro e riproducono, inammissibilmente, gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati.

Si deve al riguardo ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).

2.2. Nella specie la Corte di merito, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ha risposto alla censura difensiva con la quale si contestava la natura illecita delle operazioni da lui poste in essere : intestazione dell'autovettura BMW utilizzando quale anticipo la somma di euro 5.000,00 provenienti dal vaglia circolare emesso falsamente da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'autosalone Autoprestige su richiesta [OSCURATO:PERSONA] e la ricezione di due vaglia circolari di 100.000,00 euro provenienti sempre da false disposizioni inerenti il libretto di [OSCURATO:PERSONA] ed emessi in suo favore da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di insussistenza degli estremi del reato di riciclaggio ha, con argomentazioni ineccepibili, sia logicamente che giuridicamente, valorizzato il costante intervento di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] autore del reato presupposto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura BMW ( ed anche di altre autovetture fittiziamente intestate da [OSCURATO:PERSONA] a terzi mediante l'utilizzo della provvista illecita) e l'insussistenza della causale sottostante l'emissione, in suo favore, dei vaglia postali.

2.3. Analogamente, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha indicato puntualmente gli elementi in base ai quali ricondurre al ricorrente le operazioni di ripulitura della somma di denaro di provenienza illecita ( di cui al vaglia circolare di euro 70.000,00) mediante acquisto delle due autovetture Golf e Audi 5 i cui contratti di vendita furono intestati a [OSCURATO:PERSONA] ( pag. 9 della sentenza ) e, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che questi aveva avuto un ruolo importante nel riciclaggio della somma di euro 324.688,00, frutto dell'operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avuto riguardo alla quantità di denaro sottratta illecitamente che egli, come dimostrato documentalmente, ha ricevuto dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e contribuito a riciclare mediante successivo svuotamento del conto sul quale dette somme erano state versate ( pagg.11 e 12 della sentenza impugnata).

A proposito degli elementi costituitivi della fattispecie contestata, deve ricordarsi che è già stato affermato (cfr. Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Rv. 254050; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018 , Rv. 273183) che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

E, con particolare riferimento al tipo di condotta posto in essere nel caso di specie, questa Corte ha precisato (Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013) che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro.

Manifestamente infondati sono, dunque, i motivi al riguardo proposti dalle difese dei tre ricorrenti, avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione congrua e logicamente valida, quindi non censurabile in questa sede, che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri in ordine al delitto di riciclaggio era rimasta provata in via logica dal fatto che tutti erano legati da stretto rapporto con l'autore dei delitti presupposto, avessero accettato di essere indicati come beneficiari dei beni acquisiti con i proventi di reato o delle somme di provenienza illecita : condotte tutte poste in essere nell'ambito di operazioni di sostituzione del denaro di provenienza illecita e chiaramente dirette allo scopo di impedire la riferibilità soggettiva degli beni e delle somme a coloro che avevano commesso il reato presupposto, in tal modo integrando gli estremi del dolo generico consistente nella mera consapevolezza e volontà di ostacolare la identificazione della provenienza di quel denaro.

2.4. Manifestamente infondato è anche il motivo comune relativo alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 379 c.p., proposto sull'assunto del mancato compimento di complesse operazioni di investimento o spostamento di denaro.

La consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Rv. 272793; massime precedenti conformi: n. 11709 del 1994 Rv. 199762; n. 43295 del 2010, Rv. 248949) afferma che il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis. c.p.; ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima.

Pertanto non colgono nel segno le censure difensive con le quali ci si duole della carenza di motivazione, poiché la Corte d'Appello, motivando in ordine alla sussistenza del delitto di riciclaggio, ha anche, implicitamente, disatteso ogni diversa alternativa prospettazione.

2.5. Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, devesi rilevare che il diniego del beneficio ex art. 62 bis c.p., è stato congruamente motivato con il richiamo alla personalità negativa dei ricorrenti, ricavabile dalle modalità dei fatti e dall'assenza di elementi positivi favorevoli.

Ciò consente di richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali allorchè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688de1 24/9/2008, Rv. 242419).

Né occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Quanto alla graduazione della pena, la stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Va precisato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al trattamento sanzionatorio ed alla disparità di giudicato rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], é inammissibile in quanto in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali ( Sez.3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020).

Nel caso di specie deve evidenziarsi che tale irragionevolezza non sussiste perché per [OSCURATO:PERSONA], a differenza di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuta la recidiva ( circostanza non contestata in appello) e quindi in applicazione dei meccanismi di calcolo di cui all'art. 99 c.p. ( cfr. pag. 88 della sentenza di primo grado), si è addivenuti al quantum di pena in concreto irrogata.

2.6. Quanto ai motivi nuovi proposti da [OSCURATO:PERSONA], essi sono inammissibili perché non proposti in appello.

Va ribadito infatti che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 ; (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316).

3. Passando ad esaminare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che essi non presentano profili di totale inammissibilità tale, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Ed invero la Corte di appello ha riqualificato le condotte di peculato in quelle di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., determinando la pena nella misura di anni 5, mesi 5 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene deve rilevarsi che la pena, in assenza di indicazioni al riguardo, è stata determinata in misura superiore al massimo edittale posto che all'epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la pena prevista dall'art. 646 c.p., era quella della reclusione fino a tre anni e solo successivamente al 1 gennaio 2019, per effetto della L. n. 3 del 9/1/2019, essa è stata portata da tre a cinque anni.

Anche a voler considerare che la Corte di merito abbia applicato l'aumento massimo di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., espressamente richiamata nella motivazione, essa risulta comunque illegale perché superiore al massimo edittale previsto dall'art. 646 c.p., vigente al momento del fatto, per la fattispecie aggravata.

Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata ( i reati sono stati consumati in data 16.3.2012, 15.6.2012, 31.7.2012, 14.12.2012 e pur computando la sospensione di gg. 672, essi sono estinti per prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello).

La sentenza impugnata, per tale causa, deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte degli imputati (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La pronuncia di condanna alle statuizioni civili impone peraltro di esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti di quest'ultime, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331).

Non così per [OSCURATO:PERSONA] la cui impugnazione ha riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per cui , essendosi già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in favore della parte civile, nulla va disposto in favore delle parti civili.

Ritiene infatti il Collegio, aderendo ad una giurisprudenza consolidata ( Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, Rv. 258524; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Rv. 262626), che l'efficacia del principio, consacrato nell'art. 92 c.p.p. e subordinata all'accertamento in concreto di un interesse della parte civile a partecipare alle varie fasi del procedimento penale, consenta di escludere siffatto interesse nel giudizio nel ricorso per cassazione, nel quale si controverta unicamente sulla misura della pena, che non altera il giudizio di responsabilità penale e la sua efficacia ai fini del riconoscimento del danno di cui all'art. 185 c.p.p. non potendo derivare dall'accoglimento del ricorso, alcun pregiudizio.

4. Le censure articolate dal [OSCURATO:PERSONA] non hanno fondamento.

La Corte di merito ha puntualmente risposto sulla questione della configurabilità della condotta appropriativa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, spiegando che il fatto che non fossero stati attivati controlli da parte dei superiori, non esimeva il ricorrente da responsabilità per le operazioni illecite compiute.

Egli, quale responsabile di un ufficio decentrato agiva indisturbato, in piena autonomia, senza controllo da parte dei superiori e tale ampia capacità di manovra gli permise di porre in essere le operazioni che hanno determinato lo svuotamento del libretto intestato alla p.o. e la contestuale emissione di altri strumenti finanziari in favore dei correi ( pag. 4 e 5 della sentenza) agendo animato da dolo generico, sufficiente alla integrazione del reato posto che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il Collegio intende conformarsi, il dolo del delitto in parola consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 4996 del 25 marzo 1974, Rv. 128040; Sez.2, n. 27023 del 27/03/2012, Rv. 253411), la cui configurabilità, nella specie, emerge con evidenza dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, senz'altro valutabili congiuntamente all'uopo (in presenza di una cd.

"doppia conforme").

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parti civili, spese che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 5.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 9.500,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 3.686,00 , oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 7 marzo 2023 Il consigliere est.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] , 4"CUk--e-it ,---- [OSCURATO:PERSONA] PENALE10 [OSCURATO:PERSONA].R.P.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 28/4/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni delle parti civili presenti che si sono riportate alle conclusioni scritte depositate; Udita la discussione dei difensori : avv. [OSCURATO:PERSONA]Atti per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è associato alle richieste del P.G. e in sostituzione Oell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è associato alla richiesta del P.G.; avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] il quale si è riportato al ricorso ed ai motivi nuovi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1, Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 4.2.2016, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di falso di cui ai capi aa),b) e ac), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha riqualificato le condotte a lui ascritte ai capi a), I), u) e ab) ( art. 314 c.p.), ai sensi dell'art. 646, 61 n. 11, c.p. ed ha dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi h), I), n), p), q), u),z) rideterminando la pena in anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 2500,00 di multa, per l'appropriazione indebita di cui al capo a) ed in anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 1.800,00 di multa per i reati di cui ai capi s) e ab). Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha ridotto la pena per il reato di cui al capo a) ( art.314c.p.), riqualificato ai sensi degli artt. 646, 61 n. 11, c,p, in anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ed ha confermato quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati per i delitti di riciclaggio a loro rispettivamente ascritti ai capi c), d) e g), l'impugnata sentenza. La Corte territoriale in accoglimento delle censure difensive in punto di qualificazione giuridica delle condotte di peculato, che ha inquadrato nella fattispecie di appropriazione indebita di cui all'art. 646, 61 n. 11 c.p., affermando che il dipendente di Poste italiane s.p.a. che svolge attività di tipo bancaria (cosiddetto bancoposta), non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio, ha condiviso, nel resto, la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado ed ha respinto i motivi di appello in punto di sussistenza della responsabilità degli imputati, sia con riferimento ai delitti di appropriazione indebita che di riciclaggio. 2. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sollevando i seguenti motivi di gravame: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] : violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 648 bis c.p. La Corte d'appello ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di riciclaggio avendo rilevato l'esecuzione, da parte dello stesso, di una serie di operazioni dirette ad impedire l'identificazione della provenienza illecita di somme di denaro: il ricorrente avrebbe utilizzato, per l'acquisto di un'autovettura, una soenma di denaro ( euro 5.000,00), parte di un vaglia circolare (di euro 70.000,00) e ricevuto due vaglia postali del valore di euro 50.000,00 ciascuno, facenti parte della provvista di oltre un milione di euro sottratta a [OSCURATO:PERSONA], titolare di un libretto postale aperto presso l'Ufficio postale di Parabita in cui operava [OSCURATO:PERSONA], appropriazione realizzata mediante la falsa richiesta di disponibilità della intera somma, (capo a) posta in essere, in concorso tra loro, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabile della sala consulenze dell'Ufficio postale di Parabíta.La conclusione cui è pervenuta la Corte d'Appello, ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di una ricostruzione arbitraria che non considera gli elementi favorevoli forniti dalla difesa, in particolare il fatto che l'intervento dell'[OSCURATO:PERSONA], nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura BMW presso l'autosalone dei fratelli Paesano, era stata posta in essere a titolo di cortesia verso il correo [OSCURATO:PERSONA] il quale, per ragioni di lontananza territoriale, non poteva ritirare l'auto. Evidenzia la difesa che fu [OSCURATO:PERSONA] a versare il saldo per l'acquisto della vettura, riconoscendo ad [OSCURATO:PERSONA] una somma a titolo di ricompensa per la cortesia ricevuta, tale circostanza, secondo la difesa, escluderebbe il delitto di riciclaggio. Con il secondo motivo chiede la derubricazione della condotta di riciclaggio in quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p., mancando il dolo specifico. Con il terzo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in termini di equivalenza che di prevalenza sulla contestata recidiva e contesta l'eccessività della pena. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione sarebbe sovrapponibile alla sua. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, in relazione all'art. 548, co. 2, c.p.p. Il difensore lamenta che la sentenza di appello non è stata a lui notificata pur essendo egli subentrato, di fatto, quale difensore del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello, depositando due memorie. Con il secondo motivo deduce la carenza di motivazione in relazione agli argomenti difensivi versati nelle predette memorie con le quali si chiedeva la derubricazione del reato di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p. Lamenta, infine, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, asseritamente dovute per il comportamento processuale tenuto e per il ruolo assunto nell'intera vicenda. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione agli artt. 2, co. 4, c.p. e 646 c.p. La Corte d'Appello nel riqualificare il fatto di cui al capo a) ai sensi dell'art. 646 c.p., avrebbe applicato una pena (anni 5 e mesi 5 di reclusione ed euro 3000,00 di multa), superiore al massimo edittale previsto per il delitto di cui all'art. 646 c.p., punito, al momento della consumazione del reato (anno 2012), con la pena della reclusione sino a tre anni. Aggiunge che se anche la Corte d'appello avesse ritenuto sussistenti due circostanze aggravanti ed aumentato la pena ai sensi dell'art. 63 n. 2 c.p., la sentenza sarebbe viziata da carenza di motivazione non essendo stato esplicitato il criterio che ha portato alla determinazione della pena, sicuramente superiore al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge ( art. 606 lett.b) c.p.p.) in relazione agli artt. 2, co. 4, c.p. e 646 c.p. , il motivo riproduce la censura poc'anzi illustrata a proposito di [OSCURATO:PERSONA].Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.), in relazione all'art. 646 c.p. La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita pur mancando, in capo a [OSCURATO:PERSONA], un potere di controllo autonomo del denaro e avendo egli agito sotto la vigilanza e dietro autorizzazione dei suoi superiori e senza conseguire alcun profitto. Difetterebbe, poi, l'elemento soggettivo del reato non avendo [OSCURATO:PERSONA] agito con l'intento di appropriarsi del denaro altrui. Con il terzo motivo eccepisce il vizio di motivazione sia per quanto riguarda l'ascrivibilità della condotta materiale, sia per quanto riguarda la ritenuta sussistenza del dolo posto che, secondo la difesa, [OSCURATO:PERSONA] versava in buona fede quando eseguì le operazioni di trasferimento della somma di denaro dal libretto postale di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi escludere che le circostanze valorizzate dal giudice di appello e cioè la l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'agenza postale e l'autonomia gestionale di [OSCURATO:PERSONA] nella movimentazione del denaro, siano idonee supportare la sentenza considerato che [OSCURATO:PERSONA] non ha mai conseguito alcun profitto. Eccepisce, infine, l'intervenuta prescrizione del reato posto che i delitti contestati risultano consumati nell'anno 2012. 2.5. Silvestri deduce violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art. 648 bis c.p. La Corte territoriale non avrebbe considerato che la ricezione del vaglia dalla sorella [OSCURATO:PERSONA], quale denaro proveniente dal reato di appropriazione indebita di cui al capo a), non ha procurato un incremento effettivo del patrimonio del ricorrente poiché la somma venne contestualmente, nuovamente girata a [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che detta somma pervenne al ricorrente a titolo di donazione. La tracciabilità dell'operazione sostenuta da una causale sottostante esplicita, escluderebbe l'offensività della condotta non essendovi la volontà di ostacolare l'individuazione della provenienza della somma stessa. Quanto al secondo episodio e cioè la ricezione di una ingente somma di denaro proveniente dalla Silvestri , il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio pur in mancanza dell'elemento soggettivo tipico e cioè del dolo specifico rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Assume la difesa, infatti, che il profitto altrui, nella specie della sorella del ricorrente, non è idoneo a integrare il reato occorrendo che il fine di profitto interessi un soggetto diverso dall'autore del reato. Conclude invocando la derubricazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 c.p. La difesa del ricorrente ha depositato motivi nuovi. Con il primo deduce violazione di legge in relazione all'art. 648 bis c.p. . Il ricorrente contesta la configurabilità del riciclaggio avendo il Silvestri concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita; con il secondo rileva come essendo intervenuta la riqualificazione del reato di cui al capo a), ai sensi dell'art. 646 c.p., tenuto conto della pena edittale per esso prevista, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante speciale di cui all'art. 648 bis, co. 3, c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri sono basati su motivi manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quello di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e per il resto infondato. 2. Partendo dalla valutazione dei motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri coinvolti nella vicenda in esame per ciò che riguarda la fase della ripulitura del denaro oggetto di condotta appropriativa di cui al capo a), occorre innanzi tutto sgombrare il campo dalla censura di natura processuale sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce che non sarebbe stata correttamente eseguita la notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello ai sensi dell'art. 548, co. 2, c.p.p. Invero, nel caso di specie, alcuna notifica era dovuta al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata solo in data 8 novembre 2021 e cioè successivamente al deposito della sentenza avvenuto il 23 settembre 2021, a nulla rilevando che il predetto difensore avesse assunto, di fatto, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] in appello, depositando due memorie poiché, come affermato da tempo da questa Corte a Sezioni Unite, unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa e segnatamente dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, è il difensore che risulti titolare dell'ufficio, con esclusione, quindi, del difensore chiamato a sostituire il già nominato difensore di ufficio o quello incaricato della difesa dallo stesso imputato. ( S. Unite n. 22 del 11/11/1994, Rv.199398). Ha osservato il [OSCURATO:PERSONA] che "il nuovo codice di procedura penale, radicalmente innovando rispetto alla precedente disciplina ed ispirandosi, secondo il dettato della direttiva n. 105 della legge-delega, all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, ha attuato la sostanziale equiparazione della difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che anch'essa si caratterizza per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sè, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma 4, c.p.p., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta. 2.1. Quanto alle questioni di merito sollevate dai tre ricorrenti, i giudici di primo e secondo grado, con pronunce conformi, hanno ritenuto provata la loro penale responsabilità in ordine ai delitti di riciclaggio per avere eseguito distinte operazioni volte ad ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro di cui erano consapevoli, giudicando così integrato il reato di cui all'art. 648 bis c.p., di conseguenza, escludendo quello meno grave di favoreggiamento. I ricorrenti non si confrontano con la dettagliata motivazione della Corte d'appello che ( pag 8 e segg.) ha indicato i plurimi elementi dai quali desumere la loro partecipazione consapevole all'attività di ripulitura del denaro e riproducono, inammissibilmente, gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. Si deve al riguardo ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425). 2.2. Nella specie la Corte di merito, quanto ad [OSCURATO:PERSONA], ha risposto alla censura difensiva con la quale si contestava la natura illecita delle operazioni da lui poste in essere : intestazione dell'autovettura BMW utilizzando quale anticipo la somma di euro 5.000,00 provenienti dal vaglia circolare emesso falsamente da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'autosalone Autoprestige su richiesta [OSCURATO:PERSONA] e la ricezione di due vaglia circolari di 100.000,00 euro provenienti sempre da false disposizioni inerenti il libretto di [OSCURATO:PERSONA] ed emessi in suo favore da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di insussistenza degli estremi del reato di riciclaggio ha, con argomentazioni ineccepibili, sia logicamente che giuridicamente, valorizzato il costante intervento di [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA] autore del reato presupposto in concorso con [OSCURATO:PERSONA], nella vicenda dell'acquisto dell'autovettura BMW ( ed anche di altre autovetture fittiziamente intestate da [OSCURATO:PERSONA] a terzi mediante l'utilizzo della provvista illecita) e l'insussistenza della causale sottostante l'emissione, in suo favore, dei vaglia postali. 2.3. Analogamente, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha indicato puntualmente gli elementi in base ai quali ricondurre al ricorrente le operazioni di ripulitura della somma di denaro di provenienza illecita ( di cui al vaglia circolare di euro 70.000,00) mediante acquisto delle due autovetture Golf e Audi 5 i cui contratti di vendita furono intestati a [OSCURATO:PERSONA] ( pag. 9 della sentenza ) e, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], ha precisato che questi aveva avuto un ruolo importante nel riciclaggio della somma di euro 324.688,00, frutto dell'operazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avuto riguardo alla quantità di denaro sottratta illecitamente che egli, come dimostrato documentalmente, ha ricevuto dalla sorella [OSCURATO:PERSONA] e contribuito a riciclare mediante successivo svuotamento del conto sul quale dette somme erano state versate ( pagg.11 e 12 della sentenza impugnata). A proposito degli elementi costituitivi della fattispecie contestata, deve ricordarsi che è già stato affermato (cfr. Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012, Rv. 254050; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018 , Rv. 273183) che integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. E, con particolare riferimento al tipo di condotta posto in essere nel caso di specie, questa Corte ha precisato (Sez. 6, n. 24548 del 22/05/2013) che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come beneficiario economico di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Manifestamente infondati sono, dunque, i motivi al riguardo proposti dalle difese dei tre ricorrenti, avendo la Corte territoriale spiegato, con motivazione congrua e logicamente valida, quindi non censurabile in questa sede, che la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Silvestri in ordine al delitto di riciclaggio era rimasta provata in via logica dal fatto che tutti erano legati da stretto rapporto con l'autore dei delitti presupposto, avessero accettato di essere indicati come beneficiari dei beni acquisiti con i proventi di reato o delle somme di provenienza illecita : condotte tutte poste in essere nell'ambito di operazioni di sostituzione del denaro di provenienza illecita e chiaramente dirette allo scopo di impedire la riferibilità soggettiva degli beni e delle somme a coloro che avevano commesso il reato presupposto, in tal modo integrando gli estremi del dolo generico consistente nella mera consapevolezza e volontà di ostacolare la identificazione della provenienza di quel denaro. 2.4. Manifestamente infondato è anche il motivo comune relativo alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'articolo 379 c.p., proposto sull'assunto del mancato compimento di complesse operazioni di investimento o spostamento di denaro. La consolidata giurisprudenza (Sez. 2, n. 16819 del 22/03/2018, Rv. 272793; massime precedenti conformi: n. 11709 del 1994 Rv. 199762; n. 43295 del 2010, Rv. 248949) afferma che il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all'art. 648 bis. c.p.; ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima. Pertanto non colgono nel segno le censure difensive con le quali ci si duole della carenza di motivazione, poiché la Corte d'Appello, motivando in ordine alla sussistenza del delitto di riciclaggio, ha anche, implicitamente, disatteso ogni diversa alternativa prospettazione. 2.5. Con riferimento, poi, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, devesi rilevare che il diniego del beneficio ex art. 62 bis c.p., è stato congruamente motivato con il richiamo alla personalità negativa dei ricorrenti, ricavabile dalle modalità dei fatti e dall'assenza di elementi positivi favorevoli. Ciò consente di richiamare i consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali allorchè la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688de1 24/9/2008, Rv. 242419). Né occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Quanto alla graduazione della pena, la stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Va precisato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al trattamento sanzionatorio ed alla disparità di giudicato rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], é inammissibile in quanto in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali ( Sez.3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020). Nel caso di specie deve evidenziarsi che tale irragionevolezza non sussiste perché per [OSCURATO:PERSONA], a differenza di [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuta la recidiva ( circostanza non contestata in appello) e quindi in applicazione dei meccanismi di calcolo di cui all'art. 99 c.p. ( cfr. pag. 88 della sentenza di primo grado), si è addivenuti al quantum di pena in concreto irrogata. 2.6. Quanto ai motivi nuovi proposti da [OSCURATO:PERSONA], essi sono inammissibili perché non proposti in appello. Va ribadito infatti che non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202 ; (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316). 3. Passando ad esaminare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], va preliminarmente osservato che essi non presentano profili di totale inammissibilità tale, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ed invero la Corte di appello ha riqualificato le condotte di peculato in quelle di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., determinando la pena nella misura di anni 5, mesi 5 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] ed anni 6, mesi 6 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene deve rilevarsi che la pena, in assenza di indicazioni al riguardo, è stata determinata in misura superiore al massimo edittale posto che all'epoca dei fatti ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), la pena prevista dall'art. 646 c.p., era quella della reclusione fino a tre anni e solo successivamente al 1 gennaio 2019, per effetto della L. n. 3 del 9/1/2019, essa è stata portata da tre a cinque anni. Anche a voler considerare che la Corte di merito abbia applicato l'aumento massimo di un terzo per l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., espressamente richiamata nella motivazione, essa risulta comunque illegale perché superiore al massimo edittale previsto dall'art. 646 c.p., vigente al momento del fatto, per la fattispecie aggravata. Pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., maturate, come nel caso di specie, successivamente alla sentenza impugnata ( i reati sono stati consumati in data 16.3.2012, 15.6.2012, 31.7.2012, 14.12.2012 e pur computando la sospensione di gg. 672, essi sono estinti per prescrizione, maturata dopo la sentenza di appello). La sentenza impugnata, per tale causa, deve essere annullata senza rinvio, non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte degli imputati (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La pronuncia di condanna alle statuizioni civili impone peraltro di esaminare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti di quest'ultime, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. (tra tante, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, Rv. 255331). Non così per [OSCURATO:PERSONA] la cui impugnazione ha riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio per cui , essendosi già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in favore della parte civile, nulla va disposto in favore delle parti civili. Ritiene infatti il Collegio, aderendo ad una giurisprudenza consolidata ( Sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, Rv. 258524; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Rv. 262626), che l'efficacia del principio, consacrato nell'art. 92 c.p.p. e subordinata all'accertamento in concreto di un interesse della parte civile a partecipare alle varie fasi del procedimento penale, consenta di escludere siffatto interesse nel giudizio nel ricorso per cassazione, nel quale si controverta unicamente sulla misura della pena, che non altera il giudizio di responsabilità penale e la sua efficacia ai fini del riconoscimento del danno di cui all'art. 185 c.p.p. non potendo derivare dall'accoglimento del ricorso, alcun pregiudizio. 4. Le censure articolate dal [OSCURATO:PERSONA] non hanno fondamento. La Corte di merito ha puntualmente risposto sulla questione della configurabilità della condotta appropriativa sotto il profilo oggettivo e soggettivo, spiegando che il fatto che non fossero stati attivati controlli da parte dei superiori, non esimeva il ricorrente da responsabilità per le operazioni illecite compiute. Egli, quale responsabile di un ufficio decentrato agiva indisturbato, in piena autonomia, senza controllo da parte dei superiori e tale ampia capacità di manovra gli permise di porre in essere le operazioni che hanno determinato lo svuotamento del libretto intestato alla p.o. e la contestuale emissione di altri strumenti finanziari in favore dei correi ( pag. 4 e 5 della sentenza) agendo animato da dolo generico, sufficiente alla integrazione del reato posto che per giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui il Collegio intende conformarsi, il dolo del delitto in parola consiste nella coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, posseduta a qualsiasi titolo, sapendo di agire senza averne diritto ed allo scopo di trarre per sè o per altri una qualsiasi illegittima utilità (Sez. 2, n. 4996 del 25 marzo 1974, Rv. 128040; Sez.2, n. 27023 del 27/03/2012, Rv. 253411), la cui configurabilità, nella specie, emerge con evidenza dalle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado, senz'altro valutabili congiuntamente all'uopo (in presenza di una cd. "doppia conforme"). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i reati loro ascritti sono estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parti civili, spese che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 5.000,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 9.500,00, in favore di [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 3.686,00 , oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 7 marzo 2023 Il consigliere est. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] , 4"CUk--e-it ,---- [OSCURATO:PERSONA] PENALE10 [OSCURATO:PERSONA].R.P. C
Sentenza Cassazione n. 25121/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris