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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48493/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 giugno 2 .021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile poiché, tenuto conto della ricostruzione fattuale e della motivazione in proposito fornita dal Giudice del merito, la circostanza che il computer non sia stato staccato dalla presa ad opera dell'imputato — e quindi anche la prova di tale circostanza - non assume rilevanza decisiva, avendo la polizia giudiziaria sorpreso il Libero all'interno del centro di accoglienza per rifugiati mentre, con il volto travisato da una maschera, stava rovistando nei cassetti sita all'interno di una stanza le cui suppellettili erano state messe a soqquadro e all'interno della quale era penetrato forzando una finestra; - che in relazione al trattamento sanzionatorio il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 1 giugno 2 .021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentato furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso è inammissibile poiché, tenuto conto della ricostruzione fattuale e della motivazione in proposito fornita dal Giudice del merito, la circostanza che il computer non sia stato staccato dalla presa ad opera dell'imputato — e quindi anche la prova di tale circostanza - non assume rilevanza decisiva, avendo la polizia giudiziaria sorpreso il Libero all'interno del centro di accoglienza per rifugiati mentre, con il volto travisato da una maschera, stava rovistando nei cassetti sita all'interno di una stanza le cui suppellettili erano state messe a soqquadro e all'interno della quale era penetrato forzando una finestra; - che in relazione al trattamento sanzionatorio il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato, attesa la congrua motivazione fornita dalla Corte di appello; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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