CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33339/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Torino, confermata la penale responsabilità dello stesso in ordine al delitto di cui agli artt. 61, primo comma, n. 2 e 385 cod. pen., nonché al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo 2) della rubrica, riducendo la pena irrogata, [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta la qualificazione del delitto in furto consumato anziché tentato, è inammissibile in quanto secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, «integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma e effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene a opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza» (Sez. 5, n. 39373 del 20/11/2025, Costanzo, Rv. 289090-01; Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025-01, Pengue, Rv. 288677-01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010-01); [OSCURATO:PERSONA] che inammissibile è anche il secondo motivo con il quale il ricorrente censura il mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto di cui al capo 2) dell'imputazione. La corte territoriale, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, non ha valorizzato il numero degli attrezzi rinvenuti, ma la circostanza che non tutti fossero stati utilizzati per commettere il furto, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui «l'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. nel delitto di furto aggravato si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto e, quindi, per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. censura» (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, dep. 13/02/2020, Lamonaca, Rv. 278371-02); [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo è aspecifico nella parte in cui censura il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, in quanto non si confronta con il ragionamento reso dalla corte territoriale che, al di là della valutazione delle parti offese, ha ritenuto non satisfattivo del danno il risarcimento proposto, così non dando riscontro alle ragioni del provvedimento censurato; è manifestamente infondato nella parte in cui lamenta la concessione delle circostanze attenuanti in equivalenza e non in prevalenza, senza confrontarsi con ildettato normativo di cui all'art. 69 cod. pen.; è aspecifico, e comunque reiterativo, nella parte in cui lamenta la ritenuta recidiva, senza confrontarsi adeguatamente con la pregressa violazione delle prescrizioni imposte con la misura della - ;,_¦4sorveglianza speciale cui il ricorrente era sottoposto), 70e 1A4,4 "( [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M