CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 27982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore ORDINANZA Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna pronunziata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'attuale ricorrente. Considerato che dalla sentenza impugnata risulta che il termine per il deposito della medesima sentenza è stato fissato in 60 giorni e che, quindi, il termine per il deposito della medesima sentenza scadeva il 16.9.2022; di conseguenza il termine di 45 giorni per impugnarla con ricorso per cassazione si consumava il 1 Novembre 2022. Visto che il difensore ha depositato l'atto di impugnazione per cassazione in data 17 Novembre 2022, come si legge nell'attestazione apposta sull'ultima pagina della sentenza impugnata da parte del funzionario giudiziario in servizio presso il Giudice a quo, quindi, oltre la scadenza del termine predetto. Tenuto conto, altresì, che nell'ultima pagina della sentenza in parola è apposta l'annotazione di irrevocabilità della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Valutato, quindi che il ricorso è tardivo, come tale inammissibile e che per la declaratoria è prevista la procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen.(Sez. 2 , Ordinanza n. 16783 del 12/05/2020 Cc. (dep. 03/06/2020 ) Rv. 279228, conseguendone , altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.3.2023 Il Consigliere estensore Il