CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28179/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 22713-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via G. A. Guattani, n. 14/A; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ANNA, rappresentato e difeso dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via degli Scipioni, n. 252; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1613/2017, depositata in data 9 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 9 marzo 2017 n. 1613 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello proposto dai ricorrenti. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Anna. Con atto datato 26 maggio 2022 i ricorrenti hanno depositato scrittura privata con la quale vi è stata "definizione transattiva di ogni reciproca azione, ragione e diritto" tra le parti, atto di rinuncia dei ricorrenti al ricorso per cassazione e dichiarazione di accettazione della rinuncia del controricorrente. L'atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall'art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese avendo il controricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 giugn