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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05916/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi Letta la rinuncia al ricorso da parte degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1, La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso nei confronti della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Ravenna in data 30 marzo 2023, di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della pena determinata, in coninuazione con i p!ti gravi delitti giudicati con la sentenza del G.i.p. di Ravenna del 2 ottobre 2019, di anni 3 di reclusione ed euro 8.900,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

I reati contestati sono quelli di ctl all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2.La difesa si duole della mancata applicazione della declaratoria di incompetenza territoriale per i due ricorrenti, in ragione della dichiarazione di incompetenza emessa per il terzo coimputato - che non aveva formulato istanza di applicazione pena - dal medesimo giudice e nella medesima data.

La difesa si duole ulteriormente della mancata previsione alla fattispecie della diminuente dell'art. 442-bis cod. proc. pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. ex artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'ulteriore riduzione di 1/6, nel caso di rinuncia ai ricorso per cassazione.

3. In data 25 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Alle dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi consegue l'inammissibilità degli stessi, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 30/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi Letta la rinuncia al ricorso da parte degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1, La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso nei confronti della sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Ravenna in data 30 marzo 2023, di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della pena determinata, in coninuazione con i p!ti gravi delitti giudicati con la sentenza del G.i.p. di Ravenna del 2 ottobre 2019, di anni 3 di reclusione ed euro 8.900,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni 1, mesi 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. I reati contestati sono quelli di ctl all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2.La difesa si duole della mancata applicazione della declaratoria di incompetenza territoriale per i due ricorrenti, in ragione della dichiarazione di incompetenza emessa per il terzo coimputato - che non aveva formulato istanza di applicazione pena - dal medesimo giudice e nella medesima data. La difesa si duole ulteriormente della mancata previsione alla fattispecie della diminuente dell'art. 442-bis cod. proc. pen., di nuova formulazione, chiedendo venga sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen. ex artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'ulteriore riduzione di 1/6, nel caso di rinuncia ai ricorso per cassazione. 3. In data 25 ottobre 2023 è pervenuta rinuncia al ricorso da parte degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Alle dichiarazioni di rinuncia ai ricorsi consegue l'inammissibilità degli stessi, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
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