CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27306/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 83) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la valutazione del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza. I giudici di merito hanno legittimamente applicato la contestata recidiva sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell'imputato i quali, avuto riguardo alla commissione del delitto per cui si procede, sono stati ritenuti indicativi di una scelta di vita volontaria e consapevole con conseguente accresciuta pericolosità sociale del prevenuto, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in questa sede. Parimenti motivato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche con le contestate aggravanti, in maniera tale da sfuggire al sindacato di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P