CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Agrigento che aveva accolto solo parzialmente l'istanza formulata dal detenuto finalizzata al riconoscimento dei rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Karaoui, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 35, 35-ter, 69-bis Ord. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto conto, nel periodo di riferimento, delle condizioni di vita all'interno dell'istituto penitenziario e del loro impatto sulla dignità della persona e sulla disumanità della detenzione (tenuto conto della assenza di privacy nella fruizione dei servizi igienici, dell'assenza di riscaldamento, delle cattive condizioni di pulizia e dell'assenza di aria e luce sufficienti nei vari ambienti, della non buona qualità del cibo), da considerarsi rilevanti pur in presenza di uno spazio detentivo pro capite superiore al limite dei 3 metri quadri, peraltro calcolato con modalità non condivise dal detenuto, secondo cui l'accesso in carcere di un consulente di parte avrebbe consentito di accertare tecnicamente che lo spazio disponibile era inferiore agli standard stabiliti dalla Corte EDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi della questione pregiudiziale, non possono condividersi le osservazioni difensive in ordine alla modalità del calcolo dello spazio disponibile pro capite, trattandosi di censure fattuali e in ogni caso inidonee, in ragione della loro genericità, a inficiare un apprezzamento compiuto dall'Amministrazione penitenziaria a partire da documenti pubblici e fidefacenti. 3. Quanto, poi, al secondo profilo di doglianza, il provvedimento impugnato ha ben evidenziato come i profili lamentati dal detenuto in ordine alle condizioni di fruizione dei servizi igienici, all'aria e alla luce naturali, alla offerta trattamentale, complessivamente adeguata, non consentissero di ritenere riscontrate le allegazioni difensive, dovendo riconoscersi all'assenza del riscaldamento, da tempo fuori uso, la valenza di una situazione di mero disagio, come tale non suscettibile di configurare, se rapportata alle complessive condizioni della detenzione, un trattamento disumano e degradante. A fronte di tale apprezzamento fattuale, adeguatamente motivato, le censure difensive si connotano in termini sostanzialmente rivalutativi e, come tali, non sono scrutinabili da parte del Giudice di legittimità, tanto più ove si consideri che il ricorso per cassazione è consentito, in subiecta materia, unicamente per violazione di legge e non per vizio d motivazione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] )ILeg chi p