CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2022 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300,00 di multa, concesso dal Tribunale di Pescara con sentenza del 28 giugno 2012, definitiva il 27 dicembre 2012, e della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, concesso dal Tribunale di Napoli con sentenza del 17 febbraio 2012, definitiva il 28 marzo 2012. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che Pengue il 24 novembre 2017 (entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio) aveva commesso un ulteriore reato in ordine al quale era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 febbraio 2021, definitiva il 17 dicembre 2021. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente revocato il beneficio della sospensione condizionale delle pena concesso dal Tribunale di Napoli con sentenza del 17 febbraio 2012, definitiva il 28 marzo 2012, pur non risultando agli atti che Pengue avesse commesso un ulteriore delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato del provvedimento concessivo del beneficio, essendo lo stesso stato condannato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 19 febbraio 2021, definitiva il 17 dicembre 2021, per fatti avvenuti il 24 novembre 2017 (oltre cinque anni dal 28 marzo 2012). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto evidenziare che una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980). Sul punto, si consideri che, ai sensi dell'art. 168, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato: /) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione, della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli; 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pen& che, cumulata a quelICkprecedentemente sospesfk supere i limiti stabiliti dall'art.163 cod. pen. In questi casi, la revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa e opera di diritto al momento del verificarsi dei suoi presupposti, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen. che, all'ultimo comma, ammette la possibilità che il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, possa disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il provvedimento concessivo del primo beneficio, non superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. In tali casi, il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospendere l'esecuzione della relativa pena. La ratio di tale previsione è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato e, quindi, sarebbe del tutto illogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna e contestualmente disporre la revoca del beneficio concesso con la prima condanna. Nel caso di specie, però, la fattispecie è differente, posto che il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell'art. 164 cod. pen., è stato revocato per la sopravvenienza di una terza condanna. Pertanto, non potendo più ritenersi operativa la riserva di cui all'art. 168, primo comma, cod. pen. («salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164»), la seconda condanna a pena detentiva per delitto costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena concessa con la prima sentenza. Ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., quindi, deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi quattro di reclusione, concesso dal Tribunale di Napoli con sentenza definitiva il 28 marzo 2012, posto che, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di tale provvedimento, Pengue il 27 giugno 2012 aveva commesso un ulteriore delitto in ordine al quale era stato successivamente condannato con sentenza del Tribunale di Pescara del 28 giugno 2012, definitiva il 27 dicembre 2012, a una pena non più sospesa, poiché il beneficio è stato correttamente revocato ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza oggi impugnata. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren