CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9706/2018 R.G. proposto da Comune di Rigolato, in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; e Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; –controricorrenti – e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente in via incidentale – contro Comune di Rigolato, Agenzia delle Entrate; -intimati - avverso la sentenza n. 190/2017, depositata il 16 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionaledel [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – con sentenza n. 190/2017, depositata il 16 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile l’opposizione ordinaria di terzo proposta dal Comune di Rigolato avverso la sentenza n. 234/2016, depositata in data 11 luglio 2016, con la quale la stessa Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, così annullando un avviso di accertamento catastale recante disconoscimento della ruralità di unità immobiliare sita in Rigolato (in catasto al fol. 34, p.lla 301); - il giudice del merito ha ritenuto , in sintesi, che il mezzo di impugnazione dell’opposizione di terzo non è previsto dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,art. 50, e che, nei giudizi catastali, non poteva prospettarsi –al di là di un vincolo di pregiudizialità logico - giuridica – un litisconsorzio necessario, seppur la rendita catastale potendo rilevare ai fini dell’imposizione di spettanza dell’Ente locale; 2. –il Comune di Rigolato ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorsi, quello della parte privata esponendo anche un motivo di ricorso incidentale. Considerato che: 1. - i n via pregiudiziale deve rilevarsi l’estinzione del giudizio relativamente al ricorsoprincipale (art. 390 cod. proc. civ.) in quanto, con atto notificato alle controparti, il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; -come già rilevato dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte - ma pur sempre di carattere ricettizio - poiché la norma esige c he sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto -così che, ove effettuato senza il rispetto di tali formalità, non dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., ma è pur sempre significativo del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980); e, peraltro, nella fattispecie trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. [come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. m); v. l’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2022 come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197,art. 1, comma 380, lett. a)] il quale prescrive che del deposito dell’atto di rinuncia sia data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria; 2. - la rinuncia all'impugnazione principale , però, non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva (nella fattispecie notificata con consegna dell’atto per la spedizione il 30 aprile 2018) che va comunque esaminata( Cass. Sez. U., 19 aprile 2011, n. 8925 cui addeCass., 3 maggio 2022, n. 13888); 3. –la ricorrente in via incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.e, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., «contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio», assumendo che il giudice del merito non aveva fatto corretta applicazione della clausola normativa di disciplina della compensazione delle spese processuali, così facendo ricorso ad una formulazione generica; 3.1- il motivo di ricorso è destituito di fondamento; -l’impugnata sentenza ha disposto la compensazione delle spese processuali rilevando «La novità della questione e la particolarità della vicenda»; -il d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, disponeva ( ratione temporis) che «Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.»; 3.2 - la Corte ha statuito che, in tema di spese processuali , il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi(Cass., 19 novembre 2021, n. 35616; Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Cass., 31 marzo 2017, n. 8421; Cass., 19 giugno 2013, n. 15317);-per di più, va rimarcato, la novità della questione di fondo trattata dalla gravata sentenza senz’altro connotava l’ammissibilità, nel processo tributario, dell’opposizione di terzo, così che nemmeno si prospetta una qualche illogicità o contraddittorietà nella individuata ragione di compensazione delle spese (per il rilievo che « l’assoluta novità della questione … è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza» v. Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77); -come la Corte ha già avuto modo di rilevare, sussistono, difatti, gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia (Cass., 29 novembre 2016, n. 24234); 4. – le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, da un lato, del difetto di contestazione all’atto di rinuncia formulato con richiesta di compensazione delle spese e, dall’altro, del difetto di svolgimento di attività difensiva in ordine al motivo di ricorso incidentale; -i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater)non sussistono quanto al ricorso principale - trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n.19071) – e ricorrono, invece, in ragione della pronuncia di rigetto , quanto al ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte - dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale; - rigetta il ricorso incidentale; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incid