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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48778/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di Salvatore [OSCURATO:PERSONA]', detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., presentato avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime detentivo speciale; LETTO il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]', che ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa mantenere e/o riprendere contatti con la compagine criminale di riferimento; OSSERVATO che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); CONSIDERATO che, sul punto, il Tribunale ha motivato in modo né carente né apparente, valorizzando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]' ma, altresì, alla posizione qualificata rivestita dallo stesso in "[OSCURATO:PERSONA]" come reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato) e l'esistenza di elementi idonei a far reputare sussistente una tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza, di cui risulta dimostrata l'attuale operatività; RILEVATO che, con il ricorso, si deducono, nella sostanza, vizi di motivazione, ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT Il yP . esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di Salvatore [OSCURATO:PERSONA]', detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., presentato avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime detentivo speciale; LETTO il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]', che ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa mantenere e/o riprendere contatti con la compagine criminale di riferimento; OSSERVATO che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); CONSIDERATO che, sul punto, il Tribunale ha motivato in modo né carente né apparente, valorizzando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riferimento non solo alla biografia delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]' ma, altresì, alla posizione qualificata rivestita dallo stesso in "[OSCURATO:PERSONA]" come reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] lato) e l'esistenza di elementi idonei a far reputare sussistente una tendenziale continuità di contatti con la realtà criminale di provenienza, di cui risulta dimostrata l'attuale operatività; RILEVATO che, con il ricorso, si deducono, nella sostanza, vizi di motivazione, ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSIT Il yP . esidente
Decreto Cassazione n. 48778/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris