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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 21413/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25240-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA], ivi elettivamente domiciliato in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 143, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1155/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA], chiede, con ricorso notificato in data 20/10/2017, la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano n. 1155/2017 pubblicata il 20/03/2017 che ha respinto il di lui gravame avverso la decisione del primo giudice; -con atto di citazione il Defilippi aveva infatti convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver svolto attività professionale a loro favore in forza di mandato ricevuto nel maggio del 2007 per assisterli in giudizio e per costituirsi in varie cause e di vantare un residuo credito quantificato in euro 25.000,00; -l’avvocato aveva precisato, inoltre, che in relazione al titolo dedotto era stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni delle controparti fino a concorrenza di euro 8.000, sicché aveva chiesto la condanna dei convenuti al versamento in suo favore dell’intero importo azionato, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese; -[OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci per l’intero corso della trattazione della causa, si erano costituiti solo con il deposito della comparsa conclusionale, chiedendo il rigetto della domanda attorea, il dissequestro e la restituzione delle somme assoggettate a provvedimento cautelare, nonché formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per l’indisponibilità del denaro; - l’adito tribunale di Milano, rilevato il mancato deposito del fascicolo di parte attrice entro il termine perentorio assegnato per il deposito della comparsa conclusionale e ritenuta la tardività delle domande formulate dai convenuti, ha rigettato la domanda attorea per difetto di prova circa l’attività effettivamente svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] compensando le spese di lite; -avverso detta sentenza ha spiegato appello il Defilippi, lamentando violazione di legge per avere il tribunale operato un’erronea applicazione degli artt. 169, secondo comma, cod. proc. civ. e 77 disp.att. cod. proc. civ. sul ritiro e deposito del fascicolo di parte; -si sono costituiti nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della decisione impugnata e proponendo appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure; -la corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha confermato, sia pure con motivazione diversa, la pronuncia di prime cure; -riconosciuta a Defilippi la facoltà ex art. 345 cod. proc. civ. di produrre in grado d’appello i documenti non sottoposti al giudice di primo grado – non essendo propriamente nuovi in quanto a suo tempo ritualmente prodotti –, la corte d’appello ha tuttavia ritenuto non raggiunta la prova relativa alla natura ed entità delle prestazioni eseguite, nonché in relazione a tali prestazioni delle pertinenti tariffe; -il giudice del gravame ha altresì respinto l’appello incidentale, rilevando che correttamente il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza tra le parti; -infine, la corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese anche in relazione al grado d’appello; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugna detta sentenza con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono D’Addetta e Ramon con controricorso notificato in data 29/11/2017; considerato che -con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea valutazione dell’effettività e della consistenza dell’attività professionale compiuta dal legale in favore dei propri assistiti, erronea valutazione dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta in secondo grado (artt. 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ.)”, il ricorrente assume che il giudice d’appello abbia errato nel ritenere che gli atti prodotti in giudizio non fossero sufficienti a provare l’attività prestata nella sua effettività e consistenza; -con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea interpretazione del quantum domandato dal legale a saldo di tutta l’opera prestata in favore dei resistenti dal 1997 al 2009, erronea valutazione della forza probatoria degli atti prodotti e dei provvedimenti ad essi conseguiti per legge (art. 115 cod. proc. civ., DM 8 aprile 2004)”, il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente escluso che la documentazione prodotta fosse idonea a provare l’attività effettivamente svolta e a giustificare il compenso anelato nella misura richiesta dall’avvocato a forfait, ovvero nel diverso importo ritenuto congruo secondo equità; - con il terzo motivo, rubricato “ violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea valutazione circa la mancata produzione dei preavvisi allegati al ricorso per sequestro conservativo ante causam , corretta produzione della necessaria fatturazione emessa nei riguardi degli assistiti, nonché dei preavvisi di ogni importo richiesto ai fini dell’esatto calcolo del saldo dei compensi ancora dovuti, indicazione in ogni preavviso dell’oggetto del quantum richiesto (art. 116 cod. proc. civ., DM 55/2015)”, il ricorrente assume l’erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto le fatture e i preavvisi prodotti idonei a provare quanto ancora dovuto per le prestazioni professionali svolte; -i tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -infatti, le censure formalmente articolate come “violazione e falsa applicazione di legge” non sono in realtà conformi all'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. pro. civ. che impone al ricorrente che denunci questo vizio, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. Cass. Sez.

Un.23745/2020); -nel caso di specie, infatti, la dedotta violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ. non attinge l’applicazione delle suddette norme regolatrici fatta dalla corte territoriale nella decisione impugnata, ma la valutazione del materiale probatorio, che però è sottratta al sindacato del giudice di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo (cfr. Cass. Sez.

Un. 8053/2014 e Cass. sez.

Un. 20867/2020); -all’inammissibilità dei motivi consegue quella dell’intero ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sens i dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25240-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA], ivi elettivamente domiciliato in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 143, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1155/2017 della Corte d'appello di Milano, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante dello [OSCURATO:PERSONA], chiede, con ricorso notificato in data 20/10/2017, la cassazione della sentenza della corte d’appello di Milano n. 1155/2017 pubblicata il 20/03/2017 che ha respinto il di lui gravame avverso la decisione del primo giudice; -con atto di citazione il Defilippi aveva infatti convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver svolto attività professionale a loro favore in forza di mandato ricevuto nel maggio del 2007 per assisterli in giudizio e per costituirsi in varie cause e di vantare un residuo credito quantificato in euro 25.000,00; -l’avvocato aveva precisato, inoltre, che in relazione al titolo dedotto era stato autorizzato il sequestro conservativo dei beni delle controparti fino a concorrenza di euro 8.000, sicché aveva chiesto la condanna dei convenuti al versamento in suo favore dell’intero importo azionato, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese; -[OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci per l’intero corso della trattazione della causa, si erano costituiti solo con il deposito della comparsa conclusionale, chiedendo il rigetto della domanda attorea, il dissequestro e la restituzione delle somme assoggettate a provvedimento cautelare, nonché formulando domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti per l’indisponibilità del denaro; - l’adito tribunale di Milano, rilevato il mancato deposito del fascicolo di parte attrice entro il termine perentorio assegnato per il deposito della comparsa conclusionale e ritenuta la tardività delle domande formulate dai convenuti, ha rigettato la domanda attorea per difetto di prova circa l’attività effettivamente svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] compensando le spese di lite; -avverso detta sentenza ha spiegato appello il Defilippi, lamentando violazione di legge per avere il tribunale operato un’erronea applicazione degli artt. 169, secondo comma, cod. proc. civ. e 77 disp.att. cod. proc. civ. sul ritiro e deposito del fascicolo di parte; -si sono costituiti nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA]Addetta e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della decisione impugnata e proponendo appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure; -la corte d’appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha confermato, sia pure con motivazione diversa, la pronuncia di prime cure; -riconosciuta a Defilippi la facoltà ex art. 345 cod. proc. civ. di produrre in grado d’appello i documenti non sottoposti al giudice di primo grado – non essendo propriamente nuovi in quanto a suo tempo ritualmente prodotti –, la corte d’appello ha tuttavia ritenuto non raggiunta la prova relativa alla natura ed entità delle prestazioni eseguite, nonché in relazione a tali prestazioni delle pertinenti tariffe; -il giudice del gravame ha altresì respinto l’appello incidentale, rilevando che correttamente il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza tra le parti; -infine, la corte territoriale ha disposto la compensazione delle spese anche in relazione al grado d’appello; -l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] impugna detta sentenza con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono D’Addetta e Ramon con controricorso notificato in data 29/11/2017; considerato che -con il primo motivo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea valutazione dell’effettività e della consistenza dell’attività professionale compiuta dal legale in favore dei propri assistiti, erronea valutazione dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta in secondo grado (artt. 2697 cod. civ., 116 cod. proc. civ.)”, il ricorrente assume che il giudice d’appello abbia errato nel ritenere che gli atti prodotti in giudizio non fossero sufficienti a provare l’attività prestata nella sua effettività e consistenza; -con il secondo motivo, rubricato “violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea interpretazione del quantum domandato dal legale a saldo di tutta l’opera prestata in favore dei resistenti dal 1997 al 2009, erronea valutazione della forza probatoria degli atti prodotti e dei provvedimenti ad essi conseguiti per legge (art. 115 cod. proc. civ., DM 8 aprile 2004)”, il ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente escluso che la documentazione prodotta fosse idonea a provare l’attività effettivamente svolta e a giustificare il compenso anelato nella misura richiesta dall’avvocato a forfait, ovvero nel diverso importo ritenuto congruo secondo equità; - con il terzo motivo, rubricato “ violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., erronea valutazione circa la mancata produzione dei preavvisi allegati al ricorso per sequestro conservativo ante causam , corretta produzione della necessaria fatturazione emessa nei riguardi degli assistiti, nonché dei preavvisi di ogni importo richiesto ai fini dell’esatto calcolo del saldo dei compensi ancora dovuti, indicazione in ogni preavviso dell’oggetto del quantum richiesto (art. 116 cod. proc. civ., DM 55/2015)”, il ricorrente assume l’erroneità della decisione impugnata per non aver ritenuto le fatture e i preavvisi prodotti idonei a provare quanto ancora dovuto per le prestazioni professionali svolte; -i tre motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; -infatti, le censure formalmente articolate come “violazione e falsa applicazione di legge” non sono in realtà conformi all'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. pro. civ. che impone al ricorrente che denunci questo vizio, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr. Cass. Sez. Un.23745/2020); -nel caso di specie, infatti, la dedotta violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè dell’art. 2697 cod. civ. non attinge l’applicazione delle suddette norme regolatrici fatta dalla corte territoriale nella decisione impugnata, ma la valutazione del materiale probatorio, che però è sottratta al sindacato del giudice di legittimità se non per omesso esame di fatto decisivo (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014 e Cass. sez. Un. 20867/2020); -all’inammissibilità dei motivi consegue quella dell’intero ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sens i dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d
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