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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28301/2025

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zione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, denunciando violazione di legge nonché vizio di motivazione, assumendo, in sintesi, che l’esclusione del pubblico ministero dal novero dei soggetti legittimati ad avanzare richiesta di rescissione del giudicato è da attribuire ad una svista del legislatore.

Rileva che l’imputata non ha avuto incolpevolmente conoscenza del processo a partire dall’atto successivo all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (unico atto regolarmente notificato a mani proprie) per l’erronea verbalizzazione, da parte delle forze dell’ordine, della dichiarazione di domicilio; e che trattasi di evidenza oggettiva, facilmente riscontrabile dal fascicolo del giudizio di cognizione.

Osserva che le argomentazioni della Corte territoriale sono fallaci, in quanto, se una sentenza è invalida per violazione delle regole del giusto processo, la stessa non può e non deve essere eseguita e, pertanto, il rimedio della rescissione del giudicato che evita ciò, evitando anche l’ingiusta detenzione del condannato, dovrebbe essere riconosciuto altresì al pubblico ministero; e che l’omissione di quest’ultimo dal novero dei soggetti legittimati ex art. 629-bis cod. proc. pen. deve essere emendata o in via interpretativa o sollevando apposita questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della suddetta norma.

Il ricorrente insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, assolutamente corretta e non contraddittoria sotto il profilo motivazionale, e, quindi, insuscettibile di riforma nel senso invocato dal ricorrente, è la decisione della Corte di appello di Trieste di non accogliere la domanda della Procura generale di Trieste, considerato che l’art. 629-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta con il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), applicabile al caso di specie, come del resto nella precedente, è inequivocabile nello stabilire che la facoltà di richiedere la rescissione del giudicato spetta solo al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato e non compete neppure al difensore, se non munito di procura speciale, e che nessun criterio ermeneutico consente di ampliare la sfera dei soggetti legittimati in via interpretativa, sino ad includere il pubblico ministero.

Ciò anche in ragione della formulazione della norma, che prevede precisi oneri assolvibili solo dalla parte interessata, ossia dal condannato; il quale deve non soltanto provare (“qualora provi”, recita il primo comma del citato art. 629-bis cod. proc. pen.) di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., ma anche di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa e sempre che non risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

Come ben evidenziato dall’ordinanza impugnata (a p. 5), non è casuale che il legislatore abbia attribuito soltanto alla parte privata la titolarità dell’azione di rescissione, escludendo la parte pubblica, così da consentire al condannato di ponderare, sulla base di una serie di elementi, la convenienza di celebrare un nuovo processo.

La questione dell’illegittimità costituzionale della norma di riferimento per l’esclusione del pubblico ministero fra i soggetti legittimati a proporre domanda di rescissione del giudicato, oltre a non sembrare rilevante nel caso in esame - in quanto non avrebbe alcuna incidenza sul procedimento, già solo per la circostanza che l’art. 629-bis richiede, ai fini della revoca della sentenza di condanna, anche che il condannato non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, laddove nel caso in esame, la sentenza di condanna del Tribunale di Udine risulta impugnata innanzi alla Corte di appello di Trieste -, è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna irragionevolezza, con conseguente violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 111 Cost., nella suddetta esclusione, in ragione sia della particolarità della fase processuale in questione, collocata all’esito di pronuncia definitiva, intervenuta nella specie dopo due gradi di merito ai quali ha necessariamente partecipato anche la parte pubblica, sia del fatto che, se la condannata, come la parte pubblica ritiene, effettivamente non ha avuto conoscenza della sentenza, potrà esperire, sempre ove lo ritenga conveniente, l’azione volta alla rescissione del giudicato non appena apprenderà, dal compimento di atti dell’esecuzione, dell’esistenza di una con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
zione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, denunciando violazione di legge nonché vizio di motivazione, assumendo, in sintesi, che l’esclusione del pubblico ministero dal novero dei soggetti legittimati ad avanzare richiesta di rescissione del giudicato è da attribuire ad una svista del legislatore. Rileva che l’imputata non ha avuto incolpevolmente conoscenza del processo a partire dall’atto successivo all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (unico atto regolarmente notificato a mani proprie) per l’erronea verbalizzazione, da parte delle forze dell’ordine, della dichiarazione di domicilio; e che trattasi di evidenza oggettiva, facilmente riscontrabile dal fascicolo del giudizio di cognizione. Osserva che le argomentazioni della Corte territoriale sono fallaci, in quanto, se una sentenza è invalida per violazione delle regole del giusto processo, la stessa non può e non deve essere eseguita e, pertanto, il rimedio della rescissione del giudicato che evita ciò, evitando anche l’ingiusta detenzione del condannato, dovrebbe essere riconosciuto altresì al pubblico ministero; e che l’omissione di quest’ultimo dal novero dei soggetti legittimati ex art. 629-bis cod. proc. pen. deve essere emendata o in via interpretativa o sollevando apposita questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della suddetta norma. Il ricorrente insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, assolutamente corretta e non contraddittoria sotto il profilo motivazionale, e, quindi, insuscettibile di riforma nel senso invocato dal ricorrente, è la decisione della Corte di appello di Trieste di non accogliere la domanda della Procura generale di Trieste, considerato che l’art. 629-bis cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta con il d. lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia), applicabile al caso di specie, come del resto nella precedente, è inequivocabile nello stabilire che la facoltà di richiedere la rescissione del giudicato spetta solo al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato e non compete neppure al difensore, se non munito di procura speciale, e che nessun criterio ermeneutico consente di ampliare la sfera dei soggetti legittimati in via interpretativa, sino ad includere il pubblico ministero. Ciò anche in ragione della formulazione della norma, che prevede precisi oneri assolvibili solo dalla parte interessata, ossia dal condannato; il quale deve non soltanto provare (“qualora provi”, recita il primo comma del citato art. 629-bis cod. proc. pen.) di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., ma anche di non aver potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa e sempre che non risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Come ben evidenziato dall’ordinanza impugnata (a p. 5), non è casuale che il legislatore abbia attribuito soltanto alla parte privata la titolarità dell’azione di rescissione, escludendo la parte pubblica, così da consentire al condannato di ponderare, sulla base di una serie di elementi, la convenienza di celebrare un nuovo processo. La questione dell’illegittimità costituzionale della norma di riferimento per l’esclusione del pubblico ministero fra i soggetti legittimati a proporre domanda di rescissione del giudicato, oltre a non sembrare rilevante nel caso in esame - in quanto non avrebbe alcuna incidenza sul procedimento, già solo per la circostanza che l’art. 629-bis richiede, ai fini della revoca della sentenza di condanna, anche che il condannato non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, laddove nel caso in esame, la sentenza di condanna del Tribunale di Udine risulta impugnata innanzi alla Corte di appello di Trieste -, è manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna irragionevolezza, con conseguente violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 111 Cost., nella suddetta esclusione, in ragione sia della particolarità della fase processuale in questione, collocata all’esito di pronuncia definitiva, intervenuta nella specie dopo due gradi di merito ai quali ha necessariamente partecipato anche la parte pubblica, sia del fatto che, se la condannata, come la parte pubblica ritiene, effettivamente non ha avuto conoscenza della sentenza, potrà esperire, sempre ove lo ritenga conveniente, l’azione volta alla rescissione del giudicato non appena apprenderà, dal compimento di atti dell’esecuzione, dell’esistenza di una con
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