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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01854/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8662/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 1 06 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] relli che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente-controricorrente incidentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 4251/2015,depositata il 1 0/ 07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che:

1. L’Ufficio recuperava a tassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef , per l’anno di imposta 2008, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di due aree site nel medesimo Comune di Giussano e identificate in catasto al fg. 12 part. 668,669, 670 e

671. Rispetto alle particelle 668 e 669, l’Ufficio riteneva invalida la rivalutazione di cui all’art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 per non essere stata versata tutta l’imposta sostitutiva dovuta in ragione del valore accertato con la perizia di stima.

Rispetto alle particelle 670 e 671 rilevava la natura fittizia e simulata della risoluzione dell’atto di donazione in ragione del quale il contribuente era divenuto proprietario del bene.

Quest’ultimo, originariamente di proprietà d [OSCURATO:PERSONA], era stato donato al figlio Fabrizio con atto pubblico del 28 luglio 1998; in data 24 aprile 2008, tuttavia, il padre era rientrato nella titolarità dei ben in virtù di atto di risoluzione della precedente donazione e lo aveva alienato a terzi.

L’Ufficio riteneva che tale operazione negoziale fosse funzionale all’evasione di imposta da parte del figlio che, pertanto, veniva attinto dall’accertamento quale dissimulato alienante.

2. La C.t.p.accoglieva il ricorso annullando l’atto di accertamento.

Con riferimento alla prima contestazione,rilevava che l’Ufficio non aveva considerato che la perizia di stima prodotta ai fini della rivalutazione del terreno riguardava anche particelle diverse da quelle oggetto di cessione.

Quanto alla seconda contestazione riteneva che non vi fosse stata alcuna interposizione fittizia.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,riteneva legittimo l’accertamento con riferimento alla prima c ontestazione .

Quanto, invece, alla seconda, riteneva che non vi fossero prove sufficienti della simulazione.

Avverso detta sentenza ricorronoFabrizio Longoni e l’Agenzia delle entrate, rispettivamente in via principale ed incidentale.

3. Con memoria depositata l’11 novembre 2023 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio assumendo di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e di aver corrisposto le somme quantificate da Equitalia, come d quietanze versate in atti.

Considerato che: 1.In via preliminare va disattesa l’istanza di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente.La domanda di definizione agevolata ha ad oggetto cartella di pagamento per la quale non vi è prova che sia stata emessa in ragione dell’avviso di accertamento qui impugnato.

Non vi è prova, di conseguenza, che il contribuente abbia definito la pretesa tributaria di cui all’atto impositivo oggetto di giudizio.

Il ricorso, pertanto, va deciso nel merito.

2. Con l’unico motivo di ricorso principale il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, nonostante l’omissione del contraddittorio endo-procedimentale e la violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7 cit.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 t.u.i.r. e degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ.

L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di sufficienti indizi della simulazione della revoca della donazione, assumendo che quest’ultima poteva giustificarsi anche con l’esigenza di tutelare il terzo acquirente dai rischi connessi dall’azione di riduzione.Osserva che la stessa C .t.r. ha manifestato perplessità in ordine alla ragioni sottese alla revoca e che, pertanto, avrebbe dovuto esplicitare gli elementi probatori utili a dissipare tali dubbi.

4. Il ricorso principale è infondato.

4.1. In materia fiscale le regole che disciplinano la redazione di un processo verbale di constatazione, all’esito dell’attività amministrativa, sono finalizzate ad assicurare un contraddittorio endo-procedimentale, entro i limiti delle ipotesi in cui ciò sia ritenuta garanzia imprescindibile della difesa del contribuente.

Tale garanzia è indispensabile tutte le volte in cui l’atteggiarsi dell’attività dell’Amministrazione implichi accertamenti a sorpresa, in cui si verifica un’intromissionedell’autorità fiscale nei luoghi di sua pertinenza.

Si è precisato, pertanto, che il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale è segnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Cfr. Cass. 02/05/2023, n. 11365).

Per giurisprudenza costante di questa Corte la redazione delverbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «atavolino», espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 04/04/2018, n. 8246).

4.2. Nella stessa direzione, per giurisprudenza consolidata, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nella diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti «a tavolino » , atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio p rocedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre terminidilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 05/11/2020, n. 24793).

4.3. Si è precisato che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini «a tavolino» effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorio endo-procedimentale ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cass. 20/12/2022, n. 37234).

Questa Corte, infatti, ha evidenziato che, anche con riferimento ai tributi armonizzati, in riferimento ai quali la garanzia del contraddittorio impone sempre e comunque il rispetto del termine dilatorio, perché la violazione dell’obbligo comporti l'invalidità dell'atto, il contribuente non deve aver propostoproposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez.

U. 09/12/2015, n. 24823).

4.4. La C.t.r. si è attenuta a questi principi.

Infatti, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 12 legge n. 212 del 2000opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6

5. Il ricorso incidentale è inammissibile.

5.1. La C.t.r. ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per ritenere che la revoca della donazione fosse simulata ed ha esplicitato le ragioni del decisum evidenziando che la medesima ben si poteva giustificare nella prospettiva di tutelare l’acquirente da azioni di riduzione.

Il ricorrenteassume che non sarebbero stati valutati gli elementi di prova contraria.

Così facendo, se pure prospetta un vizio di violazione di legge,mira a una rivalutazione dei fatti e del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non provata la simulazione.Tale censura realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758).

Oggetto del giudizioche si vorrebbe demanda re a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315).

6. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza.

7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nei confronti del solo ricorrente principale in quanto la norma non si applicaalla parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e incidentale; d ichiara interamente compensate le spesedel giudizio di legittimità.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delsolo ricorrente principale , de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8662/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 1 06 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] relli che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente-controricorrente incidentale – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliataex lege in Roma , Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso la sentenza della COMM.TRIB. [OSCURATO:PERSONA] n. 4251/2015,depositata il 1 0/ 07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che: 1. L’Ufficio recuperava a tassazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef , per l’anno di imposta 2008, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di due aree site nel medesimo Comune di Giussano e identificate in catasto al fg. 12 part. 668,669, 670 e 671. Rispetto alle particelle 668 e 669, l’Ufficio riteneva invalida la rivalutazione di cui all’art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 per non essere stata versata tutta l’imposta sostitutiva dovuta in ragione del valore accertato con la perizia di stima. Rispetto alle particelle 670 e 671 rilevava la natura fittizia e simulata della risoluzione dell’atto di donazione in ragione del quale il contribuente era divenuto proprietario del bene. Quest’ultimo, originariamente di proprietà d [OSCURATO:PERSONA], era stato donato al figlio Fabrizio con atto pubblico del 28 luglio 1998; in data 24 aprile 2008, tuttavia, il padre era rientrato nella titolarità dei ben in virtù di atto di risoluzione della precedente donazione e lo aveva alienato a terzi. L’Ufficio riteneva che tale operazione negoziale fosse funzionale all’evasione di imposta da parte del figlio che, pertanto, veniva attinto dall’accertamento quale dissimulato alienante. 2. La C.t.p.accoglieva il ricorso annullando l’atto di accertamento. Con riferimento alla prima contestazione,rilevava che l’Ufficio non aveva considerato che la perizia di stima prodotta ai fini della rivalutazione del terreno riguardava anche particelle diverse da quelle oggetto di cessione. Quanto alla seconda contestazione riteneva che non vi fosse stata alcuna interposizione fittizia. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 La C.t.r., in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio,riteneva legittimo l’accertamento con riferimento alla prima c ontestazione . Quanto, invece, alla seconda, riteneva che non vi fossero prove sufficienti della simulazione. Avverso detta sentenza ricorronoFabrizio Longoni e l’Agenzia delle entrate, rispettivamente in via principale ed incidentale. 3. Con memoria depositata l’11 novembre 2023 il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio assumendo di aver aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 e di aver corrisposto le somme quantificate da Equitalia, come d quietanze versate in atti. Considerato che: 1.In via preliminare va disattesa l’istanza di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente.La domanda di definizione agevolata ha ad oggetto cartella di pagamento per la quale non vi è prova che sia stata emessa in ragione dell’avviso di accertamento qui impugnato. Non vi è prova, di conseguenza, che il contribuente abbia definito la pretesa tributaria di cui all’atto impositivo oggetto di giudizio. Il ricorso, pertanto, va deciso nel merito. 2. Con l’unico motivo di ricorso principale il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost. e dell’art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, nonostante l’omissione del contraddittorio endo-procedimentale e la violazione del termine di cui all’art. 12, comma 7 cit. 3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 la violazione e falsa applicazione dell’art. 67 t.u.i.r. e degli artt. 1414, 1417 e 2697 cod. civ. L’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di sufficienti indizi della simulazione della revoca della donazione, assumendo che quest’ultima poteva giustificarsi anche con l’esigenza di tutelare il terzo acquirente dai rischi connessi dall’azione di riduzione.Osserva che la stessa C .t.r. ha manifestato perplessità in ordine alla ragioni sottese alla revoca e che, pertanto, avrebbe dovuto esplicitare gli elementi probatori utili a dissipare tali dubbi. 4. Il ricorso principale è infondato. 4.1. In materia fiscale le regole che disciplinano la redazione di un processo verbale di constatazione, all’esito dell’attività amministrativa, sono finalizzate ad assicurare un contraddittorio endo-procedimentale, entro i limiti delle ipotesi in cui ciò sia ritenuta garanzia imprescindibile della difesa del contribuente. Tale garanzia è indispensabile tutte le volte in cui l’atteggiarsi dell’attività dell’Amministrazione implichi accertamenti a sorpresa, in cui si verifica un’intromissionedell’autorità fiscale nei luoghi di sua pertinenza. Si è precisato, pertanto, che il perimetro entro il qualesi colloca la necessità della redazione di un processo verbale è segnato dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di rispetto del termine dilatorio prescritto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Cfr. Cass. 02/05/2023, n. 11365). Per giurisprudenza costante di questa Corte la redazione delverbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di Iva ma anche di imposte dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 «atavolino», espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (Cass. 04/04/2018, n. 8246). 4.2. Nella stessa direzione, per giurisprudenza consolidata, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nella diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti «a tavolino » , atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio p rocedimentale nei rapporti tra Fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre terminidilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. 05/11/2020, n. 24793). 4.3. Si è precisato che l'Amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini «a tavolino» effettuate nei confronti di terzi, il contraddittorio endo-procedimentale ove l'accertamento attenga a tributi armonizzati, ma la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (Cass. 20/12/2022, n. 37234). Questa Corte, infatti, ha evidenziato che, anche con riferimento ai tributi armonizzati, in riferimento ai quali la garanzia del contraddittorio impone sempre e comunque il rispetto del termine dilatorio, perché la violazione dell’obbligo comporti l'invalidità dell'atto, il contribuente non deve aver propostoproposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. Sez. U. 09/12/2015, n. 24823). 4.4. La C.t.r. si è attenuta a questi principi. Infatti, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 12 legge n. 212 del 2000opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 5. Il ricorso incidentale è inammissibile. 5.1. La C.t.r. ha ritenuto che non ci fossero elementi sufficienti per ritenere che la revoca della donazione fosse simulata ed ha esplicitato le ragioni del decisum evidenziando che la medesima ben si poteva giustificare nella prospettiva di tutelare l’acquirente da azioni di riduzione. Il ricorrenteassume che non sarebbero stati valutati gli elementi di prova contraria. Così facendo, se pure prospetta un vizio di violazione di legge,mira a una rivalutazione dei fatti e del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non provata la simulazione.Tale censura realizza una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizioche si vorrebbe demanda re a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass. 13 /10/ 2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315). 6. Le spese del giudizio di legittimità restano compensate in ragione della reciproca soccombenza. 7. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nei confronti del solo ricorrente principale in quanto la norma non si applicaalla parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e incidentale; d ichiara interamente compensate le spesedel giudizio di legittimità. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delsolo ricorrente principale , de
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