CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17784/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 7021 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ric:orrenti non costituiti- Contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in [OSCURATO:PERSONA] 109; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1073/1/2018, depositata in data 7 agosto 2018, notificata il 3 ottobre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consicilio del 26 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni„ dalla I. n. 197/2016, letta la memoria illustrativa depositata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 30 novembre 2018 notificavano al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1073/1/2018, depositata in data 7 agosto 2018, notificata il 3 ottobre 2018, pronunciata nel giudizio di impugnazione di diversi avvisi di accertamento ICI e IMU per gli anni 2010-2013. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell'intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981;); invero, il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass. 41967/2021). Il conitroricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017; Cass.41967/2021). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. Non essendovi stato deposito del ricorso da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 1343 del 2019). P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Roma, così deciso in data 26.04.2022 Il Presidente '':;[OSCURATO:PERSONA] J_U__211 IL CANCELLI1 ESP'ERTO 21 [OSCURATO:PERSONA]