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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33916/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE; - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, 783 depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

61. R.G. 26690/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino indiano, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza depositata il 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 23 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Napoli.

Contro il decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "error in iudicando, violazione degli artt. 8 CEDU, 13, commi 2, lettera c, 3 e 5 testo unico immigrazione e 1 d.lgs. 159/2011": le disposizioni citate sono state violate in quanto il Giudice di pace ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente basandosi sulle sole "risultanze del casellario giudiziale, rectius precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione prognostica sulla prevedibilità di future condotte criminose e senza valutare se il ricorrente rientrasse all'attualità in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011".

Il motivo non può essere accolto: il Giudice di pace ha effettuato, sia pure in modo succinto (né d'altro canto il ricorrente lamenta il vizio del difetto di motivazione del provvedimento), il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, considerando la condanna inflittagli, e non ritenendo sufficiente, per escludere tale pericolosità, l'avvenuta espiazione della pena e l'insussistenza di successive condanne penali nei suoi confronti.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021.

Il Presidente (Feli ann ) \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26690-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- TEMPORE; - intimata - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI, 783 depositata il 07/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 61. R.G. 26690/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cittadino indiano, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza depositata il 7 febbraio 2019, con la quale il Giudice di pace di Napoli ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 23 ottobre 2018 dal Prefetto della provincia di Napoli. Contro il decreto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta "error in iudicando, violazione degli artt. 8 CEDU, 13, commi 2, lettera c, 3 e 5 testo unico immigrazione e 1 d.lgs. 159/2011": le disposizioni citate sono state violate in quanto il Giudice di pace ha formulato il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente basandosi sulle sole "risultanze del casellario giudiziale, rectius precedenti penali, senza svolgere alcuna valutazione prognostica sulla prevedibilità di future condotte criminose e senza valutare se il ricorrente rientrasse all'attualità in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011". Il motivo non può essere accolto: il Giudice di pace ha effettuato, sia pure in modo succinto (né d'altro canto il ricorrente lamenta il vizio del difetto di motivazione del provvedimento), il giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, considerando la condanna inflittagli, e non ritenendo sufficiente, per escludere tale pericolosità, l'avvenuta espiazione della pena e l'insussistenza di successive condanne penali nei suoi confronti. II. Il ricorso va quindi rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 23 febbraio 2021. Il Presidente (Feli ann ) \ [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33916/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris