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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 07311/2026

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ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 12062/2025Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7311/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 12062/2025Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7311/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris