CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0(¢n ntc,hr.)“) lette le conclusioni del PG1éne ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trento [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15 novembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento rigettava l'istanza di revoca della confisca di alcuni monili in oro rinvenuti all'interno della cassaforte della casa familiare disposta con la sentenza di condanna nei confronti del marito convivente, in regime di separazione dei beni, di [OSCURATO:PERSONA] attuale ricorrente. 2. Avverso detto provvedimento la Boriotti ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai presupposti applicativi della confisca disposta con la sentenza di condanna per i reati di associazione per delinquere, furto aggravato e ricettazione. Ritenuta la confisca applicata ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., si contesta la sussistenza di una prova positiva della sproporzione dei beni rispetto al redditofnon essendo stato svolto alcun accertamento relativamente al momento temporale di acquisizione dei beni in confisca, sotto il duplice profilo della sproporzione e della derivazione dal reato. Si rappresenta, inoltre, che sia il condannato che la moglie attuale ricorrente avessero rappresentato documentalmente (con un filmato, alcune foto, le dichiarazioni dei genitori dell'attuale ricorrente e un certificato di garanzia rilasciato dalla gioielleria che aveva venduto alcuni preziosi) l'esistenza dei beni, asseritannente di proprietà della ricorrente e dei figli della coppia, nel periodo 2003-2004 prima della commissione dei reati per i quali è intervenuta condanna con confisca dei beni di cui si è richiesta la restituzione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione sulla dedotta proprietà in capo a tefzi estranei dei beni sottoposti a confisca. In particolare, si evidenzia come l'incidente di esecuzione presentato nell'interesse della Boriotti era relativo alla titolarità dei beni confiscati che si assumeva essere di proprietà della moglie del condannato e dei loro figli. Già in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ciò era stato affermato dal condannato e la moglie, in sede di incidente di esecuzione, aveva evidenziato come i beni fossero in realtà regali provenienti da amici e parenti in occasione di particolari ricorrenze come battesimi, compleanni e altri eventi analoghi, così contestando l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata sulla circostanza che l'altruità dei beni non fosse stata dedotta in un lasso temporale prossimo al sequestro. In particolare, si lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta per dimostrare che i beni sottoposti a confisca non erano di proprietà del condannato e l'omessa valutazione da parte del Giudice rispetto a ogni singolo bene di cui era stata chiesta la restituzione al legittimo proprietario a seguito della dimostrazione della lecita provenienza degli stessi. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato per nuovo esame al Tribunale di Trento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo proposto risulta fondato e assorbente il primo. 1.1. Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge come, a fronte della produzione da parte della ricorrente di documenti diretti a comprovare la proprietà di terzi estranei di venticinque beni sottoposti a confisca (monili in oro e orologi) asseritamente individuati dal n. 6 al 40 del verbale di perquisizione e sequestro del 2 ottobre 2018, il Giudice abbia ritenuto di decidere con una motivazione onnniconnprensiva, basata sulla disponibilità delle chiavi della cassaforte da parte del soggetto condannato che era il marito convivente dell'attuale ricorrente, sulla mancata deduzione della proprietà in capo a terzi da parte loro nell'immediatezza ovvero in un periodo temporale prossimo al sequestro, nonché sulla considerazione che i beni reclamati non avrebbero un'"univoca connotazione di genere femminile" essendocene alcuni di uso maschile e altri "unisex"; si aggiunge che la circostanza dell'averli dati in pegno non costituisce prova della proprietà di terzi e che le immagini prodotte sull'uso personale di alcuni di essi, analogamente, cw•P non costituisca elemento univoco per stabilirne la proprietà. 1.2. Ciò precisato, detta motivazione non fornisce adeguato riscontro alle richieste dell'opponente specificatamente formulate limitandosi a considerazioni di carattere generale le quali non consentono di comprendere le ragioni del diniego opposto in relazione ai singoli oggetti di cui è stata richiesta la revoca della confisca e conseguente restituzione all'avente diritto. 1.3. Pertanto, fatto salvo il principio secondo il quale il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a confisca ha l'onere probatorio di dimostrare la proprietà degli stessi in base a un titolo lecito (vedi . Sez. 1, n. 48128 del 05/11/2009, Succu, Rv. 245624 - 01), va dichiarata la fondatezza del secondo motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato. 2. Sulla base delle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giud