CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d. Igs. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza pronunciata il 10 gennaio 2018 dal Tribunale di Catania a carico di [OSCURATO:PERSONA] per riciclaggio di autovettura e soppressione delle relative targhe. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. 2.1 Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art.606 lett. b) c.p.p. per inosservanza dell'art. 191 c.p.p. con conseguente nullità degli accertamenti irripetibili Belfiore per gli stessi fatti è già stato giudicato ed assolto per insussistenza del fatto a seguito dell'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati sul telaio dell'autovettura senza preavviso al difensore. 2.2 Con il secondo motivo si lamenta violazione clell'art.606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I vizi denunciati sussistono a causa dell'indebito riferimento (sotto il profilo della mancanza della motivazione) per relationem alla sentenza di primo grado in base a considerazioni tautologiche nonché ad un verbale di irreperibilità dell'imputato in altro procedimento (il n. 6777/2011 conclusosi con assoluzione) già passato in giudicato. Ulteriori profili di critica attengono alla illogicità della sentenza, nella parte in cui non esamina gli elementi di diritto, di fatto e probatori a disposizione nonché alla contraddittorietà della decisione che, a causa del travisamento della prova e della mancata valutazione della prova ha omesso di considerare che gli accertamenti tecnici irripetibili vennero considerati inutilizzabili nel processo sopra menzionato (n.6777/2011 avanti il g.i.p. di Catania) conclusosi con sentenza di assoluzione passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato mentre il secondo non è consentito. Essi possono essere trattati unitariamente, giacché si riferiscono congiuntamente e promiscuamente ai due punti sollevati nel ricorso, vale a dire l'inutilizzabilità degli accertamenti effettuati sulla autovettura sequestrata all'imputato e la violazione del divieto di ne bis in idem. Questi due punti sono oggetto del ricorso, vuoi per violazione di legge, vuoi per vizio motivazionale. 1.1 Ebbene, in relazione al primo profilo, la Corte non può che rilevare la ripetitività e la aspecificità della questione, giacché anche in questa sede viene ribadita la tesi difensiva sul mancato avviso al difensore di fiducia dell'imputato dell'invito a presenziare alle operazioni tecniche non ripetibili condotte sul veicolo. La questione, tuttavia, ha già trovato adeguata risposta in appello (pg.2 e 3 della decisione) laddove si ribadisce quanto già accertato dal giudice in primo grado, vale a dire che all'epoca dell'emissione dell'avviso (23 dicembre 2013) non vi fosse altro difensore dell'imputato che l'Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore d'ufficio nelle fasi iniziali del procedimento che fu peraltro presente alla attività tecnica svoltasi 1'8 gennaio 2014. Inevitabilmente, ogni comunicazione non poteva avere altro destinatario che l'Avv.Siacca. La Corte d'appello ha fondato il rigetto dell'eccezione sull'esito dell'analisi della documentazione presente nel fascicolo. È opportuno sottolineare che l:ale accertamento non è stato in sé contestato nel ricorso (eventualmente dimostrando la sussistenza all'epoca dell'avviso della nomina in atti) che sotto questo aspetto si presenta come a-specifico e quindi generico. 1.2 L'ulteriore motivo (ne bis in idem) non è consentito, trattandosi di questione non formulata in grado d'appello. Essa era stata formulal:a nel corso del giudizio di primo grado, tanto da ricevere un'articolata e congruente risposta (negativa) a pg.5 e 6 della sentenza del Tribunale. Ivi si spiega che 'le condotte contestate nei giudizi de qufbus (cioè l'attuale ed il precedente) non sono in alcun modo sovrapponibili atteso che sono state perpetrate in circostanze fattuali, di tempo e di luogo del tutto dil'ferenti'. Si tratta di un accertamento di fatto che non è stato confutato con specifico motivo in atto di appello e che non può essere portato innanzi a questa Corte non solo perché non devoluto ma perché non prospettabile tel quel in Cassazione.* • Per il primo aspetto, trova applicazione la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, c.c.p. - Secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631). In relazione al secondo aspetto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021 Pane 17/02/2021 Rv. 280648 - 01) che non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 13 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere relator [OSCURATO:PERSONA] dente Frano sco Florit SergiojBetni D