CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 21114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3936-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- ALESSANDRIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2019 R.G.N. 664/2018; Oggetto R.G.N.3936/2020 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte di appello di Torino, pronunciando sui ricorsi in riassunzione, a seguito della ordinanza n. 16493/18 di questa Corte di cassazione (che aveva cassato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello), giudicando nel merito, in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del tribunale di Alessandria n. 43/2014, ha respinto le domande proposte col ricorso introduttivo da [OSCURATO:PERSONA] in opposizione alle ordinanze ingiunzioni n.208/2008 e n. 208/2008bis contenenti l'ingiunzione sia alla parte personalmente sia al [OSCURATO:PERSONA] a pagare € 287.550,00 a titolo di sanzioni conseguenti alla violazione di numerose norme in tema di utilizzazione di lavoratori non regolarizzati. La Corte d'appello ha ritenuto che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice gli esiti istruttori dimostrassero in modo pieno ed appagante la natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i lavoratori indicati nelle tabelle A e B, allegate al verbale di accertamento. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con un motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha depositato la delega ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Con l'unico motivo di impugnazione si deduce la violazione dell'articolo 132 comma 2 n. 4 c.p.c. posto che la Corte d'appello non aveva motivato in ordine all'esistenza del requisito della subordinazione in capo a ciascuno dei 42 soggetti ritenuti lavoratori subordinati; tanto più che nel primo grado la pretesa sanzionatoria era stata annullata dal tribunale di Vercelli che aveva ritenuto non provata dall'amministrazione convenuta la qualità di lavoratori subordinati in capo ai 42 soggetti sopra menzionati. La motivazione riferita solo ad alcuni dei lavoratori sarebbe meramente apparente con riferimento alla totalità dei 42 soggetti in relazione alle distinte diverse posizioni di ciascuno. La Corte avrebbe dovuto motivare con riferimento specifico a ciascuna delle 42 posizioni oggetto di accertamento e individuare il concreto atteggiarsi del potere direttivo. La Corte non avrebbe minimamente enunciato alcun elemento specifico da cui potesse essere desunto in generale, tantomeno per ciascun asserito lavoro subordinato, quel concreto atteggiarsi del potere direttivo compatibile esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato. Gli esiti istruttori non supportavano una conclusione di natura generale. Soprattutto perché vi erano 27 soggetti di cui la motivazione non faceva minimamente conto e cioè non era in concreto motivato alcunché;il che era tutt'altro che indifferente dal momento che le sanzioni determinate con le ordinanze ingiunzioni impugnate erano state calcolate per ciascun soggetto dei 42 individuati dagli accertatori e non una tantum. 2.- Il motivo di ricorso, tutto incentrato sul difetto di motivazione della sentenzaimpugnata, è infondato. La Corte d'appello ha ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, gli esiti istruttori dimostrassero in modo pieno ed appagante la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i lavoratori indicati nelle tabelle A e B allegate al verbale di accertamento. Gli ispettori avevano personalmente rinvenuto al lavoro i 42 soggetti indicati nelle tabelle allegate al verbale, i quali dovevano essere considerati lavoratori subordinati. I fatti attestati dagli ispettori, e segnatamente l'essere i lavoratori indicati nel verbale adibiti alle varie mansioni descritte, erano assistiti da fede privilegiata ed erano quindi incontestabilmente provati. La Corte ha anche richiamato alcune dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva sintomatiche delle modalità concrete con cui la prestazione lavorativa veniva resa. La Corte ha in particolare affermato che “le dichiarazioni predette, oltre a quelle sostanzialmente conformi acquisite dagli ispettori e prodotte in atti da intendersi qui integralmente trascritte, danno conto di un quadro fattuale che certamente dimostra la natura subordinata delleprestazioni lavorative rese; posto che i lavoratori indicati a verbale erano inseriti nell'organizzazione imprenditoriale essendo preposti a mansioni indispensabili al funzionamento del locale quali la mescita delle bevande, la rimozione dei bicchieri dal tavolo, il tesseramento, le luci e percepivano un compenso fisso di 40 € a serata uguali per tutti conseguiti non rapportato ai risultati conseguiti ; circostanza che escludeva in radice che il compenso potesse essere effettivamente finalizzato a rimborsare le spese; essi non utilizzavano strumenti di lavoro, non assumevano rischi di impresa; erano obbligati ad osservare le direttive impartite dal turco il quale definiva gli orari di lavoro ed assegnava ad ogni lavoratore il lavoro da svolgere; ulteriori argomenti erano desumibili dall'accertata non genuinità del rapporto associativo che secondo il Turco sarebbe stato invece la ragione fondante dell'attività prestata”. 3. In sostanza, alla stregua di tali chiare affermazioni, non c’è alcun difetto di motivazione nella sentenza gravata, la quale motiva in relazione a ciascuno ed a tutti i lavoratori indicati a verbale, richiamando anche le dichiarazioni rese da ciascuno di essi in sede ispettiva. 4. Va pure ricordato in proposito che il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia. 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese non avendo il Ministero compiuto attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a no