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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2019

Cassazione n. 21539/2024

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1206-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrico r renti - avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/06/2019 R.G.N. 761/2018; [OSCURATO:PERSONA] previdenza complementare R.G.N.1206/2020 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 26.6.2019, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta a condannare il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze alla riliquidazione della pensione complementare; che avverso tale pronuncia il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; che, nelle more della decisione, il Fondo ricorrente ha depositato distinti atti di rinuncia al ricorso per cassazione rispettivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con allegata accettazione della rinuncia; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 23.4.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); che va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art.391 c.p.c.; che le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti ex art. 391, comma 4°, c.p.c.; che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa
Sentenza Cassazione n. 21539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris