CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 maggio 2024
Cassazione n. 29114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; letta la memoria del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nell'associarsi alla richiesta del PG, ha chiesto disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 novembre 202:3, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]- bria, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palmi dell'Il marzo 2014, proscioglieva per intervenuta prescrizione i concorrenti dell'appellante Ar- cangelo Furfaro relativamente al reato di detenzione, trasporto ed offerta in ven- dita di sostanze stupefacenti del tipo hashish, contestato come commesso tra il 23 ed il 24 maggio 2011, dichiarando inammissibile per tardività l'appello proposto da quest'ultimo, con conseguente conferma della condanna inflittagli in 2 anni di reclusione ed euro 6000,00 di multa, in esito al rito abbreviato richiesto, previa esclusione dell'aumento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., nei confronti del Furfaro. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione della legge proces- suale, in relazione all'art. 601, comma 5, e 179, cod. proc. pen. attesa la mancata notifica dell'avviso di udienza di appello al difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché all'imputato. In sintesi, si eccepisce, preliminarmente, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il 16 novembre 2023 dinanzi alla Corte d'appello ai due difensori di fiducia dell'imputato (Avv. [OSCURATO:PERSONA]; Avv. [OSCURATO:PERSONA]omanico) nonché allo stesso Furfaro, che, all'epoca dei fatti, risultava detenuto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], in quanto l'avviso della data di udienza sarebbe stato inoltrato via PEC ad indirizzo di posta elettronica certificata del carcere, diverso da quello deputato alla ricezione degli atti, tanto che non risulta esservi riscontro in atti della notifica eseguita al Furfaro. L'imputato sarebbe stato altresì privato del diritto di presenziare al pro- cesso, in quanto l'ordine di traduzione per l'udienza del 16 novembre 2023 sarebbe stato inviato alla predetta, errata, casella PEC in uso al carcere di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe risposto all'ufficio giudiziario comunicando che l'imputato non risultava ristretto presso l'istituto romano. Il processo sarebbe quindi stato celebrato con modalità cartolare senza possibilità per l'imputato di chiedere la trattazione orale o di depositare, tramite il difensore, conclusioni scritte. In secondo luogo, si eccepisce l'illegittimità della declaratoria di inammis- sibilità dell'appello in quanto asseritamente depositato fuori termine. Si censura l'affermazione dei giudici territoriali secondo cui non vi sarebbe prova in atti che l'appello fosse stato presentato entro il 24 giugno 2024, data di scadenza del ter- mine, non risultando con chiarezza dalle annotazioni in calce, che non rivelereb- bero la presenza di attestazioni ufficiali. Diversamente, si sostiene in ricorso, l'im- pugnazione in favore del Furfaro risulta essere stata depositata in data 17 giugno 2014, presso l'ufficio impugnazioni "fuori sede" del Tribunale di Cosenza, recante il n. 322/14 reg. mod.24, numero che sarebbe stato equivocamente inteso dalla Corte d'appello come non riferentesi all'odierno processo. La circostanza, poi, che l'atto sia stato trasmesso in data 7 luglio 2014 alla cancelleria della Corte d'appello e non a quella del giudice di primo grado, non sarebbe fatto addebitabile al difen- sore, non rilevando ai fini dell'accertamento della data di deposito. In ogni caso, si osserva, la presunta inidoneità dell'annotaizione grafica sull'atto attestante il deposito in data 17 giugno 2014, sarebbe radicalmente superata dall'attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Cosenza, ed allegata al ricorso, che attesta l'intervenuto deposito dell'impugnazione in data 17 giugno 2014. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 15 aprile 2024, ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio. In sintesi, secondo il PG, il ricorso è fondato. Il ricorrente ha allegato l'at- testazione rilasciata dalla cancelleria della sezione penale del Tribunale di Cosenza (ove l'appello era stato depositato ai sensi dell'articolo 582 /cornma 2, codice pro- cedura penale, nella formulazione allora vigente) da cui risulta l'avvenuto deposito dell'atto di gravame in data 17 giugno 2014. L' appello è, dunque, stato depositato entro il termine di cui all'articolo 585 codice procedura penale (previsto per il 24 giugno 2014) per cui risulta erronea la dichiarazione di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale. 4. In data 20 maggio 2024, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricor- rente, ha depositato conclusioni scritte, associandosi alla richiesta del PG, chie- dendo tuttavia l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi nelle more il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente, in assenza di richiesta di trattazione orale, è fondato.2. Entrambi i motivi, i quali meritano congiunta illustrazione attesa l'intima connessione dei profili di doglianza negli stessi volti, sono infatti privi di pregio. 3. Ritiene il Collegio assorbente e preliminare la fondatezza del motivo di ricorso afferente all'illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, pur dovendosi parimenti registrare la fondatezza dell'eccezione di nullità della sentenza impugnata per l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale d'appello ad entrambi i difensori ed allo stesso imputato che, pur essendo all'epoca detenuto a [OSCURATO:PERSONA], non risulta avere ricevuto la notifica dell'avviso né, tanto- meno, dell'ordine di traduzione per l'ud. 16 novembre 2023 (l'unica comunicazione via PEC che risulta in atti, peraltro ai soli difensori, è relativa alle conclusioni del PG per l'udienza camerale, eseguita in data 6 novembre 2023 ad entrambi i difen- sori di fiducia del Furfaro). 4. Ed infatti, risulta dall'originale dell'atto di appello versato in atti (affol. 29) - cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso in considerazione della natura processuale dell'eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - 01) -, la presenza sul frontespizio di un'annotazione a penna di colore blu attestante il deposito in data 17 giugno 2024 da parte dell'Avv. C. Monaco quale "collega di studio" dell'estensore dell'atto, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], seguita da firma indecifrabile. Risulta ancora, di seguito, un'annotazione a mano con penna di colore rosso recante il n. 322/14 (riguardante, come chiarito dal difensore e risultante dall'attestazione allegata al ricorso, del progressivo del registro delle impugnazioni "fuori sede" della cancelleria del Tribunale di Cosenza) nonché, sem- pre di seguito, un'annotazione a mano con penna di colore nero recante il n. 57/14 (corrispondente, invece, al progressivo del registro generale appelli del Tribunale di Palmi, come risulta dall'atto di trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2014). Infine, sempre sul me- desimo frontespizio, risulta apposto un timbro di deposito della cancelleria della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] recante la data del 7 luglio 2014, seguito da un'annotazione a penna in colore rosso "pervenuta per errore". Dall'attestazione allegata dal difensore al ricorso, recante la data del 24 novembre 2023, rilasciata dall'ufficio impugnazioni del Tribunale di Palmi, risulta che in data 17 giugno 2014 era stato depositato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] l'atto di appello nell'interesse del Furfaro iscritto al n. 322/14 mod.24. Da quanto sopra, e, segnatamente, da tale ultima attestazione, risulta quindi inequivocabilmente la tempestività del deposito dell'atto di appello, inter- venuto in data 17 giugno 2014, dunque in data antecedente al termine di scadenza dell'impugnazione in data 24 giugno 2014, con conseguente erroneità della decla- ratoria di inammissibilità dell'impugnazione disposta dalla Corte d'appello di Na- poli. 5. Quanto sopra imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza al giudice a quo. Deve, tuttavia, rilevarsi che il dies a quo di consumazione del reato è il 23 maggio 2011. Al ricorrente è contestata la recidiva aggravata ex art. 99, co. 4, cod. pen. La stessa è stata, tuttavia, ritenuta ma non applicata dal primo giudice nei suoi effetti sanzionatori, ciò che esclude qualsiasi rilevanza ai fini della prescrizione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 - 01). Dunque, l'aumento è di 1/4 ex art. 161, co. 2, c.p., ad anni 7 e mesi 6: il reato si è quindi estinto per prescrizione alla data del 23 novembre 2018, ossia cinque anni prima della sentenza d'appello. 6. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- CANGELO,