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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 36114/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22096/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 394/2016 depositata il14/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto del 14 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha così provveduto: «1. rigetta il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione;

2. in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma del decreto impugnato, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 12.188,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo.

Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della reclamata».

2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo, che si protrae da pagina 13 a pagina 23 del ricorso, denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», censurando il decreto impugnato perché avrebbe omesso di considerare «il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al credito maturato in forza del contratto di royalties sottoscritto in data 10/05/2013 », e comunque il complesso delle circostanze dedotte a sostegno della tesi dell’abuso dello strumento concordatario.

Il secondo mezzo, a pagina 23 a pagina 26, denuncia: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3)», censurando il decreto impugnato per non essersi avveduta che l’articolo 96 c.p.c.

«prevede quali elementi fondanti la responsabilità aggravata 1) La colpa grave o la malafede dell’agire o per resistere in giudizio; 2) un danno subito in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima», di guisa che la Corte d’appello avrebbe «errato nell’applicare la norma al caso concreto, non potendosi sostenere la presenza del dolo o della colpa grave da parte di Dani nella difesa svolta nei due gradi di giudizio».

Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», giacché sarebbe «palese come nel valutare la condotta di malafede della controparte (ovvero la colpa grave) nell’agire o resistere in giudizio, deve essere opportunamente rilevata anche la condotta della parte che sostiene di aver subito il danno», avendo essa ricorrente «dato ampia dimostrazione della sussistenza di un rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Dani che, nel corso del tempo, ha determinato la maturazione di ingenti crediti di cui la seconda è titolare e la cui quantificazione spetta alla prima». [OSCURATO:PERSONA]

4. ― È medio tempore intervenuta rituale rinuncia, sicché il processo è estinto a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22096/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 394/2016 depositata il14/08/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ricorre per tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. contro il decreto del 14 agosto 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha così provveduto: «1. rigetta il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione; 2. in accoglimento del reclamo incidentale e in parziale riforma del decreto impugnato, condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 22.788,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo, e la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con il legale rappresentante, al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nella misura di euro 12.188,00, oltre interessi legali dal presente decreto al saldo. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e il suo legale rappresentante, in solido, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della reclamata». 2. ― [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo, che si protrae da pagina 13 a pagina 23 del ricorso, denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», censurando il decreto impugnato perché avrebbe omesso di considerare «il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA] in ordine al credito maturato in forza del contratto di royalties sottoscritto in data 10/05/2013 », e comunque il complesso delle circostanze dedotte a sostegno della tesi dell’abuso dello strumento concordatario. Il secondo mezzo, a pagina 23 a pagina 26, denuncia: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3)», censurando il decreto impugnato per non essersi avveduta che l’articolo 96 c.p.c. «prevede quali elementi fondanti la responsabilità aggravata 1) La colpa grave o la malafede dell’agire o per resistere in giudizio; 2) un danno subito in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima», di guisa che la Corte d’appello avrebbe «errato nell’applicare la norma al caso concreto, non potendosi sostenere la presenza del dolo o della colpa grave da parte di Dani nella difesa svolta nei due gradi di giudizio». Il terzo mezzo denuncia: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5», giacché sarebbe «palese come nel valutare la condotta di malafede della controparte (ovvero la colpa grave) nell’agire o resistere in giudizio, deve essere opportunamente rilevata anche la condotta della parte che sostiene di aver subito il danno», avendo essa ricorrente «dato ampia dimostrazione della sussistenza di un rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Dani che, nel corso del tempo, ha determinato la maturazione di ingenti crediti di cui la seconda è titolare e la cui quantificazione spetta alla prima». [OSCURATO:PERSONA] 4. ― È medio tempore intervenuta rituale rinuncia, sicché il processo è estinto a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] dich