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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 4 aprile 2021

Cassazione n. 37867/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8 aprile 2021 della corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 aprile 2021, la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Palermo del 25 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

B) e comma 2 sexies Dlgs. 285/92 e smi.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione.

2. Deduce, con il primo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen e all'art. 186 C.d.S. comma 2 lett.

B), per la carente valutazione dell'accertamento del tasso alcolemico effettuato nei confronti del Partanna.

Si rileva che la cesura temporale tra il momento in cui il ricorrente e' stato scorto alla guida del veicolo e l'accertamento tecnico effettuato in Ospedale avrebbe reso impossibile determinare, con certezza, l'effettivo quantitativo di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato al momento della guida.

Alla luce di tale scarto temporale anzi, l'instabilità dei movimenti e l'eloquio stentato sarebbero, piuttosto, da attribuire alla stanchezza e sonnolenza del prevenuto.

3. Con il secondo motivo rappresenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 356 cod.proc.pen e 114 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al mancato avvertimento del diritto all'assistenza del difensore.

4. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 131 bis cod. pen.

Ricorrendone, al contrario, tutti i presupposti applicativi, stante il ridotto superamento della soglia di punibilità, la condotta, denotante una minima offensività, siccome realizzata nel quadro di una situazione priva di traffico e quindi tale da non determinare pericolo concreto per i terzi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Quanto al primo motivo di impugnazione, esso è manifestamente infondato innanzitutto per difetto di specificità estrinseca, atteso che non tiene conto delle articolate considerazioni elaborate dalla corte di appello, con le quali, in maniera lineare e coerente nonché conforme alla giurisprudenza richiamata nella medesima sentenza, si sono confutate censure analoghe a quelle dedotte con il motivo in esame sia con riguardo alla irrilevanza, a fini probatori, del lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il ricorrente è stato fermato alla guida del veicolo e quello dell'accertamento tecnico effettuato presso il nosocomio, sia in ordine alla assenza di ogni specifica e quindi valida Rrospettazione circa la sussistenza di circostanze tali da rendere poco significativa la verifica strumentale effettuata a distanza di tempo.

Laddove, per vero, in tale quadro il decorso del tempo anteriore all'accertamento non poteva che rivelarsi più favorevole al ricorrente, sul piano della registrazione del grado del tasso alcolemico. 3.

Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, sia perché infondato quanto alla asserita assenza del previo avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sia perchè privo di specificità estrinseca a fronte di precise argomentazioni formulate sul punto dalla corte e rimaste del tutto trascurate.

4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo.

La corte ha correttamente esaminato le modalità della condotta e il pericolo cagionato, escludendo coerentemente la particolare tenuità dell'offesa in ragione dello svolgimento del fatto non solo in tempo di notte ma anche in una via centrale della città, tale da consentire di rinvenire, ragionevolmente e in assenza da ogni vizio, l'emersione di un elevato pericolo per la propria ed altrui incolumità.

Rispetto a tale motivazione la censura dedotta si traduce in una mera rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 8 aprile 2021 della corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 aprile 2021, la corte di appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Palermo del 25 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. B) e comma 2 sexies Dlgs. 285/92 e smi. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di impugnazione. 2. Deduce, con il primo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 192 cod. proc. pen e all'art. 186 C.d.S. comma 2 lett. B), per la carente valutazione dell'accertamento del tasso alcolemico effettuato nei confronti del Partanna. Si rileva che la cesura temporale tra il momento in cui il ricorrente e' stato scorto alla guida del veicolo e l'accertamento tecnico effettuato in Ospedale avrebbe reso impossibile determinare, con certezza, l'effettivo quantitativo di sostanza alcolica presente nel sangue dell'imputato al momento della guida. Alla luce di tale scarto temporale anzi, l'instabilità dei movimenti e l'eloquio stentato sarebbero, piuttosto, da attribuire alla stanchezza e sonnolenza del prevenuto. 3. Con il secondo motivo rappresenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 356 cod.proc.pen e 114 disp. att. cod. proc. pen. in ordine al mancato avvertimento del diritto all'assistenza del difensore. 4. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 131 bis cod. pen. Ricorrendone, al contrario, tutti i presupposti applicativi, stante il ridotto superamento della soglia di punibilità, la condotta, denotante una minima offensività, siccome realizzata nel quadro di una situazione priva di traffico e quindi tale da non determinare pericolo concreto per i terzi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Quanto al primo motivo di impugnazione, esso è manifestamente infondato innanzitutto per difetto di specificità estrinseca, atteso che non tiene conto delle articolate considerazioni elaborate dalla corte di appello, con le quali, in maniera lineare e coerente nonché conforme alla giurisprudenza richiamata nella medesima sentenza, si sono confutate censure analoghe a quelle dedotte con il motivo in esame sia con riguardo alla irrilevanza, a fini probatori, del lasso di tempo intercorso tra il momento in cui il ricorrente è stato fermato alla guida del veicolo e quello dell'accertamento tecnico effettuato presso il nosocomio, sia in ordine alla assenza di ogni specifica e quindi valida Rrospettazione circa la sussistenza di circostanze tali da rendere poco significativa la verifica strumentale effettuata a distanza di tempo. Laddove, per vero, in tale quadro il decorso del tempo anteriore all'accertamento non poteva che rivelarsi più favorevole al ricorrente, sul piano della registrazione del grado del tasso alcolemico. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione, sia perché infondato quanto alla asserita assenza del previo avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, sia perchè privo di specificità estrinseca a fronte di precise argomentazioni formulate sul punto dalla corte e rimaste del tutto trascurate. 4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. La corte ha correttamente esaminato le modalità della condotta e il pericolo cagionato, escludendo coerentemente la particolare tenuità dell'offesa in ragione dello svolgimento del fatto non solo in tempo di notte ma anche in una via centrale della città, tale da consentire di rinvenire, ragionevolmente e in assenza da ogni vizio, l'emersione di un elevato pericolo per la propria ed altrui incolumità. Rispetto a tale motivazione la censura dedotta si traduce in una mera rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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