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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 06536/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17026/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,

V. [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carca p.t.., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA O. LAZZARINI, 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 744/2020 depositata il 30/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto n. 7534/2007 era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], titolare di una rivendita di generi di monopolio di stato, il pagamento di euro 33.456,49 a favore di E.CO.M.A.P. soc. coop., dovutole per la escussione, da parte dell’amministrazione dei Monopoli, della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento differito dei beni in monopolio (tabacchi lavorati e biglietti delle lotterie nazionali), prelevati presso i magazzini autorizzati della rete E.T.I.

Afondamento del decreto ingiuntivo E.CO.M.A.P. aveva addotto di non essere stata indennizzata da RAS e ASSITALIA per la rapina a mano armata verificatasi nel 2001 a carico del furgone della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.L., incaricata del trasporto dei generi di monopolio dal Magazzino centrale alle tabaccherie di Palermo, tra le quali quella di [OSCURATO:PERSONA], e di avere quindi un credito nei confronti delle tabaccherie destinatarie delle merci trafugate, avendo provveduto al pagamento delle relative forniture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma che veniva rigettata con la sentenza n. 12558/2014.

La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 744/2020, resa pubblica in data 30 gennaio 2020 e notificata il successivo 4 febbraio dello stesso anno, ha rigettato l’appello ed ha confermato la pronuncia di prime cure.

Avvalendosi di cinque motivi [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza.

Resiste con controricorso la società E.CO.M.A.P.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] che E.CO.M.A.P. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2556, 2559, 1936, 1950 e 1952 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Oggetto di contestazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto per lamentare la mancanza di giustificazione causale del pagamento effettuato dall’appellata in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi, all’epoca del furto del carico di tabacchi, alcun rapporto tra E.CO.M.A.P. ed [OSCURATO:PERSONA] che giustificasse il pagamento delle merci prelevate da parte dell’opposta ad [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha affermato (cfr. p. 2 della sentenza) che la legittimazione attiva di E.CO.M.A.P. andava individuata nell’insieme delle vicende successorie che avevano riguardato E.T.I. ([OSCURATO:PERSONA]), istituito col dl n. 283/1998, ed [OSCURATO:PERSONA], costituita il 30 settembre 2001 e posta, dapprima, sotto il totale controllo di E.T.I. e, poi, subentratagli relativamente alla garanzia della dilazione di pagamento dei generi di monopolio, a favore dei rivenditori dei medesimi, di cui all’art. 24, comma 2, della l. n. 1293/1957 e poi estesa, con l’art. 7-bis del dl 452/2001, ai depositari autorizzati dei depositi fiscali (la cui disciplina trovava fonte nel dm n. 67/1999), in cui erano stati trasformati i precedenti magazzini di vendita (compreso quello di [OSCURATO:PERSONA]) gestiti (in precedenza) da E.T.I.

Secondo il ricorrente all’epoca del furto, come già aveva sostenuto con l’atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] non era subentrata ad E.T.I. nella gestione del deposito fiscale di [OSCURATO:PERSONA], perciò era ancora vigente il rapporto tra E.CO.M.A.P. ed E.T.I., sicché E.CO.M.A.P. non avrebbe dovuto effettuare alcuna prestazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], vieppiù considerando che l’accordo con [OSCURATO:PERSONA], quello con cui E.CO.M.A.P. si era resa garante per la somma di euro 25.000.000,00, nell’interesse dei tabaccai associati, del pagamento differito dei prelievi di generi di monopolio, risaliva al 3 febbraio 2003 e che se [OSCURATO:PERSONA] fosse davvero subentrata ex lege ad E.T.I. – circostanza contestata anche in ragione del fatto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato la fonte di detta successione nel dm 67/1999, il quale non solo non prevedeva detta successione, ma neppure avrebbe potuto prevederla, perché la successione ex legenon avrebbe potuto trovare fonte in una norma secondaria, a nulla rilevando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interamente sotto il controllo di E.T.I. - non avrebbe avuto necessità di stipulare con E.CO.M.A.P. una nuova convenzione, essendo ancora in corso l’accordo del 1999 tra E.CO.M.A.P. ed E.T.I.

Né la Corte territoriale ha preteso, a seguito della contestazione della titolarità del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’avvenuta cessione del credito vantato da E.T.I. nei suoi confronti ed oggetto della garanzia fideiusssoria di E.CO.M.A.P.

Solo all’udienza del 30 gennaio 2020 E.CO.M.A.P. aveva prodotto il verbale dell’assemblea straordinaria del 28 settembre 2001 che avrebbe dimostrato la cessione del ramo d’azienda e la successione di [OSCURATO:PERSONA] in tutti i rapporti già facenti capo ad E.T.I. 1.1) Il motivo non ha pregio.

Va rilevato che a p. 6 della sentenza d’appello si legge che le bollette sulla scorta delle quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo risultavano “emesse nell’ambito del rapporto negoziale/fiscale tra E.T.I. (all’epoca depositario autorizzato) e [OSCURATO:PERSONA] (titolare della rivendita n. 145 di Palermo), e non di [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non poteva che prenderne atto nell’ambito della sua veste di garante dell’obbligato suo associato sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

Nella sostanza indipendentemente da quando [OSCURATO:PERSONA] era subentrata ad E.T.I., i pagamenti che E.CO.M.A.P. aveva effettuato nei confronti dell’accipiens erano quelli dovuti dall’odierno ricorrente ad E.T.I.

La dovutezza di detti pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata; il che induce a considerare – non essendo stato messo in dubbio che il pagamento effettuato da E.CO.M.A.P., nella feste di fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], abbia estinto l’obbligo di quest’ultimo nei confronti di E.T.I. – le censure formulate con il motivo qui scrutinato risultano del tutto irrilevanti; in particolare, il ricorrente non ha interesse a mettere in discussione la legittimazione di E.CO.M.A.P., non avendo contestato che il pagamento effettuato da E.CO.M.A.P. avesse avuto ad oggetto il suo debito nei confronti di E.T.I.

La prestazione che costituisce il contenuto dell’obbligazionefideiussoria consiste nell'adempimento di un debito identico a quello a carico del debitore principale; ciò vale a chiarire ed esattamente determinare il portato dell'accessorietàdell'obbligazione fideiussoria rispetto al debito principale, dovendosi intendere non solo che l’obbligazione fideiussoria sussiste se e fintantoché sussiste l’obbligazione principale, ma anche che il contenuto di quella viene ad essere determinato sulla base del contenuto di questa.

La statuizione del giudice d’appello non si è basata in tutta evidenza su una sola ratio decidendi , l’unica confutata dal ricorrente, relativa ai rapporti tra E.T.I. ed [OSCURATO:PERSONA], ma anche sul fatto che E.CO.M.A.P. avesse pagato il debito che il ricorrente aveva nei confronti di E.T.I.

Nella sostanza ha attribuito rilievo al fatto che il pagamento avesse estinto l’obbligo dell’odierno ricorrente verso E.T.I.

Pur non essendo stata spesa alcuna parola sul punto dalla Corte d’appello – cioè non essendo specificamente indicato il titolo sulla scorta del quale E.CO.M.A.P. aveva agito per chiedere il rimborso di quanto pagato a [OSCURATO:PERSONA]– ricorrono tutti gli elementi per ritenere che E.CO.M.A.P. abbia agito in surroga ex art. 1203 cod.civ. nei confronti dell’odierno ricorrente.

Basterà a tal fine considerare che il fideiussore, estinta l’obbligazione principale, ha diritto di regresso contro il debitore principale e si surroga nei diritti che il creditore aveva contro di questi.

Pur non potendosi dubitare che il legislatore abbia voluto tenere distinte le due azioni, quella di regresso e quella di surroga –non si spiegherebbe altrimenti perché alcune norme si applichino solo al regresso ed altre solo alla surroga – non può non osservarsi che esse sono in rapporto di reciproca concorrenza, contribuendo entrambe all'ottenimento di un risultato finale per buona parte identico: il rimborso di quanto pagato dal fideiussore.

Per agire ai sensi dell’art. 1203 cod.civ. è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il diritto di ottenere dal debitore il rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento (cfr. Cass. 15/03/2004, n. 5245), e, per ammissione del ricorrente (p. 1 del ricorso), tale rapporto era da ravvisarsi nel fatto che, “essendo associato ad [OSCURATO:PERSONA]”, avesse potuto usufruire “della cauzione collettiva da essa prestata a norma di legge a favore degli iscritti e che garantiva il pagamento differito dei beni in monopolio”.

L’art. 1203 cod.civ. – precisa sempre questa Corte - non impone affatto che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall' accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né–ai fini che qui interessano - che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell' accipiens , richiedendo piuttosto la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, alla estinzione dell'obbligazione; requisito che, a sua volta, postula l'esistenza non già di una obbligazione attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il debitore, preesistente al pagamento (Cass. 16/12/2013, n. 28061 , cui adde , senza pretesa di esaustività, tra le decisioni più recenti, Cass. 5/07/2022, n. 21222; Cass. 7/07/2021, n. 19314; Cass. 15/10/2020, n.22392).

Che l’accipiensdovesse essere E.T.I. oppure [OSCURATO:PERSONA] - in ragione del fatto che il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] non era ancora sorto al momento del furto - è da considerarsi, dunque, irrilevante, al fine di paralizzare la richiesta di restituzione di quanto pagato da E.CO.M.A.P. per estinguere l’obbligazione dell’odierno ricorrente.

Non essendo stato contestato efficacemente (cfr. anche infra), da parte del ricorrente, che E.CO.M.A.P. avesse pagato il suo debito verso E.T.I., devono considerarsi prive di interesse le ulteriori censure formulate avverso la sentenza impugnata con il motivo qui scrutinato.

E’vero che a p. 7 il ricorrente sostiene di avere sempre contestato la prova dell’esistenza del credito che aveva dato luogo al pagamento della fideiussione da parte di E.CO.MA.P. , ma tutto il suo sforzo confutativo si concentra esclusivamente sul fatto che il credito di cui era titolare originariamente E.T.I. si fosse trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] ed anche quando a p. 11 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in capo a E.CO.M.A.P. all’epoca dei fatti difettava la qualità di fideiussore in favore di [OSCURATO:PERSONA]–l’accordo di fideiussione con [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 3 febbraio 2003 – fa sempre riferimento il fatto che il solvens non avesse l’obbligo di pagare il debito nelle mani dell’accipens, ma nulla dice per contestare che fosse stato estinto il suo debito originario verso E.T.I. 2) Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione dell’art. 342, 1° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Attinta da censura è la statuizione di rigetto del quinto motivo di appello, con il quale era stata denunciata la mancata comunicazione da parte di E.CO.M.A.P., prima di procedere al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], tanto dell’avvenuta rapina quanto del rifiuto delle assicurazioni di liquidarle l’indennizzo per il furto.

La Corte d’Appello ha disatteso il motivo, attribuendo rilievo alla mancata specifica censura della ratio decidendi con cui il Tribunale aveva affermato che ad E.CO.M.A.P. non poteva essere addebitato alcun ritardo “atteso che i rivenditori autorizzati, stante il mancato ricevimento dei prodotti prelevati, furono i primi a conoscere dell’evento delittuoso verificatosi”.

Il ricorrente riproduce in seno al suo atto di impugnazione (a p. 13) la p. 10 dell’appello, nella parte in cui aveva fatto rilevare di aver documentato che i prodotti della settimana in cui si era verificata la rapina gli erano stati consegnati (come da documentazione in atti emessa dall’E.T.I. e consegnata al momento della ricezione dei beni nella stessa settimana della rapina) ed aveva denunciato specificamente che non era dato comprendere “in base a quali regole argomentative” il Tribunale avesse affermato “che l’informazione sull’avvenuta rapina prima di procedere al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dedurla dal mancato recapito dei prodotti dal deposito”. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

La Corte territoriale – sostiene il ricorrente – ha erroneamente presunto che l’emissione di due bolle di consegna di pari importo a distanza di 24 ore l’una dall’altra, rispettivamente il 23 marzo e il 24 marzo 2001, non potesse “avere altro significato se non quello di dimostrare l’avvenuta fornitura dei tabacchi ordinati dall’appellante, a fronte di una prima consegna (da parte di ETI col suo deposito di [OSCURATO:PERSONA]) non potuta pervenire al destinatario a causa del subito furto della merce caricata sul camion [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. vettore incaricato dall’appellante; e della successiva consegna (sempre da parte del deposito [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] andata a buon fine con la ricezione della merce da parte dell’appellante”.

Non solo –osserva il ricorrente - la fattura del 23 marzo 2001 era stata prodotta per la prima volta da E.CO.M.A.P. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, quindi, a distanza di quattro anni dalla sua emissione, essendo stata consegnata esclusivamente a E.CO.M.A.P. (come confermato dalla Corte d’Appello), ma il ragionamento presuntivo del giudice a quo poggia su circostanze non gravi, non precise né concordanti. 4) I motivi secondo e terzo che possono essere esaminati congiuntamente perché, sia pure da prospettive diverse, riguardano la stessa questione, sono inammissibili.

La Corte d’appello ha sostenuto che la fattura n. 2163/23 emessa da E.T.I. era relativa alla merce rapinata destinata alla tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA], che la fattura successiva, la n. 2173/2023, non poteva essere emessa senza l’autorizzazione di E.CO.M.A.P. alla doppia levata a fido delle rivendite che avevano subito il furto di tabacchi, che, pertanto, proprio l’emissione di questa seconda fattura per beni dello stesso genere di monopolio non poteva che significare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la merce rubata solo a seguito della emissione della seconda fattura; emissione giustificata dal furto della merce oggetto della prima consegna e autorizzata solo per effetto della disponibilità manifestata da E.CO.M.A.P. nei confronti di E.T.I. ad una doppia levata a fido delle rivendite che avevano subito il furto di tabacchi.

Ora, il ricorrente dimostra di non aver colto il percorso argomentativo del giudice a quo nella sua interezza e pertanto la sua censura è inammissibile, perché non lo scalfisce né compiutamente né efficacemente.

L’aver rilevato, infatti, che i prodotti della settimana risultavano consegnati non costituisce una conducente confutazione della statuizione della sentenza di prime cure; emerge chiaramente infatti che non è in dubbio che la merce della settimana fosse stata consegnata, ma che fossero state necessarie a tale scopo una nuova fattura e una nuova autorizzazione al prelievo da parte di E.CO.M.A.P.

Anche se si attribuisse rilievo al fatto che l’odierno ricorrente non era mai venuto a conoscenza della emissione della prima fattura, avendo ricevuto la merce ordinata il giorno successivo a quello della rapina insieme con la fattura n. 2173/24.3.2001, ciò non gli gioverebbe in alcun modo, non avendo egli dimostrato quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore.

In linea generale, infatti, il fideiussore resta libero di pagare, evitando le spese di lite con il creditore nonché gli interessi e gli eventuali danni nel caso in cui le eccezioni opposte dal debitore principale risultino infondate, o di non pagare; se paga invito debitore o senza aver dato al debitore la possibilità di opporre eccezioni, potrà vedersi opporre, nel giudizio che lo vede contrapposto al debitore principale per il rimborso di quanto pagato per estinguere il suo debito, le eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore.

L’art. 1952 cod.civ. non impedisce, come si è detto al fideiussore di pagare; né l’obbligo di preavviso è una condizione per ottenere la restituzione di quanto pagato; esso è in funzione della responsabilità conseguente all’eventualità che il debitore paghi a sua volta o che il pagamento effettuato dal fideiussore si dimostri ex post, in tutto o in parte, non dovuto; il debitore però è gravato dell’onere di dimostrare , ex , tanto l'esistenza e la fondatezza dell'eccezione non opposta quanto che l'inerzia del solvensgli abbia impedito di formularla tempestivamente ed utilmente.

Il che non è avvenuto nel caso di specie. 5) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., dell’art. 1936 e ss. cod.civ. nonché dell’art. 1952, 2° comma, cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Il giudice a quo non avrebbe considerato che con il quinto motivo di appello era stato eccepito anche che, ai sensi dell’art. 1952, 2° comma, cod.civ, avrebbe dovuto essere posto nella condizione di opporre, al fideiussore che aveva pagato senza darne avviso al debitore principale, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore principale all’atto del pagamento; in particolare, aveva denunciato di non aver potuto, essendo intervenuta la prescrizione, sollevare eccezioni, essendo venuto a conoscenza della rapina solo nel novembre 2004, cioè dopo tre anni, quando aveva altresì appreso che le società di assicurazione avevano rifiutato di indennizzare E.CO.M.A.P., data la responsabilità della società incaricata del trasporto per la rapina subita.

Deduce, quindi, l’assunzione da parte di E.CO.M.A.P. di un comportamento contrario a buona fede, in quanto, a prescindere dalla sussistenza di obblighi formali di comunicazione, aveva gestito unilateralmente il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], tenendolo all’oscuro delle circostanze già indicate e impedendogli di far valere le sue ragioni.

Il motivo non merita accoglimento.

Non può che ribadirsi quanto già detto, cioè che il ricorrente non si è fatto carico dell’onere di dimostrare quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore né per vero le ha formulate nei confronti del fideiussore, come richiede l’art. 1952, 2° comma, cod.civ.

Lo stesso vale per le eccezioni che ritiene di non aver potuto opporre alle imprese di assicurazione, relativamente alle quali, peraltro, neppure ha spiegato a che titolo avrebbe potuto farle valere. 6) Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul motivo di gravame con cui aveva chiesto di essere risarcito da E.CO.M.A.P. del danno conseguente alla revoca del fido che lo aveva costretto a trovare da un giorno all’altro un nuovo soggetto che prestasse la cauzione necessaria per il prelievo dei tabacchi richiesti a pagamento differito.

Il motivo è inammissibile.

Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924).

Mette conto sottolineare che non è stato neppure dimostrato il carattere decisivo della prospettata violazione, provando che essa ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102); il danno lamentato e la causa di detto danno – le ragioni della revoca del fido – sono prospettati in maniera assolutamente generica. 7) Con il sesto ed ultimo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.

Ad essere aggredita è la statuizione di condanna alle spese che è erronea, ad avviso del ricorrente, perché la Corte territoriale ha erroneamente rigettato l’appello.

Detta censura rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento del ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, 1° comma, cod.proc.civ. 8) Per le ragioni illustrate, il ricorso va rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17026/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carca p.t.., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA O. LAZZARINI, 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 744/2020 depositata il 30/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il decreto n. 7534/2007 era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA], titolare di una rivendita di generi di monopolio di stato, il pagamento di euro 33.456,49 a favore di E.CO.M.A.P. soc. coop., dovutole per la escussione, da parte dell’amministrazione dei Monopoli, della polizza fideiussoria prestata a garanzia del pagamento differito dei beni in monopolio (tabacchi lavorati e biglietti delle lotterie nazionali), prelevati presso i magazzini autorizzati della rete E.T.I. Afondamento del decreto ingiuntivo E.CO.M.A.P. aveva addotto di non essere stata indennizzata da RAS e ASSITALIA per la rapina a mano armata verificatasi nel 2001 a carico del furgone della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.L., incaricata del trasporto dei generi di monopolio dal Magazzino centrale alle tabaccherie di Palermo, tra le quali quella di [OSCURATO:PERSONA], e di avere quindi un credito nei confronti delle tabaccherie destinatarie delle merci trafugate, avendo provveduto al pagamento delle relative forniture nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’ingiunto proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Roma che veniva rigettata con la sentenza n. 12558/2014. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 744/2020, resa pubblica in data 30 gennaio 2020 e notificata il successivo 4 febbraio dello stesso anno, ha rigettato l’appello ed ha confermato la pronuncia di prime cure. Avvalendosi di cinque motivi [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta sentenza. Resiste con controricorso la società E.CO.M.A.P. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] che E.CO.M.A.P. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2556, 2559, 1936, 1950 e 1952 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Oggetto di contestazione è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello proposto per lamentare la mancanza di giustificazione causale del pagamento effettuato dall’appellata in favore di [OSCURATO:PERSONA], non essendovi, all’epoca del furto del carico di tabacchi, alcun rapporto tra E.CO.M.A.P. ed [OSCURATO:PERSONA] che giustificasse il pagamento delle merci prelevate da parte dell’opposta ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha affermato (cfr. p. 2 della sentenza) che la legittimazione attiva di E.CO.M.A.P. andava individuata nell’insieme delle vicende successorie che avevano riguardato E.T.I. ([OSCURATO:PERSONA]), istituito col dl n. 283/1998, ed [OSCURATO:PERSONA], costituita il 30 settembre 2001 e posta, dapprima, sotto il totale controllo di E.T.I. e, poi, subentratagli relativamente alla garanzia della dilazione di pagamento dei generi di monopolio, a favore dei rivenditori dei medesimi, di cui all’art. 24, comma 2, della l. n. 1293/1957 e poi estesa, con l’art. 7-bis del dl 452/2001, ai depositari autorizzati dei depositi fiscali (la cui disciplina trovava fonte nel dm n. 67/1999), in cui erano stati trasformati i precedenti magazzini di vendita (compreso quello di [OSCURATO:PERSONA]) gestiti (in precedenza) da E.T.I. Secondo il ricorrente all’epoca del furto, come già aveva sostenuto con l’atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] non era subentrata ad E.T.I. nella gestione del deposito fiscale di [OSCURATO:PERSONA], perciò era ancora vigente il rapporto tra E.CO.M.A.P. ed E.T.I., sicché E.CO.M.A.P. non avrebbe dovuto effettuare alcuna prestazione a favore di [OSCURATO:PERSONA], vieppiù considerando che l’accordo con [OSCURATO:PERSONA], quello con cui E.CO.M.A.P. si era resa garante per la somma di euro 25.000.000,00, nell’interesse dei tabaccai associati, del pagamento differito dei prelievi di generi di monopolio, risaliva al 3 febbraio 2003 e che se [OSCURATO:PERSONA] fosse davvero subentrata ex lege ad E.T.I. – circostanza contestata anche in ragione del fatto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente individuato la fonte di detta successione nel dm 67/1999, il quale non solo non prevedeva detta successione, ma neppure avrebbe potuto prevederla, perché la successione ex legenon avrebbe potuto trovare fonte in una norma secondaria, a nulla rilevando il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse interamente sotto il controllo di E.T.I. - non avrebbe avuto necessità di stipulare con E.CO.M.A.P. una nuova convenzione, essendo ancora in corso l’accordo del 1999 tra E.CO.M.A.P. ed E.T.I. Né la Corte territoriale ha preteso, a seguito della contestazione della titolarità del credito da parte di [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’avvenuta cessione del credito vantato da E.T.I. nei suoi confronti ed oggetto della garanzia fideiusssoria di E.CO.M.A.P. Solo all’udienza del 30 gennaio 2020 E.CO.M.A.P. aveva prodotto il verbale dell’assemblea straordinaria del 28 settembre 2001 che avrebbe dimostrato la cessione del ramo d’azienda e la successione di [OSCURATO:PERSONA] in tutti i rapporti già facenti capo ad E.T.I. 1.1) Il motivo non ha pregio. Va rilevato che a p. 6 della sentenza d’appello si legge che le bollette sulla scorta delle quali era stato ottenuto il decreto ingiuntivo risultavano “emesse nell’ambito del rapporto negoziale/fiscale tra E.T.I. (all’epoca depositario autorizzato) e [OSCURATO:PERSONA] (titolare della rivendita n. 145 di Palermo), e non di [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, non poteva che prenderne atto nell’ambito della sua veste di garante dell’obbligato suo associato sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Nella sostanza indipendentemente da quando [OSCURATO:PERSONA] era subentrata ad E.T.I., i pagamenti che E.CO.M.A.P. aveva effettuato nei confronti dell’accipiens erano quelli dovuti dall’odierno ricorrente ad E.T.I. La dovutezza di detti pagamenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] non è stata contestata; il che induce a considerare – non essendo stato messo in dubbio che il pagamento effettuato da E.CO.M.A.P., nella feste di fideiussore di [OSCURATO:PERSONA], abbia estinto l’obbligo di quest’ultimo nei confronti di E.T.I. – le censure formulate con il motivo qui scrutinato risultano del tutto irrilevanti; in particolare, il ricorrente non ha interesse a mettere in discussione la legittimazione di E.CO.M.A.P., non avendo contestato che il pagamento effettuato da E.CO.M.A.P. avesse avuto ad oggetto il suo debito nei confronti di E.T.I. La prestazione che costituisce il contenuto dell’obbligazionefideiussoria consiste nell'adempimento di un debito identico a quello a carico del debitore principale; ciò vale a chiarire ed esattamente determinare il portato dell'accessorietàdell'obbligazione fideiussoria rispetto al debito principale, dovendosi intendere non solo che l’obbligazione fideiussoria sussiste se e fintantoché sussiste l’obbligazione principale, ma anche che il contenuto di quella viene ad essere determinato sulla base del contenuto di questa. La statuizione del giudice d’appello non si è basata in tutta evidenza su una sola ratio decidendi , l’unica confutata dal ricorrente, relativa ai rapporti tra E.T.I. ed [OSCURATO:PERSONA], ma anche sul fatto che E.CO.M.A.P. avesse pagato il debito che il ricorrente aveva nei confronti di E.T.I. Nella sostanza ha attribuito rilievo al fatto che il pagamento avesse estinto l’obbligo dell’odierno ricorrente verso E.T.I. Pur non essendo stata spesa alcuna parola sul punto dalla Corte d’appello – cioè non essendo specificamente indicato il titolo sulla scorta del quale E.CO.M.A.P. aveva agito per chiedere il rimborso di quanto pagato a [OSCURATO:PERSONA]– ricorrono tutti gli elementi per ritenere che E.CO.M.A.P. abbia agito in surroga ex art. 1203 cod.civ. nei confronti dell’odierno ricorrente. Basterà a tal fine considerare che il fideiussore, estinta l’obbligazione principale, ha diritto di regresso contro il debitore principale e si surroga nei diritti che il creditore aveva contro di questi. Pur non potendosi dubitare che il legislatore abbia voluto tenere distinte le due azioni, quella di regresso e quella di surroga –non si spiegherebbe altrimenti perché alcune norme si applichino solo al regresso ed altre solo alla surroga – non può non osservarsi che esse sono in rapporto di reciproca concorrenza, contribuendo entrambe all'ottenimento di un risultato finale per buona parte identico: il rimborso di quanto pagato dal fideiussore. Per agire ai sensi dell’art. 1203 cod.civ. è sufficiente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il diritto di ottenere dal debitore il rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento (cfr. Cass. 15/03/2004, n. 5245), e, per ammissione del ricorrente (p. 1 del ricorso), tale rapporto era da ravvisarsi nel fatto che, “essendo associato ad [OSCURATO:PERSONA]”, avesse potuto usufruire “della cauzione collettiva da essa prestata a norma di legge a favore degli iscritti e che garantiva il pagamento differito dei beni in monopolio”. L’art. 1203 cod.civ. – precisa sempre questa Corte - non impone affatto che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall' accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né–ai fini che qui interessano - che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell' accipiens , richiedendo piuttosto la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, alla estinzione dell'obbligazione; requisito che, a sua volta, postula l'esistenza non già di una obbligazione attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il debitore, preesistente al pagamento (Cass. 16/12/2013, n. 28061 , cui adde , senza pretesa di esaustività, tra le decisioni più recenti, Cass. 5/07/2022, n. 21222; Cass. 7/07/2021, n. 19314; Cass. 15/10/2020, n.22392). Che l’accipiensdovesse essere E.T.I. oppure [OSCURATO:PERSONA] - in ragione del fatto che il rapporto con [OSCURATO:PERSONA] non era ancora sorto al momento del furto - è da considerarsi, dunque, irrilevante, al fine di paralizzare la richiesta di restituzione di quanto pagato da E.CO.M.A.P. per estinguere l’obbligazione dell’odierno ricorrente. Non essendo stato contestato efficacemente (cfr. anche infra), da parte del ricorrente, che E.CO.M.A.P. avesse pagato il suo debito verso E.T.I., devono considerarsi prive di interesse le ulteriori censure formulate avverso la sentenza impugnata con il motivo qui scrutinato. E’vero che a p. 7 il ricorrente sostiene di avere sempre contestato la prova dell’esistenza del credito che aveva dato luogo al pagamento della fideiussione da parte di E.CO.MA.P. , ma tutto il suo sforzo confutativo si concentra esclusivamente sul fatto che il credito di cui era titolare originariamente E.T.I. si fosse trasferito ad [OSCURATO:PERSONA] ed anche quando a p. 11 del ricorso [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in capo a E.CO.M.A.P. all’epoca dei fatti difettava la qualità di fideiussore in favore di [OSCURATO:PERSONA]–l’accordo di fideiussione con [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 3 febbraio 2003 – fa sempre riferimento il fatto che il solvens non avesse l’obbligo di pagare il debito nelle mani dell’accipens, ma nulla dice per contestare che fosse stato estinto il suo debito originario verso E.T.I. 2) Con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’appello la violazione dell’art. 342, 1° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione di rigetto del quinto motivo di appello, con il quale era stata denunciata la mancata comunicazione da parte di E.CO.M.A.P., prima di procedere al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], tanto dell’avvenuta rapina quanto del rifiuto delle assicurazioni di liquidarle l’indennizzo per il furto. La Corte d’Appello ha disatteso il motivo, attribuendo rilievo alla mancata specifica censura della ratio decidendi con cui il Tribunale aveva affermato che ad E.CO.M.A.P. non poteva essere addebitato alcun ritardo “atteso che i rivenditori autorizzati, stante il mancato ricevimento dei prodotti prelevati, furono i primi a conoscere dell’evento delittuoso verificatosi”. Il ricorrente riproduce in seno al suo atto di impugnazione (a p. 13) la p. 10 dell’appello, nella parte in cui aveva fatto rilevare di aver documentato che i prodotti della settimana in cui si era verificata la rapina gli erano stati consegnati (come da documentazione in atti emessa dall’E.T.I. e consegnata al momento della ricezione dei beni nella stessa settimana della rapina) ed aveva denunciato specificamente che non era dato comprendere “in base a quali regole argomentative” il Tribunale avesse affermato “che l’informazione sull’avvenuta rapina prima di procedere al pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] il Sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dedurla dal mancato recapito dei prodotti dal deposito”. 3) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte territoriale – sostiene il ricorrente – ha erroneamente presunto che l’emissione di due bolle di consegna di pari importo a distanza di 24 ore l’una dall’altra, rispettivamente il 23 marzo e il 24 marzo 2001, non potesse “avere altro significato se non quello di dimostrare l’avvenuta fornitura dei tabacchi ordinati dall’appellante, a fronte di una prima consegna (da parte di ETI col suo deposito di [OSCURATO:PERSONA]) non potuta pervenire al destinatario a causa del subito furto della merce caricata sul camion [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. vettore incaricato dall’appellante; e della successiva consegna (sempre da parte del deposito [OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] andata a buon fine con la ricezione della merce da parte dell’appellante”. Non solo –osserva il ricorrente - la fattura del 23 marzo 2001 era stata prodotta per la prima volta da E.CO.M.A.P. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, quindi, a distanza di quattro anni dalla sua emissione, essendo stata consegnata esclusivamente a E.CO.M.A.P. (come confermato dalla Corte d’Appello), ma il ragionamento presuntivo del giudice a quo poggia su circostanze non gravi, non precise né concordanti. 4) I motivi secondo e terzo che possono essere esaminati congiuntamente perché, sia pure da prospettive diverse, riguardano la stessa questione, sono inammissibili. La Corte d’appello ha sostenuto che la fattura n. 2163/23 emessa da E.T.I. era relativa alla merce rapinata destinata alla tabaccheria di [OSCURATO:PERSONA], che la fattura successiva, la n. 2173/2023, non poteva essere emessa senza l’autorizzazione di E.CO.M.A.P. alla doppia levata a fido delle rivendite che avevano subito il furto di tabacchi, che, pertanto, proprio l’emissione di questa seconda fattura per beni dello stesso genere di monopolio non poteva che significare che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la merce rubata solo a seguito della emissione della seconda fattura; emissione giustificata dal furto della merce oggetto della prima consegna e autorizzata solo per effetto della disponibilità manifestata da E.CO.M.A.P. nei confronti di E.T.I. ad una doppia levata a fido delle rivendite che avevano subito il furto di tabacchi. Ora, il ricorrente dimostra di non aver colto il percorso argomentativo del giudice a quo nella sua interezza e pertanto la sua censura è inammissibile, perché non lo scalfisce né compiutamente né efficacemente. L’aver rilevato, infatti, che i prodotti della settimana risultavano consegnati non costituisce una conducente confutazione della statuizione della sentenza di prime cure; emerge chiaramente infatti che non è in dubbio che la merce della settimana fosse stata consegnata, ma che fossero state necessarie a tale scopo una nuova fattura e una nuova autorizzazione al prelievo da parte di E.CO.M.A.P. Anche se si attribuisse rilievo al fatto che l’odierno ricorrente non era mai venuto a conoscenza della emissione della prima fattura, avendo ricevuto la merce ordinata il giorno successivo a quello della rapina insieme con la fattura n. 2173/24.3.2001, ciò non gli gioverebbe in alcun modo, non avendo egli dimostrato quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore. In linea generale, infatti, il fideiussore resta libero di pagare, evitando le spese di lite con il creditore nonché gli interessi e gli eventuali danni nel caso in cui le eccezioni opposte dal debitore principale risultino infondate, o di non pagare; se paga invito debitore o senza aver dato al debitore la possibilità di opporre eccezioni, potrà vedersi opporre, nel giudizio che lo vede contrapposto al debitore principale per il rimborso di quanto pagato per estinguere il suo debito, le eccezioni che il debitore principale avrebbe potuto opporre al creditore. L’art. 1952 cod.civ. non impedisce, come si è detto al fideiussore di pagare; né l’obbligo di preavviso è una condizione per ottenere la restituzione di quanto pagato; esso è in funzione della responsabilità conseguente all’eventualità che il debitore paghi a sua volta o che il pagamento effettuato dal fideiussore si dimostri ex post, in tutto o in parte, non dovuto; il debitore però è gravato dell’onere di dimostrare , ex , tanto l'esistenza e la fondatezza dell'eccezione non opposta quanto che l'inerzia del solvensgli abbia impedito di formularla tempestivamente ed utilmente. Il che non è avvenuto nel caso di specie. 5) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod.civ., dell’art. 1936 e ss. cod.civ. nonché dell’art. 1952, 2° comma, cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Il giudice a quo non avrebbe considerato che con il quinto motivo di appello era stato eccepito anche che, ai sensi dell’art. 1952, 2° comma, cod.civ, avrebbe dovuto essere posto nella condizione di opporre, al fideiussore che aveva pagato senza darne avviso al debitore principale, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore principale all’atto del pagamento; in particolare, aveva denunciato di non aver potuto, essendo intervenuta la prescrizione, sollevare eccezioni, essendo venuto a conoscenza della rapina solo nel novembre 2004, cioè dopo tre anni, quando aveva altresì appreso che le società di assicurazione avevano rifiutato di indennizzare E.CO.M.A.P., data la responsabilità della società incaricata del trasporto per la rapina subita. Deduce, quindi, l’assunzione da parte di E.CO.M.A.P. di un comportamento contrario a buona fede, in quanto, a prescindere dalla sussistenza di obblighi formali di comunicazione, aveva gestito unilateralmente il pagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA], tenendolo all’oscuro delle circostanze già indicate e impedendogli di far valere le sue ragioni. Il motivo non merita accoglimento. Non può che ribadirsi quanto già detto, cioè che il ricorrente non si è fatto carico dell’onere di dimostrare quali eccezioni avrebbe potuto opporre al creditore né per vero le ha formulate nei confronti del fideiussore, come richiede l’art. 1952, 2° comma, cod.civ. Lo stesso vale per le eccezioni che ritiene di non aver potuto opporre alle imprese di assicurazione, relativamente alle quali, peraltro, neppure ha spiegato a che titolo avrebbe potuto farle valere. 6) Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per non essersi la Corte d’appello pronunciata sul motivo di gravame con cui aveva chiesto di essere risarcito da E.CO.M.A.P. del danno conseguente alla revoca del fido che lo aveva costretto a trovare da un giorno all’altro un nuovo soggetto che prestasse la cauzione necessaria per il prelievo dei tabacchi richiesti a pagamento differito. Il motivo è inammissibile. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro autonoma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi (Cass. 05/08/2019, n. 20924). Mette conto sottolineare che non è stato neppure dimostrato il carattere decisivo della prospettata violazione, provando che essa ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102); il danno lamentato e la causa di detto danno – le ragioni della revoca del fido – sono prospettati in maniera assolutamente generica. 7) Con il sesto ed ultimo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Ad essere aggredita è la statuizione di condanna alle spese che è erronea, ad avviso del ricorrente, perché la Corte territoriale ha erroneamente rigettato l’appello. Detta censura rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ma chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento del ricorso, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, 1° comma, cod.proc.civ. 8) Per le ragioni illustrate, il ricorso va rigettato. 9) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori
Decreto Cassazione n. 06536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris