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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 19586/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MARCHETTI David, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 4/10/2021 del Tribunale per il riesame di Lucca, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Lucca rigettava il ricorso proposto, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto emesso, in data 5 agosto 2021, dal giudice per le indagini preliminari dello stesso circondario, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 26.749,98, costituenti posta attiva del conto corrente intestato al ricorrente, in relazione ai reati di truffa aggravata per cui si procede.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che deduceva, con unico motivo, inosservanza della legge processuale per assenza e mera apparenza della motivazione in ordine al ritenuto periculum in mora, non essendo in alcun modo dimostrabile, men che meno dimostrato, che la libera disponibilità della posta attiva di conto corrente bancario possa aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato in diritto e proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, tuttavia, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; nonché, più di recente: Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011).

1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del sequestro preventivo di natura impeditiva (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) è sufficiente ravvisare il pericolo di reiterazione del reato, favorito dalla libera disponibilità della res ad esso pertinente.

La specifica "pericolosità" della res avvinta al processo si può quindi desumere dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali sono certamente le specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative del come quella specifica cosa sia stata dall'agente asservita a modalità, non occasionale, della condotta o a cosa sulla quale o per mezzo della quale il reato è stato commesso (Sez. 3, n. 9149, del 17/11/2015, Rv. 266454-01; Sez. 3, n. 47686, del 17/9/2014, Rv. 261167; Sez. 2, n. 34986, del 19/6/2013, Rv. 256100-01).2.

Il tribunale, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato, ai fini del decidere, la necessità di inibire la protrazione delle conseguenze dannose del reato, intese nel senso del consolidarsi del profitto e nel suo occultamento, finalizzato ad allontanare la res dal legittimo avente diritto, spogliato attraverso l'artificioso raggiro.

Tale argomentare, che potrebbe offrire il fianco alla censura di "illogicità", non corrisponde tuttavia ad assenza o mera apparenza della motivazione.

Non ravvisandosi pertanto "assenze" o "apparenze" motivazionali ovvero erronee ricognizioni dei presupposti di legge, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: MARCHETTI David, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 4/10/2021 del Tribunale per il riesame di Lucca, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta trasmessa dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Lucca rigettava il ricorso proposto, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto emesso, in data 5 agosto 2021, dal giudice per le indagini preliminari dello stesso circondario, che aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 26.749,98, costituenti posta attiva del conto corrente intestato al ricorrente, in relazione ai reati di truffa aggravata per cui si procede. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che deduceva, con unico motivo, inosservanza della legge processuale per assenza e mera apparenza della motivazione in ordine al ritenuto periculum in mora, non essendo in alcun modo dimostrabile, men che meno dimostrato, che la libera disponibilità della posta attiva di conto corrente bancario possa aggravare o protrarre le conseguenze dannose del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché manifestamente infondato in diritto e proposto fuori dai casi previsti dalla legge. 1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, tuttavia, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; nonché, più di recente: Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011). 1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del sequestro preventivo di natura impeditiva (art. 321, comma 1, cod. proc. pen.) è sufficiente ravvisare il pericolo di reiterazione del reato, favorito dalla libera disponibilità della res ad esso pertinente. La specifica "pericolosità" della res avvinta al processo si può quindi desumere dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali sono certamente le specifiche modalità e circostanze del fatto, indicative del come quella specifica cosa sia stata dall'agente asservita a modalità, non occasionale, della condotta o a cosa sulla quale o per mezzo della quale il reato è stato commesso (Sez. 3, n. 9149, del 17/11/2015, Rv. 266454-01; Sez. 3, n. 47686, del 17/9/2014, Rv. 261167; Sez. 2, n. 34986, del 19/6/2013, Rv. 256100-01).2. Il tribunale, nel provvedimento impugnato, ha valorizzato, ai fini del decidere, la necessità di inibire la protrazione delle conseguenze dannose del reato, intese nel senso del consolidarsi del profitto e nel suo occultamento, finalizzato ad allontanare la res dal legittimo avente diritto, spogliato attraverso l'artificioso raggiro. Tale argomentare, che potrebbe offrire il fianco alla censura di "illogicità", non corrisponde tuttavia ad assenza o mera apparenza della motivazione. Non ravvisandosi pertanto "assenze" o "apparenze" motivazionali ovvero erronee ricognizioni dei presupposti di legge, il ricorso deve ritenersi inammissibile. 3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 aprile 2022.
Decreto Cassazione n. 19586/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris