CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 30985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31658-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2022 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 16, presso lo 1018 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3025/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 2304/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / , / / / / / r.g. n. 31658/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. Società per l'esercizio di pubblici servizi (poi divenuta a seguito di fusione per incorporazione Ente autonomo [OSCURATO:SOCIETA]. - EAV s.r.I.) per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità o comunque l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli il 5 ottobre 2011 e condannare la convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dàl'indennità supplementare che quantificava rispettivamente in C 136.257,02 e 317.933,05 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti per legge. 2. Il Tribunale dichiarò illegittimo il licenziamento e condannò la società convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria quantificata in quattordici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. 3. La Corte di appello di Napoli in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] riformò la sentenza di primo grado limitatamente al chiesto riconoscimento dell'indennità supplementare mentre rigettò la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. 4. Il giudice di appello ritenne che in secondo grado non fossero stati neppure allegati elementi fattuali da cui desumere l'esistenza di un motivo illecito esclusivo posto a base del recesso. 5. Ha poi ritenuto che l'indennità supplementare, spettante nella misura media non essendo stata impugnata specificatamente la statuizione di primo grado sul punto, era però dovuta in un importo maggiore posto che quello liquidato era corrispondente a 14 mesi, vale a dire alla misura minima spettante in relazione all'anzianità maturata dal lavoratore. 6. Ha infine escluso che fosse dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso avendo ritenuto sussistente una giustificatezza del recesso. 7. Per la cassazione della sentenza ha proposto tempestivo ricorso l'ingegner [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] autonomo [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso proponendo r.g. n.31658/2019 contestuale ricorso incidentale sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese il ricorrente principale con controricorso depositando anche memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con il ricorso l'ingegner Gallo denuncia, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 e 2119 c.c. e dell'art. 23 del c.c.n.l. per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna (Fenit) del 25 luglio 1985. Deduce che il Tribunale, con la sentenza di primo grado, ha "dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato" ma ha condannato la società a pagare l'indennità risarcitoria quantificata in 14 mensilità. Rileva che la statuizione di illegittimità del licenziamento non è stata impugnata dalla società in appello ed è quindi passata in giudicato. L'appello del lavoratore aveva ad oggetto la condanna all'indennità sostitutiva del preavviso e la misura dell'indennità supplementare. Ritiene perciò che la Corte di merito non avrebbe potuto ritoccare in melius l'indennità supplementare e poi invece non riconoscere il preavviso sebbene l'illegittimità del licenziamento fosse coperta da giudicato perché, come ricordato, mai impugnata la statuizione in tal senso del giudice di primo grado. 9. Con il ricorso incidentale poi è denunciato l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ per avere ritenuto spettante l'indennità supplementare, rideterminata in misura superiore rispetto al primo grado, sebbene con riguardo all'indennità di preavviso si sia dato atto della giustificatezza del recesso. Inoltre, con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce che con motivazione omessa, apparente e/o insufficiente si è proceduto alla riliquidazione dell'indennità supplementare senza tenere conto della ritenuta giustificatezza del recesso e del fatto che in ogni caso andava determinata nella misura minima. 10.11 ricorso principale è fondato e deve essere accolto.r.g. n.31658/2019 11. Risulta dagli atti che il giudice di primo grado accertò la illegittimità del licenziamento e, per conseguenza, condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all'odierno ricorrente principale una indennità risarcitoria che quantificò in quattordici mensilità dell'ultima retribuzione percepita. 12.Si evince del pari dagli atti del giudizio che solo tale ultima statuizione è stata oggetto di impugnazione in appello da parte del lavoratore che si è doluto della misura dell'indennità liquidata e del mancato riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva preavviso. 13.Nessuna censura risulta essere stata mossa dalla società, che vi aveva interesse, alla decisione di primo grado che accertava la illegittimità del recesso. 14. E' in questo l'ambito che la Corte di appello è stata chiamata a verificare se l'indennità risarcitoria, da intendersi evidentemente come indennità supplementare prevista dal c.c.n.l. di categoria, era stata liquidata in misura adeguata rispetto ai parametri fissati dalla disposizione collettiva e se, inoltre, in relazione alla accertata illegittimità del licenziamento al lavoratore / spettasse o meno l'indennità di preavviso. 15. Nessuna ulteriore e diversa valutazione era consentita al giudice di secondo grado quanto alla accertata illegittimità del licenziamento. Ciò che era chiamata a verificare era solo se al licenziamento illegittimo corrispondesse o meno il diritto del dirigente all'indennità sostitutiva del preavviso e, in caso affermativo, in che misura. 16. Come è noto, infatti, di fronte ad una domanda originaria avente ad oggetto la declaratoria della nullità, invalidità ed ingiustificatezza del licenziamento e della conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell' indennità sostitutiva del preavviso e dell' indennità supplementare la Corte di merito, non essendo stata investita dalla parte che vi aveva interesse ( nella specie la società datrice di lavoro) dell'accertamento della legittimità del licenziamento in termini di sua giustificatezza cui entrambe le indennità chieste sono eventualmente connesse (la prima delle quali prevista dall'art. 2118 cod. civ. e la seconda dal contratto collettivo r.g. n.31658/2019 applicabile al rapporto) non avrebbe potuto ritornare sulla nozione di giustificatezza del recesso già accertata e coperta da giudicato. 17.Ben vero che la nozione di giustificatezza è stata descritta da questa Corte (cfr. Cass. 19 agosto 2005 n. 17039), considerata la particolare configurazione del rapporto di lavoro dirigenziale, come non identificantesi con quella di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento della L. n. 604 del 1966, ex art. 1 sicché fatti o condotte non integranti una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato ben possono giustificare il licenziamento. Ai fini della giustificatezza, infatti, può rilevare qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente e la valutazione dell'idoneità del fatto materiale ad integrare la giustificatezza è rimessa al giudice di merito ed in sede di legittimità resta sindacabile solo per vizi di motivazione. 18.In tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso o di pagare l' indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l' indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto. 19. Tuttavia, nel caso in cui, come nella specie sia stata già accertata dal giudice di primo grado l'ingiustificatezza del recesso, ritenendo evidentemente insussistente non solo una giusta causa di recesso ma una qualsiasi giustificazione dello stesso, e tale affermazione non sia stata oggetto di impugnazione essa non può essere messa nuovamente in discussione per negare l'indennità del preavviso spettante al dirigente ingiustificatamente licenziato. 20.Ne consegue che in maniera irrimediabilmente contraddittoria e comunque in violazione degli enunciati principi di diritto la Corte territoriale ha ritenuto di dover accertare nel caso concreto una giusta causa che non consentiva il riconoscimento dell'indennità di r.g. n.31658/2019 preavviso a fronte di un licenziamento del quale era stata accertata con pronuncia coperta da giudicato l'illegittimità. 21. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto mentre quello incidentale va rigettato poiché se la statuizione di illegittimità del recesso è coperta da giudicato a maggior ragione il lavoratore aveva diritto a percepire l'indennità supplementare posta in discussione in appello solo sotto il profilo della sua quantificazione e per di più dal solo lavoratore di tal che la sentenza sul punto non può che essere confermata. 22. Ne consegue la cassazione della sentenza ed il rinvio per un nuovo esame alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale. C42 la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo