CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19959-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrente - contro 2021 - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1622 presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1006/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 536/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che con sentenza del 31 maggio 2017, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Milano, che - sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'[OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei confronti dell'ANAS a far tempo dal 10 febbraio 2009, data in cui il Lassandari veniva assunto con un contratto di somministrazione e inviato in missione presso l'[OSCURATO:SOCIETA]. e ivi addetto all'IVCA ([OSCURATO:PERSONA]), ove permaneva fino al 30 settembre 2012, atteso che dal giorno successivo si attuava il trasferimento della struttura di adibizione e di tutto il personale a tempo indeterminato in quella impiegato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti /e l'accertamento, nei confronti di tale Ministero, della prosecuzione del medesimo rapporto alle dipendenze del Ministero stesso - riconosciuta la nullità del contratto di somministrazione con l'[OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato costituito tra le parti un rapporto a tempo indeterminato, sanciva il diritto del Lassandari alla mobilità verso il predetto Ministero, al pari degli altri dipendenti dell'IVCA a tempo indeterminato/ ed alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze del Ministero stesso, in parziale riforma di quella decisione accoglieva il ricorso incidentale del Lassandari parametrando, non alla retribuzione mensile ordinaria, ma alla retribuzione globale di fatto, il risarcimento del danno dovuto dal 24.10.2012 fino all'effettivo ripristino del rapporto / dedotto Valiunde perceptum in relazione all'occupazione presso terzi intervenuta a decorrere dal 15.3.2013; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, a fronte dell'appello proposto dal Ministero, limitatosi a sostenere, senza mettere in discussione l'accertamento del primo giudice sull'instaurazione tra il Lassandari e l'[OSCURATO:SOCIETA] di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che a quell'accertamento non poteva conseguire la transizione del rapporto in capo allo stesso Ministero, in quanto all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 36 d.l. n. 98/2011 /che prevedeva il trasferimento dell'IVCA dall'[OSCURATO:SOCIETA]. al Ministero, il Lassandari non possedeva lo to giuridico di lavoratore a tempo indeterminato, l'infondatezza di tale doglianza, in ragione della costituzione ex tunc del rapporto con l'[OSCURATO:SOCIETA]. e dell'operatività della conversione nei confronti della medesima quale soggetto privato, da cui discendeva il possesso da parte del Lassandari dello stato giuridico rilevante ai fini dellef previsto transito nei ruoli del Ministero e la fondatezza dell'appello incidentale del Lassandari volto a conseguire la commisurazione del risarcimento dovuto alla retribuzione globale di fatto; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, tanto il Lassandari quanto l'[OSCURATO:SOCIETA]; che l'[OSCURATO:SOCIETA]. controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. /deduce la nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sull'eccepita carenza di legittimazione passiva del Ministero; che, con il secondo motivo, il Ministero ricorrente, con riferimento all'ipotesi di rigetto del motivo che precede, censura direttamente l'implicito rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c.; che, con il terzo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. nonché115 e 116 c.p.c., lamenta l'incongruità logica e giuridica della pronunzia risarcitoria resa a carico del Ministero ricorrente della Corte territoriale stante la non imputabilità al medesimo del provvedimento assunto in pregiudizio del diritto del Lassandari; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente',/ritenere infondati, il primo non ravvisandosi la denunciata omessa pronunzia, dovendosi piuttosto ritenere aver la Corte territoriale presupposto la ricorrenza della legittimazione passiva del Ministero e correttamente, risultando evidentemente destinatario di una delle domande dedotte in giudizio dal Lassandari, quella relativa alla prosecuzione del rapporto, per quanto condizionata all'accoglimento della prima avanzata nei confronti dell'[OSCURATO:SOCIETA]., non essendoci dubbio che, una volta costituito in capo all'[OSCURATO:SOCIETA]., in ragione della nullità del contratto di somministrazione, il rapporto di lavoro ed a tempo indeterminato ex tunc, ovvero dalla data di inizio della missione presso l'[OSCURATO:SOCIETA]. e in continuità per tutto il periodo in cui il trasferimento dell'IVCA al Ministero veniva previsto ed attuato, il Lassandari veniva a trovarsi nella condizione, l'essere dipendente a tempo indeterminato dell'[OSCURATO:SOCIETA]. addetto all'IVCA, che /ai sensi del d.l. n. 98/2011, legittimavanD la mobilità del personale ed il passaggio alle dipendenze del Ministero; che parimenti infondato è il terzo motivo, atteso che l'accollo al Ministero dell'obbligo risarcitorio nei confronti del Lassandari si pone quale conseguenza del riconosciuto diritto del Lassandari al passaggio al Ministero ed all'assunzione da parte del Ministero stesso della posizione di datore di lavoro, venendo questi, nella situazione giuridica in questione, ad essere gravato della mora credendi; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, , , Ce /‘`,1, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge/ Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello