Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 21994/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 26.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 26.1.2024 il GUP del Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato ed alla presenza del suo difensore di fiducia, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 467,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale; o

2. ricorre per cassazione il difensore del Dionisio deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 II ricorso è inammissibile.

Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate.

In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez.

F n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 26.1.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 26.1.2024 il GUP del Tribunale di Bari, su richiesta dell'imputato ed alla presenza del suo difensore di fiducia, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, la pena concordata di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 467,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale; o 2. ricorre per cassazione il difensore del Dionisio deducendo mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 3 II ricorso è inammissibile. Come è noto, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate. In particolare, è pacifico che, in questa sede, ed in relazione ad una sentenza di applicazione concordata della pena, non è consentito lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom
Sentenza Cassazione n. 21994/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris