CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 34729/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza in data 09/04/2026, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquilaha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art.147 cod. pen. avanzata da XXXXXXXXXXXX, condannato in espiazione di penaper anni tredici, mesi undici di reclusione e giorni sedici di reclusione.Secondo il Tribunale di sorveglianza aquilano, dalla documentazionesanitaria emergeva che il detenuto, affetto da leucemia acuta linfoblastica, avevaavviato in carcere il primo ciclo di chemioterapia il 21/06/2024 e attualmente lesue condizioni erano stabili; era stato sottoposto recentemente a controlli e neerano stati già programmati diversi successivi, secondo protocollo sanitario; nonerano previsti né interventi chirurgici né cure non praticabili in regime detentivoo con apposite autorizzazioni ai sensi dell’art. 11 ord. pen.Sebbene le patologie lo rendessero immunodepresso e non potesse essereesclusa nel medio-termine una prognosi infausta, le condizioni complessive eranocomunque compatibili con lo stato di detenzione in considerazione del fatto chetutte le cure necessarie venivano praticate all’interno della struttura, che nonrisultavano cure o trattamenti ai quali si sarebbe potuto sottoporre con maggioreutilità al di fuori del carcere e che in ogni caso la patologia non prefigurava abreve termine prognosi infausta né una condizione di non autosufficienza.A fronte di ciò, il provvedimento impugnato valorizzava il fatto che ilcondannato era comunque ristretto per altra causa agli arresti domiciliari per ireati di evasione e omicidio stradale, commessi il 30/09/2025, perché, mentreera in detenzione domiciliare, si era allontanato dall’abitazione in cui eraristretto, si era posto alla guida di un’autovettura privo di patente di guida ed instato di ebbrezza, aveva provocato un sinistro stradale nel quale aveva perso lavita una donna e poi si era allontanato dal luogo del sinistro senza soccorrerla esenza attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX e ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione di legge ed erronea applicazionedell’art. 147 n. 2 cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett. b), cod proc.pen., per non aver valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensionedell’esecuzione della pena, per accertata incompatibilità delle condizioni di salutecon il regime detentivo, per errata valutazione della prognosi e per insufficientemotivazione sul bilanciamento tra tutela della salute e senso di umanità.Il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto delle risultanze dellarelazione sanitaria che attestando che non poteva essere esclusa una prognosiinfausta nel medio-termine dava comunque conto della gravità della patologia enon valeva ad escludere analoghi rischi nel breve termine.D’altronde l’art. 147 n. 2 ord. pen., ai fini della concessione del rinviodell’esecuzione della pena, richiede solo l’accertamento che il detenuto si trovi incondizioni di grave infermità fisica, a prescindere dall’intensità dei rischi diprognosi infausta.Né era stato effettuato un corretto bilanciamento tra tutela della salute esenso di umanità, considerato il fatto che l’ambiente carcerario aggrava il rischiodi infezioni in considerazione della promiscuità che comporta.2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce violazione di legge ed erroneaapplicazione dell’art. 147 n. 2 cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1 lett.b), cod proc. pen.Il Tribunale di sorveglianza aveva erroneamente valorizzato, ai fini deldiniego della sospensione della pena ex art. 147 n. 2 cod. pen., la circostanzache il condannato si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati di evasionee omicidio stradale, mentre nel bilanciamento tra la tutela della salute e leesigenze di special-preventive le prime devono avere prevalenza viste lecondizioni assai precarie del condannato e le sue patologie che rendono ladetenzione contraria al senso di umanità.2.3. Con il terzo motivo la difesa denuncia mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e),cod. proc. pen.L’ordinanza impugnata aveva omesso di spiegare come sia possibileconciliare il riconoscimento dell’elevato rischio in ambiente promiscuo per unpaziente immunodepresso con l’affermazione della compatibilità della restrizionecon il regime detentivo e il senso di umanità.Era stata omessa la valutazione critica degli elementi emergenti dalladocumentazione sanitaria che dava conto di un monitoraggio continuo dovutoanche al fatto di rischio costante e ineliminabile e non si era proceduto, comesarebbe stato doveroso, ad accertamento peritale.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre ricordare che «il giudice, per valutare l'incompatibilità tra ilregime detentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana edegradante della detenzione, è tenuto ad accertare se le condizioni di salute delcondannato possano essere adeguatamente preservate all'interno dell'istituto dipena o in centri clinici penitenziari e se siano compatibili con le finalitàrieducative della pena, nel contesto di un trattamento rispettoso del senso diumanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e della pericolositàsociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 dell’08/06/2023, Rv. 285760-01).E se «in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilitàdelle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di nonaccogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendogli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito» (Sez.1, n. 39798 del 16/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276948-01).Infine, più in particolare, «in tema di differimento della pena per gravi motividi salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale disorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto aesaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura alui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiarequadro clinico» (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01).3. Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato tutti questiprincipi, dando conto analiticamente di tutta la documentazione sanitaria e senzaomettere anche i profili di rischio di infezioni segnalati nella relazione della Casacircondariale di Pescara.Li ha tuttavia valutati, dando conto della costante, effettiva ed efficaceprevenzione.3.1. Nello scrutinare rischi e prognosi, ha evidenziato che quelle più infaustepossono prefigurarsi solo sul medio e lungo termine, ma non si proiettano sulbreve termine pur in presenza del rischio di infezioni, proprio perché, comunque,viene ritenuto adeguatamente monitorato con ogni opportuno trattamentonecessario a contenerlo.Viene altresì evidenziato, senza che sul punto la difesa formuli alcunacontestazione, che in condizioni diverse dalla restrizione carcerarie le patologienon potrebbero ottenere maggiore tutela, operando una verifica indispensabile alfine di escludere la compatibilità con la detenzione e con il senso di umanità(Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Pg c. Furnari, Rv. 280352 – 01).Alla luce del complessivo assetto della motivazione, pertanto risultamanifestamente infondato il primo motivo, secondo il quale l’applicazione delbeneficio di cui all’art. 147 cod. pen. non può essere negata a chi versa incondizioni di salute come quelle del ricorrente sol perché non vi è pericolo di vitaa breve termine.Il ricorrente richiama impropriamente l’art. 146 n. 3 cod. pen., relativo alleipotesi di rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena, inapplicabile al caso dispecie, che non riguarda «persona affetta da AIDS conclamata o da gravedeficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286 bis, comma 2, delcodice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave pereffetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo statodi detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzatada non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitariopenitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».Né tiene conto della giurisprudenza che si attesta pacificamente sul principiosecondo il quale «il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147,comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocarglirilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento chenon si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessariooperare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essereadeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività». (Sez. 1, n.11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 - 01).3.2. Alla luce di queste considerazioni deve considerarsi parimenti infondatoil terzo, connesso, motivo che censura l’omesso approfondimento peritale.La difesa richiama Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Dimarco, Rv. 276948 –01, la cui massima è stata già riportata nelle considerazioni introduttive sub par.Tale richiamata decisione spiega, tuttavia, in motivazione che la necessitàdell’approfondimento peritale può essere ravvisata (e così anchecorrelativamente può essere considerarsi viziato il provvedimento emesso senzapreviamente procedervi), quando il giudice «abbia acquisito dati o elementiclinici tali da orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regimedetentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati».Viceversa dalla completa e non contestata documentazione sanitaria nonpossono ricavarsi né elementi decisivi riguardo l’incompatibilità né profili diincompletezza del quadro tracciato dalla documentazione stessa, ma solo unadiversa interpretazione delle indicazioni prognostiche ivi contenuta.Nel caso di specie è stata già verificata nel dettaglio, attraverso l’analisi deimonitoraggi già svolti e delle attività programmate, la possibilità di praticareutilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato all’interno delcarcere (come richiede Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 – 01)con ciò assolvendo a tutti gli obblighi di motivazione e senza che possa essererichiesto alcun ulteriore accertamento peritale.3.3. Risulta infondata, infine, anche la seconda censura che lamenta lamancata prevalenza delle condizioni di salute sulle esigenze di controllo dellapericolosità.Al contrario emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato che ilTribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto alla «comparazione tra leesigenze di tutela della collettività ed il principio di umanità della pena,bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione diinaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristinodella detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute» (Sez. 1, n.22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904 – 01).A fronte di condizioni di salute adeguatamente trattate in ambitopenitenziario sono stati valutati gli elementi acquisiti a carico del condannatocirca la sua affidabilità rispetto alle prescrizioni e alle misure necessarie perevitare la sua ricaduta nell’illecito e, del tutto persuasivamente, con percorsologico immune da vizi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il suopregresso comportamento dimostra la sua scarsa attitudine a contenere lemanifestazioni della sua pericolosità, visto che ha già violato la detenzionedomiciliare ed è sottoposto a procedimento penale per omicidio stradale conomissione di soccorso, commesso guidando senza patente.4. Il ricorso deve essere pertanto respinto e, ai sensi dell'art. 616, comma 1,cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento.In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.