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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 25768/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 195-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3146/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3146/10/2020 della CTR per il Lazio che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto due cartelle di pagamento e due avvisi di intimazione emesse ai fini Irpef, Iva, Irap e relative sanzioni.

Resiste con tempestivo controricorso l'Amministrazione finanziaria.

Il ricorso è affidato a due motivi.

CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 160 c.p.c. e all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, integrato con decreto del Ministero delle Finanze del 28.06.1999, come aggiornato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 22585/2015, per non essersi la CTR avveduta della circostanza che gli atti impugnati, e quelli ad essi prodromici e presupposti, erano stati notificati ad un soggetto recante un codice fiscale diverso da quello dell'effettivo destinatario.

La CTR ha invero ben vagliato la censura svolta dal contribuente, ma l'ha respinta in ragione del fatto che nella fattispecie in esame non era ravvisabile, nonostante la incontroversa diversità dei due codici fiscali, uno "scambio di persona".

La loro diversità era infatti dipesa dall'operato dello stesso contribuente, che aveva modificato il suo dopo la notifica degli atti di riscossione della pretesa tributaria, così dimostrando anche Ric. 2021 n. 00195 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- di non aver colto l'effettiva ratto decidendi sottesa alla decisione di rigetto (Cfr. Cass., V, n. 14617/2019).

Con il secondo motivo sui prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 e censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. in relazione all'omessa valutazione circa la lamentata notifica degli atti prodromici a quelli impugnati.

La CTR avrebbe errato nel concentrare la sua attenzione solo sull'omessa notifica dell'avviso bonario, trascurando l'omessa notifica degli altri atti presupposti (22 cartelle non indicate specificatamente), parimenti notificati ad un diverso soggetto.

Parte ricorrente solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, ci effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 4616/2020; 21239/2015; 7394/2010; 20355/2008; 9470/2008).

A ciò aggiungasi che, relativamente alla censura che attiene alla «violazione di legge», parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio previsto dall'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c debba essere dedotto con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. nn. 4616/2020, Cass., Sez.

VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009).

Parimenti non risulta che il ricorrente abbia indicato le Ric. 2021 n. 00195 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -3- ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, quale precetto sancito dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in ipotesi di "doppia conforme" (Cass. n. 5528/2014; Cass.n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in ediecimila/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 195-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3146/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 3146/10/2020 della CTR per il Lazio che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto due cartelle di pagamento e due avvisi di intimazione emesse ai fini Irpef, Iva, Irap e relative sanzioni. Resiste con tempestivo controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a due motivi. CONSIDERATO Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 160 c.p.c. e all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, integrato con decreto del Ministero delle Finanze del 28.06.1999, come aggiornato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 22585/2015, per non essersi la CTR avveduta della circostanza che gli atti impugnati, e quelli ad essi prodromici e presupposti, erano stati notificati ad un soggetto recante un codice fiscale diverso da quello dell'effettivo destinatario. La CTR ha invero ben vagliato la censura svolta dal contribuente, ma l'ha respinta in ragione del fatto che nella fattispecie in esame non era ravvisabile, nonostante la incontroversa diversità dei due codici fiscali, uno "scambio di persona". La loro diversità era infatti dipesa dall'operato dello stesso contribuente, che aveva modificato il suo dopo la notifica degli atti di riscossione della pretesa tributaria, così dimostrando anche Ric. 2021 n. 00195 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- di non aver colto l'effettiva ratto decidendi sottesa alla decisione di rigetto (Cfr. Cass., V, n. 14617/2019). Con il secondo motivo sui prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 3 L. n. 241/1990 e 7 L. n. 212/2000 e censura ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c. in relazione all'omessa valutazione circa la lamentata notifica degli atti prodromici a quelli impugnati. La CTR avrebbe errato nel concentrare la sua attenzione solo sull'omessa notifica dell'avviso bonario, trascurando l'omessa notifica degli altri atti presupposti (22 cartelle non indicate specificatamente), parimenti notificati ad un diverso soggetto. Parte ricorrente solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo che determina, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio e, dunque, ci effettuare puntualmente l'operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 4616/2020; 21239/2015; 7394/2010; 20355/2008; 9470/2008). A ciò aggiungasi che, relativamente alla censura che attiene alla «violazione di legge», parte ricorrente non ha indicato sotto quale profilo le norme menzionate sarebbero state violate, in spregio alla prescrizione di specificità dell'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio previsto dall'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c debba essere dedotto con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. nn. 4616/2020, Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009). Parimenti non risulta che il ricorrente abbia indicato le Ric. 2021 n. 00195 sez. MT - ud. 21-06-2022 -3- ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, quale precetto sancito dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. in ipotesi di "doppia conforme" (Cass. n. 5528/2014; Cass.n.26774/2016; Cass. n. 20994/2019). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in ediecimila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -b
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