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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 11941/2023

Testo disponibile della fonte

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sul ricorso iscritto al n. 9313/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale dei Parioli 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale XX Settembre 3 presso lo studio LONARDO - SANDULLI; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 6690/2016 depositata il 29.11.2016, NRG 1142/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ASL) ha agito nei confronti del proprio datore di lavoro per sentirsi riconoscere il diritto a percepire i compensi ed in particolare la retribuzione di posizione minima contrattuale, in misura pari a quelli del preposto a struttura semplice, nel periodo 2001/2009, quale titolare del modulo funzionale “Verifica S.D.O.”; la domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Benevento, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di prime cure, dalla Corte d’Appello di Napoli; quest’ultima riteneva, rispondendo a specifica eccezione dell’allora appellato, che il gravame fosse ammissibile, perché sviluppato con l’indicazione delle statuizioni impugnate, riportando integralmente le motivazioni del Tribunale che venivano contestate ed opponendosi ad esse specifiche censure, per quanto coincidenti con le difese già svolte in prime cure; nel merito, la Corte territoriale evidenziava come, a fronte di un contratto individuale che riportava l’incarico di cui all’ex modulo all’ipotesi prevista dall’art. lett. c) del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che le funzioni corrispondessero invece, per caratteristiche delle modalità di preposizione, a quelle di direzione di struttura semplice, mentre il contratto individuale non recava alcun riferimento all’assunzione diretta di responsabilità e risultati, di budget finanziario, di personale e di mezzi propri;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della ASL; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 342 e 434 c.p.c. e con esso si censura la parte della sentenza di appello con la quale è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sollevata dal Calvano in secondo grado; il motivo va disatteso; questa S.C. ha già chiarito che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199); la Corte d’Appello ha espressamente rilevato che il gravame indicava i profili impugnati della pronuncia di primo grado, opponendo specifiche censure; anche la narrativa del ricorso per cassazione, nel riepilogare quanto avvenuto in secondo grado (pag. 5 del ricorso per cassazione), riporta del resto evidenti aspetti muniti di portata impugnatoria; il motivo contiene poi mere argomentazioni in diritto, senza riportare neanche i passaggi del ricorso in appello da cui dovrebbe concludersi diversamente e senza parimenti riportare il contenuto della sentenza di primo grado, così non consentendo, da un eventuale raffronto critico debitamente impostato, di rilevare tangibilmente la concretezza della censura; manca dunque ogni utile presupposto per l’accoglimento del ricorso per cassazione in parte qua;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ed omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in relazione agli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c. e l’errata interpretazione dell’art. 27 del CCNL di pertinenza, oltre ad omessa valutazione di documenti, travisamento dei fatti e vizio di motivazione, in violazione altresì degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; il motivo è sviluppato richiamando l’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si dava atto del conferimento al ricorrente del modulo funzionale di “Verifica S.D.O.” e di altro documento del 30.8.2010, non valutato dai giudici di appello, oltre al contenuto del contratto individuale di lavoro, negandosi poi, in diritto, che un tale incarico potesse essere riportato a quelli di cui all’art. 27, lett. c) del CCNL e sostenendo che l’assegnazione a quel modulo comportava la responsabilità per risultati e la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche;

3. il motivo va rigettato; 3.1 questa S.C. (v.

Cass. 25 settembre 2018, n. 27234) ha già chiarito che «l'articolo 27 del CCNL 8 giugno 2000 stabiliva che anteriormente alla adozione dell'atto aziendale gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dall'articolo 56 comma 1 fascia b) CCNL 5 dicembre 1996 e gli incarichi di natura professionale a quelli previsti dall'articolo 57 fasce a) e b) del medesimo CCNL» e che «il richiamato CCNL (Contratto collettivo per il quadriennio 1994-1997), nel prevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di struttura (complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo: - all'articolo 56 comma 1 fascia b), tra gli incarichi di direzione di struttura semplice «i settori o moduli di cui all'articolo 116 DPR 384/1990, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale»; all'articolo 57, fascia a), tra gli incarichi non comportanti direzione di struttura “settori o moduli previsti dall'articolo 116 del DPR 384/1990 cui siano correlate le attività del comma 2— ( studio e ricerca, ispettive o di verifica e controllo, attività di natura professionale: nrd) —ma non le attività di direzione di struttura» “, sicché «l'ex - modulo funzionale poteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione di struttura semplice che ad un incarico professionale non comportante direzione di struttura»; ciò stato affermato dalla citata pronuncia rispetto all’assetto di cui all’art. 37 del CCNL 2002/2003, ma ragionamento non diverso vale -come precisato da Cass. 1 ° m arzo 2022, n. 6709 - per il C.C.N.L. 2006/2007, il cui art. 20 ricalca, a parte i diversi valori economici, le previsioni dell'art. 37 cit., e poi per l'art. 5 del C.C.N.L. 2008/2009, anch’esso qui rilevante; 3.6 il rientrare della direzione dell’ex-modulonell’ambito di un incarico di alta professionalità (art. 27, lett. c del CCNL 8.6.2000-normativo 1998-2001) o di direzione di struttura semplice (art. 27, lett. b del medesimo CCNL) dipende quindi da un giudizio di fatto sul grado di autonomia e di responsabilità proprio della concreta struttura di assegnazione; in proposito la Corte territoriale ha chiaramente argomentato sulle ragioni che l’hanno indotta a riconoscere in quel servizio le caratteristiche della struttura semplice, evidenziando come lo stesso contratto individuale non desse atto dei requisiti di responsabilità e autonoma gestione di personale e mezzi che qualificano, ai sensi dell’art. 27, co. 3, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]-normativo 1998-2001, la struttura semplice; il motivo di ricorso sostiene che la mera indicazione, nell’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del servizio come riguardante un modulo funzionale basterebbe a far ritenere la natura di struttura, ma così non è, per quanto sopra detto; il richiamo ad un ulteriore documento del 30.8.2010 è poi del tutto generico, restandone ignoto il contenuto, non riportato nel ricorso per cassazione, in violazione dei criteri di specificità di cui all’art. 366, co., 1, c.p.c.; quanto ai dati rivenienti dal contratto individuale, il fatto che da essi si desuma – se condo il ricorrente - un diverso assetto di quel servizio è apoditticamente affermato, in esplicitazione di un’inammissibile diversa ricostruzione del merito (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), senza contare che l’avvalersi di mezzi e personale della struttura più ampia di inserimento non significa certo autonomia nella gestione di quei mezzi e dipendenti, così come la responsabilità per le prestazioni del modulo non coincidono con le più ampie responsabilità gestionali di una struttura semplice;

4. il ricorso va quindi complessivamente rigettato e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 9313/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale dei Parioli 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale XX Settembre 3 presso lo studio LONARDO - SANDULLI; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 6690/2016 depositata il 29.11.2016, NRG 1142/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ASL) ha agito nei confronti del proprio datore di lavoro per sentirsi riconoscere il diritto a percepire i compensi ed in particolare la retribuzione di posizione minima contrattuale, in misura pari a quelli del preposto a struttura semplice, nel periodo 2001/2009, quale titolare del modulo funzionale “Verifica S.D.O.”; la domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Benevento, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di prime cure, dalla Corte d’Appello di Napoli; quest’ultima riteneva, rispondendo a specifica eccezione dell’allora appellato, che il gravame fosse ammissibile, perché sviluppato con l’indicazione delle statuizioni impugnate, riportando integralmente le motivazioni del Tribunale che venivano contestate ed opponendosi ad esse specifiche censure, per quanto coincidenti con le difese già svolte in prime cure; nel merito, la Corte territoriale evidenziava come, a fronte di un contratto individuale che riportava l’incarico di cui all’ex modulo all’ipotesi prevista dall’art. lett. c) del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che le funzioni corrispondessero invece, per caratteristiche delle modalità di preposizione, a quelle di direzione di struttura semplice, mentre il contratto individuale non recava alcun riferimento all’assunzione diretta di responsabilità e risultati, di budget finanziario, di personale e di mezzi propri; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso della ASL; il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 342 e 434 c.p.c. e con esso si censura la parte della sentenza di appello con la quale è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità, sollevata dal Calvano in secondo grado; il motivo va disatteso; questa S.C. ha già chiarito che «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199); la Corte d’Appello ha espressamente rilevato che il gravame indicava i profili impugnati della pronuncia di primo grado, opponendo specifiche censure; anche la narrativa del ricorso per cassazione, nel riepilogare quanto avvenuto in secondo grado (pag. 5 del ricorso per cassazione), riporta del resto evidenti aspetti muniti di portata impugnatoria; il motivo contiene poi mere argomentazioni in diritto, senza riportare neanche i passaggi del ricorso in appello da cui dovrebbe concludersi diversamente e senza parimenti riportare il contenuto della sentenza di primo grado, così non consentendo, da un eventuale raffronto critico debitamente impostato, di rilevare tangibilmente la concretezza della censura; manca dunque ogni utile presupposto per l’accoglimento del ricorso per cassazione in parte qua; 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ed omessa e insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), in relazione agli artt. 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c. e l’errata interpretazione dell’art. 27 del CCNL di pertinenza, oltre ad omessa valutazione di documenti, travisamento dei fatti e vizio di motivazione, in violazione altresì degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; il motivo è sviluppato richiamando l’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui si dava atto del conferimento al ricorrente del modulo funzionale di “Verifica S.D.O.” e di altro documento del 30.8.2010, non valutato dai giudici di appello, oltre al contenuto del contratto individuale di lavoro, negandosi poi, in diritto, che un tale incarico potesse essere riportato a quelli di cui all’art. 27, lett. c) del CCNL e sostenendo che l’assegnazione a quel modulo comportava la responsabilità per risultati e la responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche; 3. il motivo va rigettato; 3.1 questa S.C. (v. Cass. 25 settembre 2018, n. 27234) ha già chiarito che «l'articolo 27 del CCNL 8 giugno 2000 stabiliva che anteriormente alla adozione dell'atto aziendale gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dall'articolo 56 comma 1 fascia b) CCNL 5 dicembre 1996 e gli incarichi di natura professionale a quelli previsti dall'articolo 57 fasce a) e b) del medesimo CCNL» e che «il richiamato CCNL (Contratto collettivo per il quadriennio 1994-1997), nel prevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di struttura (complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo: - all'articolo 56 comma 1 fascia b), tra gli incarichi di direzione di struttura semplice «i settori o moduli di cui all'articolo 116 DPR 384/1990, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale»; all'articolo 57, fascia a), tra gli incarichi non comportanti direzione di struttura “settori o moduli previsti dall'articolo 116 del DPR 384/1990 cui siano correlate le attività del comma 2— ( studio e ricerca, ispettive o di verifica e controllo, attività di natura professionale: nrd) —ma non le attività di direzione di struttura» “, sicché «l'ex - modulo funzionale poteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione di struttura semplice che ad un incarico professionale non comportante direzione di struttura»; ciò stato affermato dalla citata pronuncia rispetto all’assetto di cui all’art. 37 del CCNL 2002/2003, ma ragionamento non diverso vale -come precisato da Cass. 1 ° m arzo 2022, n. 6709 - per il C.C.N.L. 2006/2007, il cui art. 20 ricalca, a parte i diversi valori economici, le previsioni dell'art. 37 cit., e poi per l'art. 5 del C.C.N.L. 2008/2009, anch’esso qui rilevante; 3.6 il rientrare della direzione dell’ex-modulonell’ambito di un incarico di alta professionalità (art. 27, lett. c del CCNL 8.6.2000-normativo 1998-2001) o di direzione di struttura semplice (art. 27, lett. b del medesimo CCNL) dipende quindi da un giudizio di fatto sul grado di autonomia e di responsabilità proprio della concreta struttura di assegnazione; in proposito la Corte territoriale ha chiaramente argomentato sulle ragioni che l’hanno indotta a riconoscere in quel servizio le caratteristiche della struttura semplice, evidenziando come lo stesso contratto individuale non desse atto dei requisiti di responsabilità e autonoma gestione di personale e mezzi che qualificano, ai sensi dell’art. 27, co. 3, CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]-normativo 1998-2001, la struttura semplice; il motivo di ricorso sostiene che la mera indicazione, nell’attestato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del servizio come riguardante un modulo funzionale basterebbe a far ritenere la natura di struttura, ma così non è, per quanto sopra detto; il richiamo ad un ulteriore documento del 30.8.2010 è poi del tutto generico, restandone ignoto il contenuto, non riportato nel ricorso per cassazione, in violazione dei criteri di specificità di cui all’art. 366, co., 1, c.p.c.; quanto ai dati rivenienti dal contratto individuale, il fatto che da essi si desuma – se condo il ricorrente - un diverso assetto di quel servizio è apoditticamente affermato, in esplicitazione di un’inammissibile diversa ricostruzione del merito (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148), senza contare che l’avvalersi di mezzi e personale della struttura più ampia di inserimento non significa certo autonomia nella gestione di quei mezzi e dipendenti, così come la responsabilità per le prestazioni del modulo non coincidono con le più ampie responsabilità gestionali di una struttura semplice; 4. il ricorso va quindi complessivamente rigettato e ne segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dellacontroparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore import
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