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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 17369/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 e 61 n. 5 cod. pen., è generico perché non si confronta con motivazione impugnata; infatti, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata la corretta applicazione della recidiva sulla base dei plurimi precedenti e sulle plurime identità fornite dall'imputato, indicative della volontà di vivere ‘sottotraccia', in quanto dedito ad attività che l'imputato intende mantenere occulte; aspetti questi che giustificano la aggravante contestata e con i quali il ricorso non si confronta, condannandosi all'inammissibilità per genericità; osservato, in aggiunta, che a dispetto di quanto opinato nel ricorso, non vi è stata una 'doppia valorizzazione' dell'età della vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 e 61 n. 5 cod. pen., è generico perché non si confronta con motivazione impugnata; infatti, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata la corretta applicazione della recidiva sulla base dei plurimi precedenti e sulle plurime identità fornite dall'imputato, indicative della volontà di vivere ‘sottotraccia', in quanto dedito ad attività che l'imputato intende mantenere occulte; aspetti questi che giustificano la aggravante contestata e con i quali il ricorso non si confronta, condannandosi all'inammissibilità per genericità; osservato, in aggiunta, che a dispetto di quanto opinato nel ricorso, non vi è stata una 'doppia valorizzazione' dell'età della vittima; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il fonsi
Sentenza Cassazione n. 17369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris