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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 14762/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrariamente a quanto prospettato, la Corte ha concretamente valorizzato i parametri dettati dall'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle modalità e alla spinta a delinquere del ricorrente, allontanatosi dal luogo di restrizione domiciliare per procurarsi un quantitativo di cocaina e comunque visto tornare dopo circa venticinque minuti dall'originario controllo, mentre solo aggiuntivamente è stato fatto riferimento ai numerosi precedenti penali e giudiziari, anche in materia di stupefacenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in regione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrariamente a quanto prospettato, la Corte ha concretamente valorizzato i parametri dettati dall'art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle modalità e alla spinta a delinquere del ricorrente, allontanatosi dal luogo di restrizione domiciliare per procurarsi un quantitativo di cocaina e comunque visto tornare dopo circa venticinque minuti dall'originario controllo, mentre solo aggiuntivamente è stato fatto riferimento ai numerosi precedenti penali e giudiziari, anche in materia di stupefacenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in regione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lident
Sentenza Cassazione n. 14762/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris