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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 31089/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12025/25 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione il 17 dicembre 2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di omicidio pluriaggravato e di detenzione e porto delle pistole utilizzate.

Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa' considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassaziorie nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita.

Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 2 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789).

Tanto premesso, il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto fuori fuoco, laddove non solo non indica, con la dovuta puntualità, quali sarebbero gli errori percettivi della Corte di cassazione, ma sviluppa censure in fatto che non avrebbero potuto trovare riscontro neanche nel ricorso ordinario, laddove l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità non può esondare nel merito della regiudicanda, con la sola eccezione del travisamento della prova.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09 luglio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 12025/25 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso la sentenza emessa dalla Sezione I della Corte di Cassazione il 17 dicembre 2024, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per i reati di omicidio pluriaggravato e di detenzione e porto delle pistole utilizzate. Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla omessa' considerazione di una deduzione contenuta in un motivo di ricorso, postula la totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di Cassaziorie nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; tale vizio, inoltre, deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento formatosi per l'inesatta o equivocata comprensione dell'ambito delle censure proposte col ricorso o delle risultanze processuali e la derivata pronuncia di una sentenza differente da quella che, in assenza dell'omissione o dell'errore, sarebbe conseguita. Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi i quali abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione, nonché gli errori non immediatamente rilevabili (Sez. 1, Ordinanza n. 17847 del 2 11/01/2017, Barillari, Rv. 269868; Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Rv. 268953; sull'ambito valutativo della Corte di cassazione adita ex art. 625-bis cod. proc. pen. cfr. Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 e Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789). Tanto premesso, il ricorso straordinario di [OSCURATO:PERSONA] è del tutto fuori fuoco, laddove non solo non indica, con la dovuta puntualità, quali sarebbero gli errori percettivi della Corte di cassazione, ma sviluppa censure in fatto che non avrebbero potuto trovare riscontro neanche nel ricorso ordinario, laddove l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità non può esondare nel merito della regiudicanda, con la sola eccezione del travisamento della prova. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 luglio 2025
Sentenza Cassazione n. 31089/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris