CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 42657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/cPritire le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 03.(Z's1-‘Q v \ ''.. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce (e Brindisi), ha proposto conflitto negativo di competenza con il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro in ordine alla domanda di grazia avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Catanzaro, con decreto del 4 gennaio 2021, trasmise a quello di Lecce l'incarto, rilevando che l'interessato era detenuto nella Casa circondariale di quella città dal 20 giugno 2020 e che l'istanza, priva di qualsiasi riferimento temporale, era pervenuta a quell'Ufficio il 10 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Lecce ha di contro rilevato che, come emerso dagli accertamenti svolti presso il Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di grazia con atto spedito il 29 aprile 2020, quando era detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto. 2. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo ritenuto dal Magistrato di sorveglianza di Lecce non è ammissibile. Un conflitto di competenza è ipotizzabile, infatti, a condizione che vengano in rilievo attribuzioni giurisdizionali e non può essere ammesso ove, di contro, le Autorità giudiziarie esercitino poteri strumentali all'adozione, ad opera di altri organi, di provvedimenti che non hanno carattere giurisdizionale. Le attribuzioni spettanti al magistrato di sdrveglianza in tema di domande di grazia ne sono tipica esemplificazione. 2. É stata già affermata la non configurabilità del conflitto, neanche nelle forme del cd. conflitto analogo, "tra Magistrato di sorveglianza e Procuratore generale presso la Corte di appello in ordine all'istruzione della domanda di grazia, di cui all'art. 681, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nel procedimento di grazia all'autorità giudiziaria non spetta alcun potere decisorio, dovendo soltanto compiere l'attività di acquisizione di elementi di giudizio, strumentale alla decisione che deve essere adottata dal Ministro della giustizia nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale" - Sez. 1, n. 39342 del 23/10/2002, Rv. 222912 -. L'art. 681 cod. proc. pen. dispone che, ove il condannato richiedente la grazia sia detenuto o internato, al magistrato di sorveglianza, a cui la domanda sia presentata, spetta il compito di acquisire tutti gli elementi utili e le osservazioni del procuratore generale presso la Corte di appello ove ha sede il giudice dell'esecuzione, per poi provvedere alla trasmissione di detto materiale, corredato da un proprio parere, al Ministro. La decisione sulla grazia rimane però del tutto estranea alla sfera della giurisdizione e non involge l'esercizio dei poteri che ad essa sono connessi. 3. La mancanza di implicazioni giurisdizionali nelle attribuzioni istruttorie dei magistrati di sorveglianza impedisce di scorgere i presupposti di ammissibilità di un conflitto per il caso in cui, come nella vicenda in esame, ritengano ciascuno che l'iniziativa istruttoria spetti all'altro. Non v'è dunque materia per un intervento regolatore della Corte di cassazione, e gli atti devono essere restituiti al Magistrato di sorveglianza di Lecce che ha proposto l'inammissibile conflitto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce.