CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30559/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaB. Tortolino, n. 30 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale inRoma, via dei Portoghesi , n. 12 ; –intimato – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Roma depositata il 15 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Mali, propose ricorso per revocazione avverso l'ordinanza emessa il 21 settembre 2021, con cui il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 13 febbraio 2020. A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente dedusse che il Giudice di pace era incorso in un errore di fatto, avendo individuato l'oggetto dell'opposizione in un precedente decreto di espulsione emesso il 30 gennaio 2020, avverso il quale era stata proposta un'altra opposizione, ancora pendente dinanzi al medesimo Giudice di pace. 1.1. Con ordinanza del 15 novembre 2021, il Giudice di pace ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che il provvedimento di espulsione aveva già costituito oggetto di un altro giudizio definito con ordinanza, avverso la quale avrebbe dovuto essere proposto il ricorso per cassazione. 3. Avverso la predetta ordinanza il Tangaraha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha resistito me- diante il deposito di un atto di costituzione,ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Prefettura, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione,il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il depo- sito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante contro- ricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/ 2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/ 2017, n. 24835). 2. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 18 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., osservando che il Giudice di pace ha confuso il rimedio della revocazione con quello del ricorso per cassazione, non essen- dosi curato di verificare la sussistenza dell'errore denunciato, consistente nel travisamento dell'oggetto dell'opposizione, emergente dalla lettura degli atti di causa. Aggiunge che la decisione impugnata si è tradotta in un diniego di giustizia, contrastante con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, avendo il Giudice di pace omesso dipronunciare sull'oggetto dell'impugna- zione. 2.1. Il motivo è fondato. Come si evince dalla lettura del ricorso introduttivo, testualmente ripor- tato a corredo delle censure, l'impugnazione proposta dal ricorrente aveva infatti ad oggetto non già il decreto di espulsione, ma l'ordinanza emessa allo esito dell'opposizione proposta avverso lo stesso, e non era volta a denun- ciare uno dei vizi di cui all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., ma una svista occorsa nell'individuazione del decreto impugnato, identificatodal Giu- dice di pace non già in quello indicato nel ricorso, emesso dal Prefetto di Roma il 13 febbraio 2020, bensì in un precedente decreto, emesso il 30 gennaio 2020, avverso il quale era stata proposta un'altra opposizione, all'epoca an- cora pendente.In quanto avente ad oggetto non già il decreto di espulsione, ma l'ordinanza emessa dal Giudice di pace all'esito dell'opposizione proposta avverso lo stesso, nonché fondata sulla deduzione di una falsa rappresenta- zione della realtà processuale, e precisamente della supposizione di un fatto la cui inesistenza, ad avviso del ricorrente, era desumibile dal mero confronto tra l'ordinanza impugnata ed il ricorso introduttivo del giudizio, l'impugnazio- ne proposta dal ricorrente non era riconducibile né all'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, né all'art. 360 cod. proc. civ., ma all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., configurandosi quindi come un'istanza di revocazione, proponibile, ai sensi dell'art. 398, primo comma, cod. proc. civ., non già dinanzia questa Corte, ma dinanzi al medesimo Giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impu- gnata. Com'è noto, infatti, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi compresequelle della Corte di cassazione, presuppone un con- trasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sen- tenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto contro- verso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenta- zioni induttive,ed c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua as- senza, la decisione sarebbe stata diversa(cfr. Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890). In quanto avente carattere meramente percettivo, e risultante in modo incon- trovertibile dagli atti, nonché tale da aver indotto il giudice a fondare la pro- pria decisione sulla supposta esistenza o inesistenza di un fatto positivamente acquisito o escluso nella realtà del processo, tale errore si distingue sia dallo errore di diritto, che cade invece sulla ricognizione della fattispecie astratta contemplata da una norma sostanziale o processuale o sull'applicazione di quest'ultima alla fattispecie concreta, e può essere denunciato con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., sia dall'errore di valutazione, che cade invece sulla ricostruzione della fatti- specie concreta a mezzo delle risultanze di causa, e risulta invece censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. III, 4/03/2022, n. 7187; Cass., Sez. I, 14/ 01/2019, n. 640; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195). 3. L'ordinanzaimpugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Roma, in persona di un diverso magistrato, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma, in pe