CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n umero 28490del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA], MUNAFO’ NINO, MUNAFO’ [OSCURATO:PERSONA] E MUNAFO’ ANTONINO, tutti rappresentat i e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIA E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 16667/2022, emessa il 21 ottobre 2022 nel procedimento civile iscritto al n. 4795/2022del R.G.; sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Messina; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 7 maggio2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domandarono giudizialmente la condanna solidale dell’[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del crollo del ponte Cicero; chiesta, disposta ed espletata la chiamata in causa dell’Ufficio del Genio civile di Messina, del [OSCURATO:PERSONA] per le opere pubbliche per la Sicilia e della società [OSCURATO:SOCIETA]., l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto declinò la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Messina, individuato in base al foro erariale; riassunta la controversia, con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale peloritano ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] domande rivolte nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dell’Ufficio del Genio civile di Messina, del [OSCURATO:PERSONA] per le opere pubbliche per la Sicilia, con assegnazione di termine per la riassunzione, ritenendo invece la propria competenza per la domanda spiegata nei riguardo di [OSCURATO:PERSONA], disponendo, con separata statuizione,per il prosieguo del giudizio; avverso detto provvedimento propongono uno actu regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi; resistono, da un lato, l’[OSCURATO:SOCIETA]. e, con unitaria memoria, l’Ufficio del Genio civile di Messina ed il [OSCURATO:PERSONA] per le opere pubbliche per la Sicilia; non svolgono difese innanzi questa Corte gli altri intimati, in epigrafe dettagliatamente indicati; il P.G. ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede dichiararsi la competenza del Tribunale ordinario di Messina; l’[OSCURATO:SOCIETA]ha depositato memoria illustrativa ; Considerato che la sequenza degli accadimenti processuali rilevanti, per come pacificamente emergenti dagli atti, può così descriversi: -) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, originariamente adito, accogliendo eccezione di parte, declina la propria competenza per ragioni di territorio inderogabile (in specie, considerando operante il c.d. foro erariale) in favore del Tribunale di Messina; - ) avverso l’ordinanza non viene esperito dalle parti (l’unico rimedio possibile, ovvero il) regolamento necessario di competenza; - ) riassunta la controversia, il Tribunale di Messina, ritenendo la propria incompetenza ratione materiae in conformità all’eccezione ab origine sollevata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. e dai terzi chiamati, non adisce questa Corte ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. con regolamento r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di competenza di ufficio, ma a sua volta declina la propria competenza in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]; - ) quest’ordinanza i ricorrenti impugnano con il regolamento in vaglio, con cui richiedono di individuare nel Tribunale di Messina il giudice competente sulla controversia; l’istanza di regolamento è fondata per le ragioni di cui in appresso; dirimente, al riguardo, è il principio di diritto già enunciato da questa Corte -ed al quale si intende dare convinta continuità - secondo cui, qualora, a fronte di un’eccezione di incompetenza per territorio e di un’eccezione di incompetenza per materia, il giudice adito declini la competenza in relazione alla prima eccezione senza nulla rilevare sulla seconda, la successiva riassunzione del giudizio, in mancanza di proposizione dell’istanza di regolamento di competenza sul punto, rende incontestabile la competenza per il criterio di radicamento per materia e per ogni altrocriterio del giudice ad quem, salva, tuttavia, la possibilità ad opera di quest’ultimo di sollevare regolamento di ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., ove ritenga la controversia a lui devoluta di competenza, per materia o per territorio inderogabile, di un altro giudice (così Cass. 08/08/2014, n. 17841); qualora poi il giudice ad quem non abbia richiesto il regolamento di competenza di ufficio ma si sia a sua volta dichiarato incompetente, questa Corte, con affermazione reiterata, ha riconosciuto la possibilità di impugnare tale provvedimento declinatorio con regolamento ad istanza di parte, onde dirimere il conflitto reale negativo di competenza così verificatosi, ma unicamente per conseguire dalla Suprema Corte la individuazione del giudice competente e non già per censurare il mancato esercizio del potere di conflitto exart. 45 cod. proc. civ. (così Cass. 29/01/2018, n. 2081; Cass. 07/03/2013, n. 5713; Cass.30/05/2001, n. 7399; Cass. 11/04/2001, n. 5405; Cass. 16/03/1996, n. 2205; Cass. 16/11/1994, n. 9687); r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’indirizzo esegetico da ultimo richiamato, nell’ipotesi di erronea declinatoria di competenza ad opera del giudice ad quem, abilita la parte interessata al regolamento di competenza, ma ne circoscrive l’oggetto: l’impugnazione non può censurare il mancato esercizio del potere di elevare il conflitto, ma può soltanto richiedere alla S.C. di dirimere il conflitto e stabilire il giudice munito di competenza per materia o per territorio inderogabile; l’orientamento si è formato con riferimento all’ordito normativo anteriore alla riforma operata dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nel quale l’incompetenza per materia e per territorio inderogabile era rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo: talché coerente con l’inesistenza di barriere preclusive alla deduzione della questione di competenza era circoscrivere alla sola determinazione del giudice competente l’unico thema decidendum del regolamento di competenza ad istanza di parte contro il provvedimento declinatorio reso dal giudice della riassunzione; ed infatti, nella descritta ipotesi, sanzionare soltanto la mancata richiesta di regolamento di competenza di ufficio non precludeva al giudice di primo grado innanzi al quale la causa fosse stata riassunta dopo la pronuncia della Suprema Corte (ma anche al giudice di appello: Cass. 12/06/1979, n. 3324; Cass. 14/01/1989, n. 139)di denunciare exart. 45 cod. proc. civ. il conflitto reale negativo di competenza; la giurisprudenza di questa Corte, p er tali ragioni, di fronte all’ipotesi del mancato esercizio del potere di conflitto ai sensi dell’art.45 cod. proc. civ. da parte del giudice della riassunzione dopo declinatoria di competenza di altro giudice di merito ed alla irrituale declinatoria di competenza (invece che all’elevazione del conflitto), reputava che il regolamento di competenza ad istanza di parte (contro la nuova declinatoria) non potesse tendere alla censura del mancato esercizio del potere di sollevazione del conflitto e, dunque, alla r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] affermazione del mantenimento della competenza del giudice della riassunzione (conseguenza della mancata elevazione delconflitto), ma dovesse sempre concernere ed investire la Corte di Cassazione la individuazione della competenza per materia o territorio inderogabile; la spiegazione di questa soluzione andava ravvisata nell’originario tenore dell’art. 38 cod. proc. civ. (rimasto immutato sino alla legge n. 353 del 1990), che configurava come esercitabile in ogni stato e grado del processo il potere di rilevazione dell’incompetenza per materia e territorio inderogabile: sicché era coerente esigere che il regolamento ad istanza di parte contro la decisione declinatoria della competenza formulata dal giudice della riassunzione dovesse tendere a ottenere e prospettare l’individuazione della competenza, mentre sarebbe stato non giustificato censurare il solo mancato esercizio del potere di elevare il conflitto, poiché non era soggetto a preclusione il potere stesso di interloquire sulle c.d. competenze forti (materia e territorio inderogabile); adìta dunque la Corte di Cassazione, era comprensibile che essa dovesse essere sollecitata a statuire sulla competenza: una decisione che si fosse limitata a sanzionare la mancata elevazione del conflitto, non avrebbe impedito al giudice di sollevarlo successivamente e dunque di rendere ancora incerta la competenza, ciò oltremodo in un sistema che conferiva il potere ex art. 45 cod. proc. civ. anche al giudice di appello; talelettura ermeneutica appare invece distonica rispetto all’attuale statuto di disciplina positivamente contemplato per le questioni di competenza, segnato, per effetto degli interventi di modifica succedutisi nel tempo, da un progressivo declassamento di importanza delle stesse, oggi sottoposte dall’art. 38 cod. proc. civ. a rigidi limiti temporali preclusivi collocati nei momenti iniziali della lite, operanti tanto per le parti (per le quali tutte le eccezioni di incompetenza devono r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere proposte, a pena di decadenza, nella tempestiva comparsa di risposta) quanto per il giudice (il quale può rilevare di ufficio l’incompetenza per materia e per territorio inderogabile non oltre l’udienza ex art. 183 cod. proc. civ., termine ultimo anche per la richiesta di regolamento di ufficio di cui all’art. 45 cod. proc. civ.: cfr. Cass. 29/08/2023, n. 25391); ebbene, sopravvenuta la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e circoscritto– con la modifica dell’art. 38 cod. proc. civ. - il potere sia delle parti sia del giudice di rilevare l’incompetenzanella fase iniziale della lite, sia anche il potere di elevazione del conflitto e dunque di interloquire sulla competenza “forte” entro lo stesso limite, occorre prendere atto che il mancato esercizio di siffattopotere ed una irrituale declinatoria di competenza del giudice della riassunzione determinano il consolidamento della competenza davanti a lui e, dunque, il regolamento ad istanza di parte ben deve oramai avere l’unico scopo di ottenere dalla Suprema Corte che statuisca su quel consolidamento, per il mancato esercizio del potere di elevazione del conflitto; sono dunque, in sostanza, da ritenere venute meno le ragioni che escludevano nel caso de quo la limitazione dell’oggetto del regolamento di competenza ad istanza di parte, sicché oggi deve ritenersi oggi consentito –di fronte alla declinatoria di competenza del giudice della riassunzione anziché all’elevazione del conflitto a tutela di una delle due competenze c.d. forti - esclusivamente sollecitare la Corte di Cassazione a censurare la sussistenza nella relativa ordinanza declinatoria di un error in procedendo per mancata elevazione d el regolamento di competenza di ufficio, in violazione dell’art. 45 del codice di rito, e ciò ai fini del mantenimento della competenza del giudice della riassunzione; è appena il caso di rilevare che l’esercizio da parte della Corte diCassazione di tale sindacato è pienamente coerente con la funzione r.g. n. 28490/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del regolamento di competenza che è anche quella di assicurare l’osservanza delle regole procedimentali di decisione delle questioni di competenza e non deve oggi fare i conti con lo statuto anteriore alla citata riforma di cui alla legge n. 353 del 1990; in applicazione delle enunciate regulae iuris, nella vicenda in esame va dichiarata la competenza del Tribunale di Messina sull’intera causa; alla stregua del principio di diritto enunciato dalla citata Cass. n. 17841 del 2014, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento di ufficio a seguito della riassunzione della controversia, la competenza di detto ufficio giudiziario deve ritenersi definitivamente consolidata, tanto ratione loci quanto ratione materiae, quest’ultima inopinatamente oggetto di declinatoria con l’ordinanza impugnata; la portata parzialmente innovativa della presente decisione rispetto ai pregressi indirizzi della giurisprudenza di legittimità giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del regolamento; p. q.m. dichiara la competenza del Tribunale di Messina sull’intera causa; assegna per la riassunzione della controversia termine di mesi tre dalla pubblicazion