CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 38718/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, 640 comma 2 n.1 cod.pen., per essersi in più occasioni allontanatosi dal luogo di lavoro, senza autorizzazione e senza documentare l'allontamamento. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che gli allontanamento' si erano verificati nel 2013 per due volte nel mese di gennaio, due volte nel mese di maggio e sei volte nel mese di giugno; considerato ciò, e l'avvenuto risarcimento del danno, il difensore osserva che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 131 bis cod.pen. 1.2 Il difensore lamenta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati il corretto comportamento processuale, l'assenza di precedenti penali e giudiziari e l'integrale risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Si deve osservare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati che - come nel caso di specie - sono legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi dì una tendenza o inclinazione al crimine ( cfr. Sez. 5 n. 32626 del 26/03/2018, Rv. 274491-01; Sez. 2, n. 41011 del 06/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27426001, nella specie, si è precisato che occorre soppesare l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, quali 'gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi o perseguiti dal reo e motivazioni - anche indirette - sottese alla condotta). La Corte di appello ha escluso che potesse trovare applicazione l'art. 131 bis cod.pen., valorizzando l'arco di tempo non irrilevante in cui sono stati commessi i reati, il disvalore della condotta e l'intensità del dolo, oltre all'assoluto disprezzo per i doveri di correttezza inerenti il rapporto lavorativo, con motivazione pertanto esente da censure. 1.2 %elativamente alla mancata concessione delle attenuati generiche, la Corte di appello ha ~Ito› applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigliere estensore