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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 26134/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 1 9894 /20 2 3 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Torino con ordinanza del 5.10.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija ; Rilevato che - c on ordinanza del 5.10.2023, il Tribunale di Torino ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. in relazione alla sentenza del 26.4.2022, con cui il locale Giudice di pace aveva a sua volta declinato la propria competenza sulla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (iscritta al N. 6219/2021 R.G.) N. 19894/23R.G. per il pagamento di € 2.554,60, per essere a suo dire competente per valore lo stesso Tribunale di Torino; -osserva il giudice remittente che l’attore aveva dedotto di aver stipulato in data 07.05.2014 con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, per l’erogazione della somma di € 31.440,00, estinto anticipatamente in data 31.05.2018 e che a seguito dell’estinzione anticipata egli aveva diritto alla restituzione di tutte le commissioni non maturate, che fossero up front o recurring; - che, c onseguentemente, il valore della controversia deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione delle somme effettuata da parte attrice senza che ad essa possa essere cumulato il pregiudiziale logico-giuridico della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la restituzione; -nessuna delle parti costituite ha svolto difese; -il P.G. ha chiesto ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Considerato che - il regolamento d ’ ufficio in esame è inammissibile per almeno due ragioni; -a nzitutto, il regolamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., concerne il solo conflitto negativo virtuale che investa la competenza per materia o per territorio inderogabile nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., non anche la competenza per valore o per territorio derogabile; ne deriva che, quand’anche la decisione del primo giudice sulla propria incompetenza per valore sia errata e il secondo giudice non la condivida(come è nella N. 19894/23R.G. specie), essa può solo essere impugnata dalle parti, mentre il regolamento d’ufficio, se richiesto, è inammissibile (v.

Cass. n. 15789/2014); -in secondo luogo, ed in ogni caso, il regolamento è stato richiesto oltre il termine di legge ed è dunque inammissibile per tardività; - infatti, la scansione temporale del processo a quo può così compendiarsi: 1) a seguito della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Torino, dopo la designazione del G.I., venne finalmente fissata udienza per il 26.10.2022; 2)all’esito, il G.I. assegnò termine per la mediazione con ordinanza in pari data e rinviòall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3)tuttavia, l’attore chiese la revoca di detta ordinanza, perché il tentativo di mediazione era stato già svolto dinanzi all’arbitro bancario; 4) con decreto del 28.10.22 il G.I. revocò il provvedimento e rinviò per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5)a detta ultima udienza, il G.I. assegnò la causa “a decisione” e diede termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replicaa partire dal mese disettembre; 6) infine, in data 5.10.2023, venne pubblicato il provvedimento con cui è stato richiesto il regolamento d’ufficio; - risulta dunque evidente che la decisione qui in esame è stata assunta ben oltre il termine di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., perché essa è stata adottata dopo che il G.I. aveva fissato (senza espressamente limitare l’incombente alla questione di competenza poi rilevata d’ufficio) l’udienza di precisazione delle conclusioni (arg. ex Cass., Sez.

Un., n. 11866/2020); N. 19894/23R.G. -la proposta istanza di regolamento d’ufficio è dunque inammissibile; - nulla va disposto quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, le parti private non avendo svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara il regolamento d’ufficio inammissibile.

Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorsoper regolamento di competenza N. 1 9894 /20 2 3 R.G. , ex artt. 45 e 47, comma 4, c.p.c., - proposto dal Tribunale di Torino con ordinanza del 5.10.2023, nella causa vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija ; Rilevato che - c on ordinanza del 5.10.2023, il Tribunale di Torino ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. in relazione alla sentenza del 26.4.2022, con cui il locale Giudice di pace aveva a sua volta declinato la propria competenza sulla causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (iscritta al N. 6219/2021 R.G.) N. 19894/23R.G. per il pagamento di € 2.554,60, per essere a suo dire competente per valore lo stesso Tribunale di Torino; -osserva il giudice remittente che l’attore aveva dedotto di aver stipulato in data 07.05.2014 con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, per l’erogazione della somma di € 31.440,00, estinto anticipatamente in data 31.05.2018 e che a seguito dell’estinzione anticipata egli aveva diritto alla restituzione di tutte le commissioni non maturate, che fossero up front o recurring; - che, c onseguentemente, il valore della controversia deve essere determinato esclusivamente in base alla domanda di ripetizione delle somme effettuata da parte attrice senza che ad essa possa essere cumulato il pregiudiziale logico-giuridico della nullità delle clausole contrattuali che impediscono la restituzione; -nessuna delle parti costituite ha svolto difese; -il P.G. ha chiesto ha chiesto l’accoglimento del ricorso; Considerato che - il regolamento d ’ ufficio in esame è inammissibile per almeno due ragioni; -a nzitutto, il regolamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., concerne il solo conflitto negativo virtuale che investa la competenza per materia o per territorio inderogabile nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., non anche la competenza per valore o per territorio derogabile; ne deriva che, quand’anche la decisione del primo giudice sulla propria incompetenza per valore sia errata e il secondo giudice non la condivida(come è nella N. 19894/23R.G. specie), essa può solo essere impugnata dalle parti, mentre il regolamento d’ufficio, se richiesto, è inammissibile (v. Cass. n. 15789/2014); -in secondo luogo, ed in ogni caso, il regolamento è stato richiesto oltre il termine di legge ed è dunque inammissibile per tardività; - infatti, la scansione temporale del processo a quo può così compendiarsi: 1) a seguito della riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Torino, dopo la designazione del G.I., venne finalmente fissata udienza per il 26.10.2022; 2)all’esito, il G.I. assegnò termine per la mediazione con ordinanza in pari data e rinviòall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3)tuttavia, l’attore chiese la revoca di detta ordinanza, perché il tentativo di mediazione era stato già svolto dinanzi all’arbitro bancario; 4) con decreto del 28.10.22 il G.I. revocò il provvedimento e rinviò per la precisazione delle conclusioni all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 5)a detta ultima udienza, il G.I. assegnò la causa “a decisione” e diede termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memoria di replicaa partire dal mese disettembre; 6) infine, in data 5.10.2023, venne pubblicato il provvedimento con cui è stato richiesto il regolamento d’ufficio; - risulta dunque evidente che la decisione qui in esame è stata assunta ben oltre il termine di cui all’art. 38, comma 3, c.p.c., perché essa è stata adottata dopo che il G.I. aveva fissato (senza espressamente limitare l’incombente alla questione di competenza poi rilevata d’ufficio) l’udienza di precisazione delle conclusioni (arg. ex Cass., Sez. Un., n. 11866/2020); N. 19894/23R.G. -la proposta istanza di regolamento d’ufficio è dunque inammissibile; - nulla va disposto quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, le parti private non avendo svolto difese; p. q. m. la Corte dichiara il regolamento d’ufficio inammissibile. Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio
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