CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2011
Cassazione n. 37503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rmesso premio in ragione della gravità dei reati, del fatto che fossero recenti, del lontano fine pena, del parere contrario della équipe trattamentale,state la necessità di rafforzare la revisione critica. Il tribunale sottolineava come non fosse ancora maturato il requisito relativo al minimo di pena espiata ex art. 30quater ord . pen . e come , stante la estrema fragilità e d i sagio psichico del detenuto, si dovessero sollecitare degli interventi a tutela della sua integrità psichica. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando la violazione dell’art. 30 quaterord. pen. Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, infatti,la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., pur essendo stata contestata, non è stata applicata; né i precedentipenali potrebbero essere valutati al fine del riconoscimento anche indiretto della recidiva, la cui applicazione necessita di esplicita motivazione. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. L’art. 30 quater l. 354/1975 stabilisce un inasprimentodelle condizioni per l ’ accesso alla fruizione dei permessi premio, come regolamentatadall’art. 30 te r l. 354/75, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma cod.pen. A tale proposito questa Corte ha affermato che la disciplina restrittiva prevista dall’art. 30 quatercit., così come introdotto dall ’ art. 7, comma 1 , della l. n. 251 del 2005 - che comporta un innalzamento dei periodi di espiazione della pena per poter fruire dei permessi premio - si applica nel solo caso in cui la recidiva reiterata sia stata contestata nel giudizio di cognizione e riconosciuta nella sentenza di condanna per la quale vi èesecuzione (Sez. 1, n. 3358 del 13/12/2011, dep. 2012, Scordo, Rv. 251680 - 01); come ritenuto in motivazione, infatti, la dizione letterale dell’art. 30 quater appare chiara nel richiedere che la recidiva reiterata sia stata "applicata", con la conseguenza che è da escludere che la disciplina restrittiva possa operare in mancanza dell’espressa contestazione della recidiva reiterata nel giudizio di cognizione e del suo riconoscimento in tale sede (Sez. 1, n. 3358 del 13/12/2011, dep. 2012, Scordo, Rv. 251680 - 01). La lettura dellasentenza di condanna dà ragione al ricorrente: nonostante, infatti, la contestazionedella recidiva qualificata contenuta nel capo di imputazione, il giudice non ne ha tenuto conto né esplicitamente, né implicitamente e, dunque, si rientra certamente in una situazione analoga a quella disciplinata dalla massima testé riportata cui si intende dare continuità. Non vi è alcun cenno, infatti, alla contestazione della recidiva e la sua applicazione non è desumibile in via implicita: benché sia stato affermato che l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01), nel caso in esame è evidente che neppure in via implicita sia stato esaminato il tema della recidiva, che in fase di cognizione è stato completamente pretermesso. Non solo, infatti, nella parte motivazionale manca qualunque accenno alla sussistenza della circostanza aggravante in oggetto, ma anche il trattamento sanzionato r i o non ha risentito della sussistenza di tale aggravante, che non ha comportato alcun innalzamento di pena. Pertanto, l’affermazione contenuta nell’impugnato provvedimento secondo la quale l’imputato è recidivo qualificato, è errata e ciò comporta che il provvedimento impugnato risulta viziato: mentre l’originario diniego, infatti, era fondato su ragioni di merito, il provvedimento impugnato ha ritenuto decisivo il tema della recidiva, affermando, in maniera errata, che con la condanna dell’istante a venti anni di reclusione fosse stata riconosciuta anche la recidiva ex art. 99, quarto comma cod.pen. Ciò inevitabilmente comporta l’annullamento dell’impugnato provvedimento e il rinvio degli atti al tribunale di sorveglianza per nuovo esame, in considerazione della insussistenza della recidiva, alla luce della motivazione della sentenza di condanna. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorvegl